Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 39709/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 09/07/2021, ha confermato la sentenza deliberata dal Tribunale di Lucca in data 25/01/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 474 comma secondo e 648 comma secondo cod. pen.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in ordine alla dedotta insussistenza del delitto di cui all'art. 474 cod. pen. e sulla rilevanza del falso, è inammissibile poiché non devoluto in appello (il riferimento è alla finalità di vendita mai dedotta dalla difesa in sede di gravame) e, comunque, manifestamente infondato poiché afferente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, nonché con consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione [si veda, in particolare, Sez. 5, Sent. n. 6873 del 06/10/2015, Rv. 266417 (e precedenti conformi: n. 4254 del 1999 Rv. 213094 - 01, n. 37019 del 2010 Rv. 248590 - 01, n. 41108 del 2011 Rv. 251173 - 01) in tema di falso, ove la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia "ictu ocu/i" riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono essere dotate; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento dell'art. 62 n. 4 cod. pen., è generico poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici.

Si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulla mancata concessione dell'attenuante in parola, stante il numero di oggetti detenuti per la vendita e il correlativo pregiudizio patrimoniale. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13/09/2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 09/07/2021, ha confermato la sentenza deliberata dal Tribunale di Lucca in data 25/01/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 474 comma secondo e 648 comma secondo cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in ordine alla dedotta insussistenza del delitto di cui all'art. 474 cod. pen. e sulla rilevanza del falso, è inammissibile poiché non devoluto in appello (il riferimento è alla finalità di vendita mai dedotta dalla difesa in sede di gravame) e, comunque, manifestamente infondato poiché afferente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, nonché con consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione [si veda, in particolare, Sez. 5, Sent. n. 6873 del 06/10/2015, Rv. 266417 (e precedenti conformi: n. 4254 del 1999 Rv. 213094 - 01, n. 37019 del 2010 Rv. 248590 - 01, n. 41108 del 2011 Rv. 251173 - 01) in tema di falso, ove la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia "ictu ocu/i" riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono essere dotate; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento dell'art. 62 n. 4 cod. pen., è generico poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici. Si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulla mancata concessione dell'attenuante in parola, stante il numero di oggetti detenuti per la vendita e il correlativo pregiudizio patrimoniale. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13/09/2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39709/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris