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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12861/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (il ricorrente deduce nuovamente sia l'incompatibilità dell'art. 13, comma 13, d.lgs. 286/1998 con la direttiva 2008/115/CE, sia la necessità di tener conto, sulla scorta del principio generale sancito dalla sentenza n. 202/2013 della Corte Costituzionale, dei legami familiari dell'imputato nel territorio dello Stato); Ritenuto che motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, anche perché prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (secondo cui la condol:ta di reingresso, senza autorizzazione, nel territorio della Stato, da un lato, ha conservato rilevanza penale pur dopo l'emissione della citata direttiva e, dall'altro lato, non è scriminata dalla necessità di attuare il proprio diritto al ricongiungimento al coniuge, essendo necessaria, per il rientro, la preventiva autorizzazione delle Autorità italiane); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 6 dicembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (il ricorrente deduce nuovamente sia l'incompatibilità dell'art. 13, comma 13, d.lgs. 286/1998 con la direttiva 2008/115/CE, sia la necessità di tener conto, sulla scorta del principio generale sancito dalla sentenza n. 202/2013 della Corte Costituzionale, dei legami familiari dell'imputato nel territorio dello Stato); Ritenuto che motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, anche perché prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (secondo cui la condol:ta di reingresso, senza autorizzazione, nel territorio della Stato, da un lato, ha conservato rilevanza penale pur dopo l'emissione della citata direttiva e, dall'altro lato, non è scriminata dalla necessità di attuare il proprio diritto al ricongiungimento al coniuge, essendo necessaria, per il rientro, la preventiva autorizzazione delle Autorità italiane); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 20
Sentenza Cassazione n. 12861/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris