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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2023

Cassazione n. 48885/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato le istanze di affidamento al servizio sociale e di detenzione domiciliare proposte da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena in esecuzione di anni due, mesi cinque e giorni diciassette di reclusione, di cui al provvedimento di cumulo da ultimo determinato a suo carico.

Rilevato che avverso l'ordinanza ricorre il condannato, a mezzo del difensore di fiducia, Avv.

A. Lazzareschi, deducendo, con due motivi, vizio di motivazione e violazione di legge, sia in ordine alla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale (primo motivo), sia in ordine alla misura della detenzione domiciliare (secondo motivo).

Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto devolve censure relative ad asserito difetto di motivazione o contraddittorietà di questa, non emergenti dal provvedimento impugnato (cfr. p. 3 e 4).

Rilevato, peraltro, che il primo motivo, in sostanza, sollecita la rivisitazione di argomenti devoluti con l'istanza, già vagliati dal Tribunale con motivazione non censurabile in questa sede, perché attinente a profili di merito e all'esito della decisione che lo stesso difensore, in definitiva, reputa ingiusta e superficiale, aspetti non rivedibili in sede di legittimità (cfr. p. 4 del ricorso).

Considerato, infine, quanto al secondo motivo di ricorso, che la valutazione negativa compiuta in relazione ad una delle misure richieste, ben può riverberarsi sul giudizio di merito relativo alla concessione della misura chiesta in via gradata, escludendone la concedibilità.

Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato le istanze di affidamento al servizio sociale e di detenzione domiciliare proposte da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena in esecuzione di anni due, mesi cinque e giorni diciassette di reclusione, di cui al provvedimento di cumulo da ultimo determinato a suo carico. Rilevato che avverso l'ordinanza ricorre il condannato, a mezzo del difensore di fiducia, Avv. A. Lazzareschi, deducendo, con due motivi, vizio di motivazione e violazione di legge, sia in ordine alla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale (primo motivo), sia in ordine alla misura della detenzione domiciliare (secondo motivo). Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto devolve censure relative ad asserito difetto di motivazione o contraddittorietà di questa, non emergenti dal provvedimento impugnato (cfr. p. 3 e 4). Rilevato, peraltro, che il primo motivo, in sostanza, sollecita la rivisitazione di argomenti devoluti con l'istanza, già vagliati dal Tribunale con motivazione non censurabile in questa sede, perché attinente a profili di merito e all'esito della decisione che lo stesso difensore, in definitiva, reputa ingiusta e superficiale, aspetti non rivedibili in sede di legittimità (cfr. p. 4 del ricorso). Considerato, infine, quanto al secondo motivo di ricorso, che la valutazione negativa compiuta in relazione ad una delle misure richieste, ben può riverberarsi sul giudizio di merito relativo alla concessione della misura chiesta in via gradata, escludendone la concedibilità. Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 48885/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris