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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14811/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e la memoria inviata dal difensore, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il motivo di ricorso incentrato sull'intervenuta prescrizione è fondato.

Va infatti rimarcato che il termine ordinario, rilevante all'origine e poi tra un atto interruttivo e il successivo, è pari ad anni sei, tenendo conto della pena prevista dall'art. 385 cod. pen. aumentata di due terzi per la recidiva reiterata nel quinquennio.

Orbene, nel caso in esame, come correttamente rilevato dal ricorrente, dalla sentenza di primo grado, risalente al 13/05/2014, è decorso un periodo superiore ad anni sei, prima della fissazione del giudizio di appello, con la conseguenza che deva darsi rilievo a tale profilo e riconoscere che il reato è estinto fin da epoca anteriore al primo giudizio di appello.

Di qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e la memoria inviata dal difensore, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il motivo di ricorso incentrato sull'intervenuta prescrizione è fondato. Va infatti rimarcato che il termine ordinario, rilevante all'origine e poi tra un atto interruttivo e il successivo, è pari ad anni sei, tenendo conto della pena prevista dall'art. 385 cod. pen. aumentata di due terzi per la recidiva reiterata nel quinquennio. Orbene, nel caso in esame, come correttamente rilevato dal ricorrente, dalla sentenza di primo grado, risalente al 13/05/2014, è decorso un periodo superiore ad anni sei, prima della fissazione del giudizio di appello, con la conseguenza che deva darsi rilievo a tale profilo e riconoscere che il reato è estinto fin da epoca anteriore al primo giudizio di appello. Di qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 14811/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris