CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 21329/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 15952-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 209, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] SCHIAVULLI; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] pro tempore 00362170714, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] PARADISO, Giuliana NITTI; - controricorrente- avverso la sentenza n. 1908/2020 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 22/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. Ritenuto in fatto - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1908/20, del 22 dicembre 2020, del Tribunale di Foggia, che — respingendone il gravame avverso la sentenza n. 39/18 del Giudice di pace di Cerignola — ha confermato la condanna risarcitoria già comminata dal primo giudice in suo favore, nonché a carico del Comune di Cerignola, condannando l'appellante alle spese del grado, nella misura di C 3.235,00, oltre accessori; - che, in punto di fatto, l'odierno ricorrente riferisce di aver convenuto in giudizio il predetto Comune per conseguire il ristoro dei danni subiti in conseguenza di una caduta causata da una buca colma d'acqua, non segnalata né visibile, presente su strada pubblica, danni stimati nell'importo di C 1.028,60; - che la domanda veniva accolta dall'adito giudicante, che riconosceva, tuttavia, una "colpa concorrente e in egual misura" dello stesso danneggiato, al quale, pertanto, riconosceva — a titolo di risarcimento — la minor somma di C 293,00, oltre interessi dalla domanda al saldo; - che, esperito gravame dell'attore soccombente, perché fosse dichiarata l'esclusiva responsabilità del Comune e pertanto liquidata l'ulteriore somma di C 937,40, il giudice di appello lo rigettava, Ric. 2021 n. 15952 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -2- condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado, determinate nella misura di C 3.235,00, oltre accessori; - che avverso la sentenza del Tribunale foggiano ricorre per cassazione il Paradiso, sulla base — come detto — di un unico motivo; - che esso denuncia — ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dell'art. 13 del d.m. 10 marzo 2014, n.55, degli artt. 2, 4 e 11 6 CEDU, per avere il giudice di appello liquidato le spese processuali in violazione dei massimi della tabella compensi; - che il ricorrente deduce che in base al suddetto d.m. n. 55 del 2014, per le cause innanzi al Tribunale di valore fino a C 1.100,00, la somma da liquidare risultava pari a C 440,00, di cui — in mancanza della fase istruttoria, non essendovi stata — C 125,00 per studio, C 125,00 per la fase introduttiva ed C 190,00 per la decisione, per un totale di C 440,00; - che ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, il Comune di Cerignola, chiedendo dichiararsi la stessa inammissibile o comunque non fondata; - che, in particolare, esso sottolinea come, in appello, la somma oggetto di domanda ammontasse a C. 1.360,77, dal momento che, ai richiesti C. 937,40, andavano sommati interessi e rivalutazione maturati anteriormente alla proposizione della domanda, oltre l'integrale pagamento delle spese del giudizio di primo grado; - che sottolinea, inoltre, come fossero dovute — nella specie — anche le spese per trattazione, essendosi svolta una udienza di trattazione orale all'esito della quale il giudice d'appello ha disposto il rinvio ad altra udienza, ai sensi dell'art. 281 -sexies cod. proc. civ.; Ric. 2021 n. 15952 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -3- - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 2 marzo 2022; - che il ricorrente ha depositato memoria insistendo nelle proprie argomentazioni e conclusioni. Considerato in diritto - che il ricorso va accolto, risultando fondato il suo unico motivo; - che la liquidazione delle spese di appello, nel caso in esame, andava compiuta con riferimento allo scaglione fino a E, 1.100,00, dovendo il valore della causa determinarsi in C 937,40, ovvero la somma ulteriore richiesta al giudice di seconde cure; - che, difatti, "ove una parte impugni la decisione resa dal giudice soltanto in parte, il valore della controversia nel suo successivo sviluppo nel grado di impugnazione è limitato a quanto richiesto dalla parte impugnante secondo il criterio del disputatum", che va "integrato dal criterio del decisum" soltanto "in caso di accoglimento parziale dell'impugnazione" (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 11 settembre 2007, n. 19014, Rv. 598765-01); - che, d'altra parte, è stato di recente ribadito da questa Corte come la previsione — presente in tutti i tariffari forensi succedutisi nel tempo (ed oggi contenuta nell'art. 5, comma 1, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55) — secondo cui, nei "giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata", abbia solo "lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante Ric. 2021 n. 15952 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -4- rispetto a quanto spettante" (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav., scnt. 13 novembre 2019, n. 29420, Rv. 655709-01); - che, pertanto, in caso di appello unicamente volto a conseguire una maggior somma rispetto a quella già giudizialmente riconosciuta, occorre avere riguardo — nella liquidazione delle spese di appello — "alla differenza tra quanto preteso in appello e quanto già riconosciuto in primo grado, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito in primo grado e non più in discussione" (così, in motivazione, sempre Cass. Sez. Lav., sent. n. 29420 del 2019, cit., in senso conforme Cass. Sez. 2, ord. 18 agosto 2021, n. 23082, Rv. 662068-01); - che nella somma idonea a determinare il valore della controversia, ai fini della liquidazione delle spese di appello, non potevano invece rientrare — come sostenuto dall'odierno controricorrente — le spese processuali già riconosciute all'appellante all'esito del primo grado di giudizio, le quali rilevano solo quando "il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado", giacché qui "il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il «disputatum» posto all'esame del giudice di appello" (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 23 novembre 2017, n. 27871 Rv. 646647-01); - che, conclusivamente, il motivo di ricorso merita accoglimento perché il giudice di appello non poteva liquidare le spese del grado assumendo a riferimento un valore compreso nello scaglione tra €, 1.100,01 e €5.200,00; Ric. 2021 n. 15952 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -5- - che la sentenza impugnata, pertanto, va cassata, potendo questa Corte decidere nel merito, ex art. 384, comma 2, ultima parte, cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti; - che, quindi, in parziale riforma della sentenza oggi impugnata, le spese del giudizio di appello vanno liquidate in favore del Comune di Cerignola nella seguente misura: € 125,00 per studio, € 125,00 per la fase introduttiva ed € 190,00 per la decisione, per un totale di € 440,00, oltre 15% per spese generali e IVA e CPA come per legge; - che nulla è dovuto dall'appellante, invece, per attività di "trattazione" della causa, giacché, nella specie, "non risulta svolta nessuna delle attività previste dall'art. 350 cod. proc. civ. ovvero di quelle riconducibili alla previsione dell'art. 4, comma 5, lettera c), del D.M. n. 55 del 2014" (così in motivazione Cass. Sez. 3, ord. 16 aprile 2021, n. 10206, Rv. 661243-01, non correttamente intesa dalla controricorrente), non potendo darsi rilievo, a tal fine, alla decisione del giudice monocratico di appello di rinviare ad altra udienza, per gli adempimenti di cui all'art. 281-sexies cod. proc. civ.; - che va dato atto, infine, della sussistenza a carico dell'allora appellante [OSCURATO:PERSONA] — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — dei presupposti per il versamento, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13; - che quanto, invece, alle spese del presente giudizio di legittimità, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; Ric. 2021 n. 15952 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -6- PQM La Corte accogliè il ricorso, cassando la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida in favore del Comune di Cerignola le spese del giudizio di appello in € 440,00 più accessori, condannando il medesimo Comune a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese del presente giudizio, che liquida in € 2.00,00, più € 200,00 per esborsi, nonché 15% per spese generali oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della Corte di Cassazione, il 2 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] sidente Z esi CANCELLEMA 6 LUG 2 .ACELLERE P RT [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 15952 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -7- CORTE DI CASSAZIONE [OSCURATO:PERSONA] con il Pubblico 2 23 Imrn