CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26619/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/01/1.962 avverso la sentenza del 09/07/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio di questa Suprema Corte, esclusa la continuazione, ha rideterminato la pena irrogata all'imputato in anni due, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 800 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 110 e 629 cod. pen. per aver - in qualità di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. e nell'ambito della gestione dell'istituto scolastico paritario "Liceo delle [OSCURATO:PERSONA] M. A. Rotolo" a questa affidato - costretto alcuni insegnanti suoi dipendenti a rinunciare al compenso per il lavoro prestato, approfittando dell'esigenza degli stessi di maturare esperienza per accedere ai corsi abilitanti ed acquisire punteggio per ottenere incarichi di docenza presso le scuole pubbliche, così costringendoli a firmare reiteratamente buste paga mensili a titolo di quietanza del compenso in realtà non corrisposto, nonché a sottoscrivere, sin dal momento della stipulazione del contratto di lavoro, una lettera di dimissioni in bianco per poterne interrompere unilateralmente il rapporto lavorativo. Per quel che in questa sede rileva, con sentenza del 15 settembre 2020, questa Suprema Corte annullava parzialmente la sentenza resa il 29 settembre 2017 dalla Corte di appello di Palermo per i fatti contestati all'imputato quale amministratore della società e pertanto riteneva che la responsabilità fosse relativa al solo periodo in cui il ricorrente aveva rivestito tale carica, tra il 10 ottobre ed il 16 novembre 2010. Per tale ragione, questa Suprema Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso limitatamente agli episodi ricompresi nel periodo che va dal 1° ottobre al 16 novembre 2010 e irrevocabile la conseguente affermazione di responsabilità, annullando la sentenza relativamente agli altri episodi contestati per non aver commesso il fatto, rinviando ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Muovendo da tali premesse, in data 9 luglio 2021 la Corte ci appello di Palermo rideterminava la pena come sopra esposto, ritenendo superflua la richiesta avanzata dalla difesa di riaprire l'istruttoria dibattimentale al fine di individuare i singoli periodi di attività illecita nell'arco temporale descritto dalla Cassazione, avendo ritenuto di applicare il minimo edittale ed esclusa la continuazione. 2. Avverso tale sentenza, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con motivazioni sostanzialmente sovrapponibili e pertanto unitariamente esposte, deducono i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo, le difese deducono l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. per aver la Corte di appello, in sede di rinvio, disatteso le questioni di diritto devolute dalla Corte di Cassazione. Le difese rappresentano che, in sede di rinvio, la Corte di appello ometterebbe di considerare che gli era stata devoluta la più ampia questione relativa all'individuazione dei concreti fatti di reato in relazione ai quali determinare la sanzione, questione che pertanto sarebbe rimasta inevasa, con conseguente vizio della sentenza. Tale vizio risulterebbe tanto più grave tenuto conto dell'assenza di episodi estorsivi accertati dal giudice di merito nel periodo in cui Corsentino aveva rivestito la carica di amministratore unico, non potendosi, evidentemente, fondare la responsabilità di quest'ultimo sulla base della mera carica ricoperta nel periodo in esame. 2.2. Con il secondo motivo, le difese deducono vizi di motivazione, avendo la Corte di merito reso una motivazione disallineata rispetto alle censure difensive, che non erano relative alla quantificazione della pena, quanto in ordine all'esistenza o meno di episodi di reato riconducibili al periodo in contestazione e, pertanto, non potevano essere superate mediante semplicistici riferimenti alla determinazione della pena nel minimo edittale e all'esclusione della continuazione. 2.3. Con memoria difensiva depositata telematicamente il ricorrente, per il tramite dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], insiste nei motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. Entrambe le censure contenute nei distinti atti di ricorso della difesa muovono dall'erroneo presupposto secondo cui la sentenza di annullamento di questa Corte, non avrebbe avuto effetto in ordine alla responsabilità per i fatti di estorsioni nei confronti di alcuni docenti, ipotizzando che il rinvio ai Giudici di merito fosse anche teso ad accertarne la consistenza, specie quanto a numero degli episodi che avrebbero direttamente interessato Corsentino. Detto presupposto si rivela all'evidenza manifestamente infondato alla luce della chiara motivazione ed il corrispondente dispositivo della decisione di questa Corte. Dalla stessa si rileva come i motivi dedotti in quella sede di legittimità fossero tesi ad escludere l'ipotizzabilità giuridica delle fattispecie di estorsione contestata al ricorrente, e sono stati ritenuti inammissibili per genericità e manifesta infondatezza (punto 1.2, pagg. da 3 a 5), circostanza che determinava, su tale aspetto, la dichiarazione di irrevocabilità della decisione in ordine alla responsabilità ex art. 624, comma 1, cod. proc. pen. 3. Solo in ordine al periodo di tempo che fuoriusciva dal formale rivestimento della carica di amministratore della società da parte del Corsentino, in ragione della precisa contestazione contenuta nel capo di imputazione, era stata esclusa ogni responsabilità, che portava all'annullamento senza rinvio della decisione di secondo grado perché il fatto non costituisce reato. Corretta risulta, pertanto, la motivazione della Corte terril:oriale nella parte in cui ha affermato di dover determinare il solo trattamento sanzionatorio, a ciò vincolato ai sensi dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. Seppure risulti non corretta la parte della decisone che ha ritenuto di escludere la continuazione sulla base della decisione di rinvio, che invero aveva solo diversamente perimetrato il periodo della condotta ma non escluso la sussistenza di plurimi episodi nei confronti dei docenti, detto errore non assegna pregio alle osservazioni dei ricorrenti che vorrebbero invece assegnare un differente significato al contenuto della decisione. 4. Sul punto risulta inesistente un concreto interesse in capo al ricorrente che, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, si è visto riconoscere risultati più favorevoli nella parte in cui gli è stata applicata una pena determinata al di sotto di quella che gli sarebbe stata irrogata se solo la Corte territoriale avesse preso in considerazione l'aumento ex art. 81 cod. pen.; né si comprende come tale aspetto riverberi effetti sul contenuto della decisione del Giudice del rinvio visto che - esclusa la possibilità di poter rimettere in discussione la parte di condotta contestata coperta dal giudicato - come osservato dai Giudici di merito, la circostanza che sia stata esclusa (errando) la continuazione e la pena determinata nel minimo (pena base determinata nel minimo, ridotta per le riconosciute attenuanti generiche e per il rito prescelto), non consentirebbe di ipotizzare, in ipotesi di annullamento, alcun ulteriore vantaggio per il ricorrente. Non pregevoli risultano, allora, le critiche meramente lessicali attraverso cui le difese tentano di assegnare un diverso significato al chiaro dispositivo della decisione di rinvio di questa Corte ed ai limiti correttamente individuati (ma in bonam partem mal esercitati) dei compiti assegnati al Giudice del rinvio. La declaratoria di responsabilità definitiva conseguente all'inammissibilità del primo ricorso per cassazione ed il rinvio operato per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio che si è reso necessario alla luce della riduzione della continuazione interna relativa alle condotte di estorsione nei confronti di ogni docente non implica la necessità di accertare nuovamente l'esistenza di condotte estorsive nei confronti di costoro. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 4 czY'7 P.Q.Iq. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese