CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2026
Cassazione n. 35031/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UNALE di Genovadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diGenova, quale giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta del pubblicoministero e ha revocato ex art. 168, comma primo, n. 1, cod., pen. lasospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con le sentenzeemesse dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vercelli il 5marzo 2013, irrevocabile il 6 aprile 2013, e dal Tribunale di Vercelli il 16aprile 2014, irrevocabile il 5 marzo 2015;Rilevato che con il ricorso e con la memoria successivamentepervenuta si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione agli artt. 168, comma primo, n. 1, e 164 cod. pen. quanto allarevoca della sospensione condizionale della pena concessa con la primasentenza in quanto i reati commessi con la terza sentenza, quella che hadeterminato la revoca del medesimo beneficio concesso con la secondasentenza, sono stati commessi dopo il quinquennio della pronuncia;Rilevato che la censura è manifestamente infondata in quanto,come correttamente evidenziato dal giudice dell’esecuzione, a seguito dellarevoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenzapronunciata dal Tribunale di Vercelli il 16 aprile 2014, ciò che assumerilievo ai fini della revoca del medesimo beneficio concesso con la primasentenza pronunciata il 5 marzo 2013 e divenuta irrevocabile il 6 aprile2014, è proprio la data di commissione del reato cui si riferisce la secondasentenza, cioè il 14 aprile 2014, che è nel quinquennio, e non la data dicommissione del reato oggetto della successiva decisione del Tribunale diSavona (in questo senso Sez. 1, n. 15535 del 12/11/2019, Petrucci, Rv.278980 – 01; Sez. 1, n. 21300 del 13/07/2016, Lopalco, Rv. 270576 – 01per cui «una condanna a pena condizionalmente sospesa può costituiretitolo per la revoca della sospensione condizionale concessa con unacondanna precedente, solo se la seconda sospensione sia anch'essarevocata per effetto di una ulteriore condanna - intervenuta anchesuccessivamente al quinquennio dall'irrevocabilità della prima condanna -non operando, in siffatta ipotesi, il disposto di cui all'ultima parte dell'art.164, ultimo comma, cod. pen. - espressamente richiamato dal primocomma dell'art. 168 stesso codice - dal momento che esso si basa sulpresupposto che vi siano due sole condanne a pena sospesa»; nonché Sez.6, n. 1647 del 12/11/2019, Pg, Rv. 278100 – 01);Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto ledoglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare unadiversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato ilcontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]