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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12793/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata ad Eboli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2020 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha riformato la sentenza del 23 gennaio 2017 del Tribunale di Biella che aveva assolto, per non aver commesso il fatto, [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di furto in abitazione aggravato dalla recidiva reiterata specifica infraquinquennale e l'ha condannata alla pena di giustizia, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., della violazione dell'art. 157 cod. pen. sostenendo che, non avendo il giudice di primo grado applicato la recidiva, di questa non poteva tenersi conto ai fini del calcolo della durata del termine di prescrizione previsto dalla citata disposizione A tal fine invoca un precedente di questa Corte di cassazione (Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319) secondo il quale non basta la contestazione della recidiva affinché questa incida sulla durata del termine di prescrizione, ma occorre che essa sia stata anche applicata.

Sostiene che, diversamente ragionando, si perverrebbe a risultati assurdi, come quello di applicare un termine di prescrizione più lungo nel caso in cui la recidiva, in conseguenza della assoluzione, non sia stata affatto applicata2 rispetto all'ipotesi in cui la recidiva sia stata applicata, ma sia stata ritenuta subvalente o equivalente alle circostanze attenuanti generiche.

Conseguentemente il reato di furto in abitazione commesso il 19 marzo 2011 doveva ritenersi estinto per prescrizione già in data 19 settembre 2018.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 197, comma 1, lett. d), e 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., nonché la contraddittorietà ed illogicità della motivazione.

Il Tribunale aveva ritenuto insufficiente il riconoscimento dell'imputata quale autrice del furto, operato dal teste di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] grazie ai filmati estratti dall'impianto di videosorveglianza, in quanto non riscontrato da analogo riconoscimento operato dalla persona offesa o dalla commessa del negozio nel cui retrobottega era avvenuto il delitto, mentre la Corte di appello aveva ritenuto sufficiente la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], osservando che la mancata ricognizione operata dalla vittima non aveva rilevanza, tenuto conto che la stessa non aveva assistito alla condotta delittuosa.

La Corte di appello aveva riesaminato il solo teste [OSCURATO:PERSONA], mentre avrebbe dovuto riesaminare anche le altre testimoni in relazione alle cui deposizioni il Pubblico ministero aveva lamentato un'erronea valutazione.

Inoltre, il valore probatorio del riconoscimento operato dal teste [OSCURATO:PERSONA] poggiava sull'attendibilità di quest'ultimo, che non poteva essere esaminato ai sensi dell'art. 197, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., avendo svolto il ruolo di ausiliario del Pubblico ministero nello svolgimento delle indagini, dando il suo supporto per l'identificazione del responsabile del furto; in ogni caso ) tale circostanza imponeva un maggior onere motivazionale in ordine alla sua attendibilità.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Nel caso di specie la sentenza di secondo grado è stata pronunciata a seguito di appello del Pubblico ministero avverso la sentenza del Tribunale che aveva assolto l'imputata per non aver commesso il fatto.

Il Tribunale non ha escluso e nemmeno disapplicato la recidiva reiterata, ma, avendo assolto l'imputata per non aver commesso il fatto, ha ritenuto necessariamente assorbita la questione relativa alla recidiva.

L'appello del pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento con ampia formula assolutoria, come quella pronunciata nei confronti dell'odierna ricorrente, ha un effetto pienamente devolutivo.

Le Sezioni Unite hanno affermato che l'appello del pubblico ministero contro la sentenza di assoluzione emessa all'esito del dibattimento, salva l'esigenza di contenere la pronuncia nei limiti della originaria contestazione, ha effetto pienamente devolutivo, attribuendo al giudice ad quem gli ampi poteri decisori previsti dall'art. 597, comma 2, lett. b), cod. proc. pen..

