CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2026
Cassazione n. 12334/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controGIANSANTI Mauro, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Martinoli;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 1766/2021, depositata il 31 marzo 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – [OSCURATO:PERSONA] impugnava un avviso di accertamento,emesso per l’anno di imposta 2013 a carico del “Nuovo ConsorzioEurosat” sulla base del processo verbale di constatazione redattoNumero registro generale 26479/2021Numero sezionale 335/2026Numero di raccolta generale 12334/2026Data pubblicazione 03/05/2026dalla Guardia di finanza di Roma e notificato al contribuente inqualità di amministratore di fatto. In particolare, nell’attoimpugnato veniva rilevato che, dagli elementi appresi nel corsodell'attività ispettiva, era emerso che il Giansanti, unitamente aValter Binelli, era gestore nonché “dominus” dell’ente e poneva inessere le proprie condotte illecite attraverso la costituzione diconsorzi e cooperative ad hoc, dedite a evasione fiscale.Il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Roma.L’Ufficio si costituiva in giudizio difendendo la legittimità delproprio operato.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, con sentenzan. 21227/09/2018, depositata il 20 dicembre 2018, respingeva ilricorso.2. – Avverso tale sentenza il contribuente proponeva appello.L’Ufficio si costituiva in giudizio.Con sentenza n. 1766/2021, depositata il 31 marzo 2021, laCommissione tributaria regionale del Lazio ha accolto il ricorso,disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti di ValterBinelli e la rimessione degli atti alla Commissione tributariaprovinciale.3. – L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso alla Corte dicassazione affidato a un unico motivo.Il contribuente si è costituito con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione efalsa applicazione dell’art. 59, comma 1, lett. b), dell’art. 14 d.lgs.546/1992, nonché dell’art. 331 c.p.c., nella parte in cui laNumero registro generale 26479/2021Numero sezionale 335/2026Numero di raccolta generale 12334/2026Data pubblicazione 03/05/2026Commissione tributaria regionale ha ritenuto sussistente unaipotesi di litisconsorzio necessario, con conseguente rimessionedella causa al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio.La sussistenza del litisconsorzio necessario conseguirebbe, adavviso dei giudici di appello, dal compimento in concorso da partedel Giansanti e del Binetti delle medesime attività illegittime, tali daintegrare fatti illeciti comuni ad entrambi “con la conseguenteinscindibilità delle cause, ex art 331 c.p.c. e la necessità dirimettere la causa in primo grado, ai sensi dell’art 59, comma 1,lett. b) d.lgs. 31.12.1992 n. 546”. Contrariamente a quantosostenuto dal collegio di seconde cure, l’istituto del litisconsorzionecessario non sarebbe configurabile nel caso di specie. Infatti, inforza dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. 546/1992 "se l'oggetto delricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono esseretutti parte nello stesso processo e la controversia non può esseredecisa limitatamente ad alcuni di essi". Tale istituto, dunque,ricorre ogni qualvolta si deduce in giudizio un unico e inscindibilerapporto giuridico sostanziale che, riguardandocontemporaneamente più soggetti, impone la presenza di tutti alfine di rendere effettiva ed efficace la tutela giurisdizionale.Quando, cioè, l’oggetto del ricorso riguarda più soggettinecessariamente collegati ed è richiesta la partecipazioneobbligatoria di tutte le parti al medesimo processo, in quanto lacontroversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.Nel caso in esame non si ravvedono i presupposti della inscindibilitàdella causa in quanto il ricorso proposto dal contribuente ha avutoad oggetto la singola posizione debitoria del medesimo e non laposizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispettoall'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato. Lacircostanza rilevata dai giudici di secondo grado nella sentenzaNumero registro generale 26479/2021Numero sezionale 335/2026Numero di raccolta generale 12334/2026Data pubblicazione 03/05/2026impugnata del compimento in concorso fra il Binelli e il Giansantidelle medesime attività illegittime, tali da integrare fatti illeciticomuni a entrambi, non sarebbe sufficiente a configurare lanecessità che le cause siano trattate congiuntamente, ben potendole medesime essere decise separatamente per ciascuno di talisoggetti e comportare decisioni differenti in relazione all’esistenza omeno di elementi atti a dimostrare la qualifica di amministratore difatto ricoperta dai medesimi, come è avvenuto. Infatti, a talproposito, si rappresenta che l’avviso di accertamento è statoimpugnato separatamente sia dal Giansanti che dal Binelli.1.1. – Il motivo è fondato.Il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti sussiste,oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casiin cui, per la particolare natura o configurazione del rapportogiuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmentecomune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possaconseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti(Cass. n. 19636/2025).Nel processo tributario, il litisconsorzio necessario, qualeemergente dall'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, si configura comeuna fattispecie autonoma rispetto a quella di cui all'art. 102 c.p.c.,poiché si individuano i suoi presupposti nell'inscindibilità dellacausa determinata dall'oggetto del ricorso; ne consegue che - incaso di impugnazione di un atto impositivo unitario, proposta dauno o più soggetti, coinvolgente una pluralità di obbligati in unaposizione inscindibilmente comune al rispetto dell'obbligazionededotta nello stesso atto impositivo impugnato - il mancato rispettodel litisconsorzio determina la nullità dell'intero giudizio, in ragionedella tutela della parità di trattamento dei coobbligati e del rispettodella loro capacità contributiva, in ossequio ai principi costituzionaliNumero registro generale 26479/2021Numero sezionale 335/2026Numero di raccolta generale 12334/2026Data pubblicazione 03/05/2026dettati dagli art. 3 e 53 della Cost. (Cass. n. 10270/2024; Cass. n.15189/2013).Nel caso di specie, la contestazione riguarda l'attività diamministratore di fatto di un consorzio attribuita al contribuente eanaloga responsabilità si assume nei confronti di un’altra persona.Le due cause risultano tuttavia distinte, e quindi scindibili,perché non si ipotizza una medesima obbligazione tributaria, néalcuna società di fatto tra le due parti.Il medesimo avviso di accertamento è stato impugnatoseparatamente da ciascuna delle due persone e quello nei confrontidell'altro amministratore di fatto si è concluso con l’esclusione dellasua responsabilità e il passaggio in giudicato della pronunciad'appello.2. – La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata e, perl'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributariacompetente anche per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.Maccoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.Il PresidenteLucio Luciotti