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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 novembre 2023

Cassazione n. 32078/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.37782/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso ORDINANZA CORTE D ’ APPELLO GENOVA n. 301/2017 depositata il25/07/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Spezia rilasciò a SNAM [OSCURATO:PERSONA] una autorizzazione unica per la realizzazione della Variante 250 al Metanodotto “Spina di Spezia 250 (10)” e dispose in favore di SNAM l’asservimento dei terreni di proprietà dei Sig.ri Codeglia.

Rifiutata dai proprietari l’indennità provvisoria loro offerta di € 10084,67, il collegio arbitrale all’esito del procedimento di cui all’art. 21 t.u. 327/2001 quantificò l’indennità, in € 490mila, con determinazione avverso la quale la SNAM ha proposto opposizione dinanzi alla Corte d’appello di Genova che, con l’ordinanza in epigrafe, l’ha accolta in parte e ha determinato l’indennità di asservimento in complessivi € 120.000,00.

A tal fine, istruita la causa mediante c.t.u. e produzioni documentali, la Corte ha considerato il valore di mercato del suolo asservito sovrastante la conduttura; la metà del valore di mercato del suolo vincolato al divieto di edificazione al lordo delle imposte capitalizzate; i danni diretti (ai manufatti edilizi esistenti, alle produzioni, costi di ripristino) e i danni indiretti (diminuzione di valore dell’area residua ecc.).

I signori Codeglia hanno proposto ricorso per cassazione, resistito da SNAM. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo i ricorrenti deducono la nullità dell’ordinanza impugnata perché la controversia, avendo ad oggetto una indennità di asservimento, ex art. 44 t.u. del 2001, non avrebbe dovuto essere trattata con il rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., applicabile alle sole indennità espropriative, ma con rito ordinario e, quindi, avrebbe dovuto essere introdotta con citazione dinanzi al Tribunale della Spezia, errore questo in conseguenza del quale la più alta stima del collegio arbitrale sarebbe divenuta definitiva.

Il motivo è infondato, avendo questa Corte chiarito che la domanda giudiziale di determinazione dell’indennità di asservimento è assoggettata alla disciplina speciale dettata dagli art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001 e 29 del d.lgs. n. 150 del 2011, imperniata sull’attribuzione della competenza alla corte d’appello in unico grado e sull’applicabilità del rito sommario di cognizione (cfr. Cass. 3891/2021).

I restanti motivi dal secondo al settimo sono inammissibili.

Con il secondo motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c. e con il terzo motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., i ricorrenti rimproverano all’ordinanza impugnata di non avere correttamente quantificato la riduzione di valore dell’area residua, avendo escluso dalla voce di calcolo (D- danni diretti e/o indiretti) l’area sovrastante il metanodotto e la relativa fascia di rispetto e omesso di applicare correttamente la percentuale di svalutazione.

Entrambi si risolvono in una istanza di complessiva rivisitazione di apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, tra l’altro per ragioni illustrate in modo poco chiaro, e ne trascurano anche le argomentazioni, avendo la Corte provveduto a indennizzare i suddetti pregiudizi (svalutazione dell’area sovrastante e dell’area di rispetto) al valore di mercato (rispettivamente pieno e dimidiato) con riferimento ad altre voci (A-B, Va-Vb).

Con il quartoe quinto motivo, ex art. 360 n. 3 c.p.c., si deduce la scorrettezza delle valutazioni estimative del c.t.u. nella determinazione del valore di trasformazione dei fabbricati, riproponendo improprie censure di merito inammissibili in sede di legittimità.

Analogo esito hanno il sestoe settimo motivo, ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., con cui si deduce la scorretta determinazione della percentuale di riduzione del valore dell’area residua, operata in misura del 25% anziché del 50%, trattandosi di quaestio facti incensurabile in sede di legittimità.

L’ottavo motivo, ex art. 360 n. 3 c.p.c., denuncia infondatamente la ingiusta condanna alle spese (nella misura di due terzi), avendole la Corte d’appello regolate secondo il principio di soccombenza e compensate in misura (un terzo) incensurabile in questa sede.

Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in € 7200,00, oltre accessori dovuti per legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, da parte dei ricorrent i , ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo un

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.37782/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso ORDINANZA CORTE D ’ APPELLO GENOVA n. 301/2017 depositata il25/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Spezia rilasciò a SNAM [OSCURATO:PERSONA] una autorizzazione unica per la realizzazione della Variante 250 al Metanodotto “Spina di Spezia 250 (10)” e dispose in favore di SNAM l’asservimento dei terreni di proprietà dei Sig.ri Codeglia. Rifiutata dai proprietari l’indennità provvisoria loro offerta di € 10084,67, il collegio arbitrale all’esito del procedimento di cui all’art. 21 t.u. 327/2001 quantificò l’indennità, in € 490mila, con determinazione avverso la quale la SNAM ha proposto opposizione dinanzi alla Corte d’appello di Genova che, con l’ordinanza in epigrafe, l’ha accolta in parte e ha determinato l’indennità di asservimento in complessivi € 120.000,00. A tal fine, istruita la causa mediante c.t.u. e produzioni documentali, la Corte ha considerato il valore di mercato del suolo asservito sovrastante la conduttura; la metà del valore di mercato del suolo vincolato al divieto di edificazione al lordo delle imposte capitalizzate; i danni diretti (ai manufatti edilizi esistenti, alle produzioni, costi di ripristino) e i danni indiretti (diminuzione di valore dell’area residua ecc.). I signori Codeglia hanno proposto ricorso per cassazione, resistito da SNAM. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo i ricorrenti deducono la nullità dell’ordinanza impugnata perché la controversia, avendo ad oggetto una indennità di asservimento, ex art. 44 t.u. del 2001, non avrebbe dovuto essere trattata con il rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., applicabile alle sole indennità espropriative, ma con rito ordinario e, quindi, avrebbe dovuto essere introdotta con citazione dinanzi al Tribunale della Spezia, errore questo in conseguenza del quale la più alta stima del collegio arbitrale sarebbe divenuta definitiva. Il motivo è infondato, avendo questa Corte chiarito che la domanda giudiziale di determinazione dell’indennità di asservimento è assoggettata alla disciplina speciale dettata dagli art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001 e 29 del d.lgs. n. 150 del 2011, imperniata sull’attribuzione della competenza alla corte d’appello in unico grado e sull’applicabilità del rito sommario di cognizione (cfr. Cass. 3891/2021). I restanti motivi dal secondo al settimo sono inammissibili. Con il secondo motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c. e con il terzo motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., i ricorrenti rimproverano all’ordinanza impugnata di non avere correttamente quantificato la riduzione di valore dell’area residua, avendo escluso dalla voce di calcolo (D- danni diretti e/o indiretti) l’area sovrastante il metanodotto e la relativa fascia di rispetto e omesso di applicare correttamente la percentuale di svalutazione. Entrambi si risolvono in una istanza di complessiva rivisitazione di apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, tra l’altro per ragioni illustrate in modo poco chiaro, e ne trascurano anche le argomentazioni, avendo la Corte provveduto a indennizzare i suddetti pregiudizi (svalutazione dell’area sovrastante e dell’area di rispetto) al valore di mercato (rispettivamente pieno e dimidiato) con riferimento ad altre voci (A-B, Va-Vb). Con il quartoe quinto motivo, ex art. 360 n. 3 c.p.c., si deduce la scorrettezza delle valutazioni estimative del c.t.u. nella determinazione del valore di trasformazione dei fabbricati, riproponendo improprie censure di merito inammissibili in sede di legittimità. Analogo esito hanno il sestoe settimo motivo, ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., con cui si deduce la scorretta determinazione della percentuale di riduzione del valore dell’area residua, operata in misura del 25% anziché del 50%, trattandosi di quaestio facti incensurabile in sede di legittimità. L’ottavo motivo, ex art. 360 n. 3 c.p.c., denuncia infondatamente la ingiusta condanna alle spese (nella misura di due terzi), avendole la Corte d’appello regolate secondo il principio di soccombenza e compensate in misura (un terzo) incensurabile in questa sede. Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in € 7200,00, oltre accessori dovuti per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, da parte dei ricorrent i , ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo un
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