Ne consegue che, da un lato, l'imputato è rimesso nella fase iniziale del giudizio e può riproporre, anche se respinte, tutte le istanze che attengono alla ricostruzione probatoria del fatto ed alla sua consistenza giuridica; dall'altro, il giudice dell'appello è legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica, non essendo vincolato alle alternative decisorie prospettate nei motivi di appello e non potendo comunque / sottrarsi all'onere di esprimere le proprie determinazioni in ordine ai rilievi dell'imputato (Sez.

U, Sentenza n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231675).

Nel caso di specie, per effetto dell'appello del Pubblico ministero avverso la sentenza assolutoria, l'imputata è venuta a trovarsi nella stessa posizione in cui si trovava prima che detta sentenza fosse pronunciata, cosicché ai fini della determinazione della durata del termine di prescrizione di cui all'art. 157 cod. pen. deve comunque tenersi conto della contestata recidiva reiterata.

Né è assurdo che possa trovare applicare un termine di prescrizione più lungo nel caso in cui la recidiva, in conseguenza della assoluzione, non sia stata affatto applicata rispetto all'ipotesi in cui la recidiva sia stata ritenuta, ma sia stata considerata subvalente o equivalente alle circostanze attenuanti generiche.

In primo luogo, deve osservarsi che l'argomento addotto dal ricorrente è errato poiché poggia su premesse non corrette, atteso che la recidiva qualificata incide sulla durata del termine di prescrizione anche se ritenuta equivalente o subvalente rispetto ad altre circostanze attenuanti (vedi Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059; Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Pastore, Rv. 278058).

In secondo luogo, per quanto sopra esposto, la recidiva, in sede di appello, non rileva ai fini del calcolo del termine di prescrizione solo se la sua applicazione non faccia più parte del thema decidendum, per non avere il pubblico ministero appellato la sentenza di primo grado che l'abbia esclusa o /comunque jdisapplicata i o per non avere il pubblico ministero impugnato la sentenza di condanna in relazione a detto punto.

Il difensore pone a confronto un'ipotesi, come quella che ci occupa, in cui il pubblico ministero ha impugnato una sentenza assolutoria/con altre ipotesi,in cui il punto della recidiva non fa più parte del thema decidendum e che/ pertanto, risultano radicalmente diverse perché regolate da altri principi, tra i quali quello del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen..

In virtù di detto principio, ove il pubblico ministero non impugni la sentenza di condanna in relazione al punto in cui è stata esclusa la recidiva, questa non potrà essere applicata dal giudice di appello e conseguentemente di essa non potrà più tenersi conto ai fini della prescrizione, sebbene inizialmente contestata.

2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

2.1. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte Edu non è rispettoso delle garanzie convenzionali il processo che si risolva in un ribaltamento dell'assoluzione sulla base di un compendio probatorio cartolare che si presenta «deprivato» rispetto a quello disponibile in primo grado, in quanto privato dell'audizione diretta dei testimoni già esaminati nel precedente grado di giudizio, la cui attendibilità intrinseca viene rivalutata senza fare ricorso alla percezione diretta dell'evento dichiarativo (Dan v.

Moldavia, Corte Edu, 5 luglio 2011; Manolachi v.

Romania, Corte Edu, III sez., 5 marzo 2013; Flueras v.

Romania, Corte Edu, III sez., 9 aprile 2013; Corte Edu, III Sez., sent. 4 giugno 2013; Moinescu v.

Romania, Corte Edu, III sez. 15.9.2015; Nitulescu v.

Romania, Corte Edu, III sez. 22.9.2015; Lorefice v.

Italia, Corte Edu, 1 sez., 29 giugno 2017).

2.2. Le Sezioni Unite hanno affermato che i principi contenuti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come definiti nella giurisprudenza consolidata della Corte EDU, pur non traducendosi in norme direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale, costituiscono criteri di interpretazione - convenzionalmente orientata - ai quali il giudice nazionale è tenuto a ispirarsi nell'applicazione delle norme interne e hanno affermato la necessità di effettuare il riesame della decisione assolutoria attraverso la obbligatoria rinnovazione delle testimonianze decisive, anche nei casi in cui la riforma della sentenza assolutoria sia effettuata ai soli effetti civili (Cass. sez. un, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486).

Tale principio è stato successivamente esteso dalle Sezioni Unite ai casi in cui si proceda con il rito abbreviato non condizionato (Cass. sez. un. n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786).

Il giudice d'appello è comunque tenuto ad assumere nuovamente non tutte le prove dichiarative, ma solo quelle che siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e vengano considerate decisive ai fini dello scioglimento dell'alternativa tra proscioglimento e condanna (Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 2018, Troise, Rv. 272431).

2.3. Nel caso di specie le deposizioni della commessa del negozio e della vittima del reato non sono state dal giudice di appello diversamente valutate rispetto a quanto operato dal giudice di primo grado.

Il Tribunale ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa e della commessa, mentre ha ritenuto non sufficiente la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] per affermare oltre ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità dell'imputata.

La deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] è la sola prova dichiarativa diversamente valutata dalla Corte territoriale e del tutto correttamente questa ha limitato a detta testimonianza la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

2.4. Né ricorreva alcuna incompatibilità del [OSCURATO:PERSONA] a testimoniare.

In tema di incompatibilità a testimoniare, la disposizione contenuta nell'art. 197, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., che limita la possibilità di testimoniare per coloro che hanno svolto la funzione di ausiliari del giudice nel procedimento, non è applicabile nei confronti di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria in relazione all'attività da essi compiuta nello svolgimento delle funzioni istituzionali in sede di indagini preliminari (Sez. 2, n. 36483 del 22/09/2011, Fiore, Rv. 251074), ma solo per l'ausiliario in senso tecnico, che appartiene al personale della segreteria o della cancelleria dell'ufficio giudiziario (Sez. 5, n. 17951 del 07/02/2020, Zilio, Rv. 279175).

Peraltro, la Corte di appello ha specificamente indicato, con motivazione non contraddittoria o illogica, le ragioni per le quali il [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto credibile.

3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 06/12/2021.

Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata ad Eboli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2020 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha riformato la sentenza del 23 gennaio 2017 del Tribunale di Biella che aveva assolto, per non aver commesso il fatto, [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di furto in abitazione aggravato dalla recidiva reiterata specifica infraquinquennale e l'ha condannata alla pena di giustizia, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., della violazione dell'art. 157 cod. pen. sostenendo che, non avendo il giudice di primo grado applicato la recidiva, di questa non poteva tenersi conto ai fini del calcolo della durata del termine di prescrizione previsto dalla citata disposizione A tal fine invoca un precedente di questa Corte di cassazione (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319) secondo il quale non basta la contestazione della recidiva affinché questa incida sulla durata del termine di prescrizione, ma occorre che essa sia stata anche applicata. Sostiene che, diversamente ragionando, si perverrebbe a risultati assurdi, come quello di applicare un termine di prescrizione più lungo nel caso in cui la recidiva, in conseguenza della assoluzione, non sia stata affatto applicata2 rispetto all'ipotesi in cui la recidiva sia stata applicata, ma sia stata ritenuta subvalente o equivalente alle circostanze attenuanti generiche. Conseguentemente il reato di furto in abitazione commesso il 19 marzo 2011 doveva ritenersi estinto per prescrizione già in data 19 settembre 2018. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 197, comma 1, lett. d), e 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., nonché la contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Il Tribunale aveva ritenuto insufficiente il riconoscimento dell'imputata quale autrice del furto, operato dal teste di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] grazie ai filmati estratti dall'impianto di videosorveglianza, in quanto non riscontrato da analogo riconoscimento operato dalla persona offesa o dalla commessa del negozio nel cui retrobottega era avvenuto il delitto, mentre la Corte di appello aveva ritenuto sufficiente la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], osservando che la mancata ricognizione operata dalla vittima non aveva rilevanza, tenuto conto che la stessa non aveva assistito alla condotta delittuosa. La Corte di appello aveva riesaminato il solo teste [OSCURATO:PERSONA], mentre avrebbe dovuto riesaminare anche le altre testimoni in relazione alle cui deposizioni il Pubblico ministero aveva lamentato un'erronea valutazione. Inoltre, il valore probatorio del riconoscimento operato dal teste [OSCURATO:PERSONA] poggiava sull'attendibilità di quest'ultimo, che non poteva essere esaminato ai sensi dell'art. 197, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., avendo svolto il ruolo di ausiliario del Pubblico ministero nello svolgimento delle indagini, dando il suo supporto per l'identificazione del responsabile del furto; in ogni caso ) tale circostanza imponeva un maggior onere motivazionale in ordine alla sua attendibilità.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Nel caso di specie la sentenza di secondo grado è stata pronunciata a seguito di appello del Pubblico ministero avverso la sentenza del Tribunale che aveva assolto l'imputata per non aver commesso il fatto. Il Tribunale non ha escluso e nemmeno disapplicato la recidiva reiterata, ma, avendo assolto l'imputata per non aver commesso il fatto, ha ritenuto necessariamente assorbita la questione relativa alla recidiva. L'appello del pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento con ampia formula assolutoria, come quella pronunciata nei confronti dell'odierna ricorrente, ha un effetto pienamente devolutivo. Le Sezioni Unite hanno affermato che l'appello del pubblico ministero contro la sentenza di assoluzione emessa all'esito del dibattimento, salva l'esigenza di contenere la pronuncia nei limiti della originaria contestazione, ha effetto pienamente devolutivo, attribuendo al giudice ad quem gli ampi poteri decisori previsti dall'art. 597, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.. Ne consegue che, da un lato, l'imputato è rimesso nella fase iniziale del giudizio e può riproporre, anche se respinte, tutte le istanze che attengono alla ricostruzione probatoria del fatto ed alla sua consistenza giuridica; dall'altro, il giudice dell'appello è legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica, non essendo vincolato alle alternative decisorie prospettate nei motivi di appello e non potendo comunque / sottrarsi all'onere di esprimere le proprie determinazioni in ordine ai rilievi dell'imputato (Sez. U, Sentenza n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231675). Nel caso di specie, per effetto dell'appello del Pubblico ministero avverso la sentenza assolutoria, l'imputata è venuta a trovarsi nella stessa posizione in cui si trovava prima che detta sentenza fosse pronunciata, cosicché ai fini della determinazione della durata del termine di prescrizione di cui all'art. 157 cod. pen. deve comunque tenersi conto della contestata recidiva reiterata. Né è assurdo che possa trovare applicare un termine di prescrizione più lungo nel caso in cui la recidiva, in conseguenza della assoluzione, non sia stata affatto applicata rispetto all'ipotesi in cui la recidiva sia stata ritenuta, ma sia stata considerata subvalente o equivalente alle circostanze attenuanti generiche. In primo luogo, deve osservarsi che l'argomento addotto dal ricorrente è errato poiché poggia su premesse non corrette, atteso che la recidiva qualificata incide sulla durata del termine di prescrizione anche se ritenuta equivalente o subvalente rispetto ad altre circostanze attenuanti (vedi Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059; Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Pastore, Rv. 278058). In secondo luogo, per quanto sopra esposto, la recidiva, in sede di appello, non rileva ai fini del calcolo del termine di prescrizione solo se la sua applicazione non faccia più parte del thema decidendum, per non avere il pubblico ministero appellato la sentenza di primo grado che l'abbia esclusa o /comunque jdisapplicata i o per non avere il pubblico ministero impugnato la sentenza di condanna in relazione a detto punto. Il difensore pone a confronto un'ipotesi, come quella che ci occupa, in cui il pubblico ministero ha impugnato una sentenza assolutoria/con altre ipotesi,in cui il punto della recidiva non fa più parte del thema decidendum e che/ pertanto, risultano radicalmente diverse perché regolate da altri principi, tra i quali quello del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.. In virtù di detto principio, ove il pubblico ministero non impugni la sentenza di condanna in relazione al punto in cui è stata esclusa la recidiva, questa non potrà essere applicata dal giudice di appello e conseguentemente di essa non potrà più tenersi conto ai fini della prescrizione, sebbene inizialmente contestata. 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. 2.1. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte Edu non è rispettoso delle garanzie convenzionali il processo che si risolva in un ribaltamento dell'assoluzione sulla base di un compendio probatorio cartolare che si presenta «deprivato» rispetto a quello disponibile in primo grado, in quanto privato dell'audizione diretta dei testimoni già esaminati nel precedente grado di giudizio, la cui attendibilità intrinseca viene rivalutata senza fare ricorso alla percezione diretta dell'evento dichiarativo (Dan v. Moldavia, Corte Edu, 5 luglio 2011; Manolachi v. Romania, Corte Edu, III sez., 5 marzo 2013; Flueras v. Romania, Corte Edu, III sez., 9 aprile 2013; Corte Edu, III Sez., sent. 4 giugno 2013; Moinescu v. Romania, Corte Edu, III sez. 15.9.2015; Nitulescu v. Romania, Corte Edu, III sez. 22.9.2015; Lorefice v. Italia, Corte Edu, 1 sez., 29 giugno 2017). 2.2. Le Sezioni Unite hanno affermato che i principi contenuti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come definiti nella giurisprudenza consolidata della Corte EDU, pur non traducendosi in norme direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale, costituiscono criteri di interpretazione - convenzionalmente orientata - ai quali il giudice nazionale è tenuto a ispirarsi nell'applicazione delle norme interne e hanno affermato la necessità di effettuare il riesame della decisione assolutoria attraverso la obbligatoria rinnovazione delle testimonianze decisive, anche nei casi in cui la riforma della sentenza assolutoria sia effettuata ai soli effetti civili (Cass. sez. un, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486). Tale principio è stato successivamente esteso dalle Sezioni Unite ai casi in cui si proceda con il rito abbreviato non condizionato (Cass. sez. un. n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786). Il giudice d'appello è comunque tenuto ad assumere nuovamente non tutte le prove dichiarative, ma solo quelle che siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e vengano considerate decisive ai fini dello scioglimento dell'alternativa tra proscioglimento e condanna (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 2018, Troise, Rv. 272431). 2.3. Nel caso di specie le deposizioni della commessa del negozio e della vittima del reato non sono state dal giudice di appello diversamente valutate rispetto a quanto operato dal giudice di primo grado. Il Tribunale ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa e della commessa, mentre ha ritenuto non sufficiente la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] per affermare oltre ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità dell'imputata. La deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] è la sola prova dichiarativa diversamente valutata dalla Corte territoriale e del tutto correttamente questa ha limitato a detta testimonianza la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. 2.4. Né ricorreva alcuna incompatibilità del [OSCURATO:PERSONA] a testimoniare. In tema di incompatibilità a testimoniare, la disposizione contenuta nell'art. 197, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., che limita la possibilità di testimoniare per coloro che hanno svolto la funzione di ausiliari del giudice nel procedimento, non è applicabile nei confronti di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria in relazione all'attività da essi compiuta nello svolgimento delle funzioni istituzionali in sede di indagini preliminari (Sez. 2, n. 36483 del 22/09/2011, Fiore, Rv. 251074), ma solo per l'ausiliario in senso tecnico, che appartiene al personale della segreteria o della cancelleria dell'ufficio giudiziario (Sez. 5, n. 17951 del 07/02/2020, Zilio, Rv. 279175). Peraltro, la Corte di appello ha specificamente indicato, con motivazione non contraddittoria o illogica, le ragioni per le quali il [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto credibile. 3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 06/12/2021. Il Consigliere estenso
Sentenza Cassazione n. 12793/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris