CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 dicembre 2025
Cassazione n. 03428/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Napoli, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; rilevato che tale sentenza è stata emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale accolto l'accordo sulla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, raggiunto dall'imputato con il Procuratore Generale; rilevato che il ricorrente ha lamentato vizio di motivazione con riferimento alla valutazione della congruità della pena risultante dall'accordo tra le parti; ritenuto che debba farsi applicazione del pacifico insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ii\m me nd e P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle mmende. Così deciso il 11 dicembre 2025 Il consigli, rè) estensore Il Presidente