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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 19567/2022

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la seguente ORDINANZA 1 sul ricorso 24476-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, REGIONE LAZIO; - intimate - avverso la sentenza n. 6915/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 12/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 24476 sez.

MT - ud. 23-03-2022 -2- Premesso che:

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe lamentando violazione dell'art. 1, commi 537-540, della

I. n.228vde1 2012, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2015, per non avere la CTR del Lazio annullato il ruolo relativo a cartelle di cui diceva di essere venuto a conoscenza casualmente, malgrado l'Agenzia delle Entrate e la Regione Lazio, enti impositori, non avessero dato risposta alla domanda avanzata da esso ricorrente, di sospensione ex art. 1, comma 538, della

I. citata, entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540.

Il giudizio è stato promosso dal contribuente a seguito di risposta negativa formulata su detta istanza di sospensione non dagli enti impositori ma dall'agente della riscossione.

La CTR ha confermato le decisione di primo grado respingendo il ricorso del contribuente in ragione del fatto che "a fronte della puntuale dimostrazione della corretta notificazione delle cartelle di pagamento e del preavviso di inscrizione ipotecaria l'impugnativa del diniego di autotutela non poteva investire la pretesa creditoria pena una inammissibile remissione nei termini di impugnazione dell'atto impositivo";

2. l'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata e così l'Agenzia delle Entrate Riscossione;

3. in via preliminare, richiamato il principio per cui "In tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore "ex lege" dell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] - è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell'originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, l'art.1 del d.l. n. 193 del 2016; tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata" (Cass.Sez.

U-,Sentenza n.4845 del 23/02/2021), rilevato che il ricorso per cassazione non è stato ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, va disposta la rinnovazione della notificazione, assegnandosi termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza e disponendosi il rinvio della causa a nuovo ruolo; PQM la Corte dispone la rinnovazione della notifica del ricorso alla Agenzia delle Entrate Riscossione e rinvia a nuovo ruolo.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 marzo 2022, svolta con modalità da remoto.

Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA 1 sul ricorso 24476-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, REGIONE LAZIO; - intimate - avverso la sentenza n. 6915/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 12/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 24476 sez. MT - ud. 23-03-2022 -2- Premesso che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe lamentando violazione dell'art. 1, commi 537-540, della I. n.228vde1 2012, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2015, per non avere la CTR del Lazio annullato il ruolo relativo a cartelle di cui diceva di essere venuto a conoscenza casualmente, malgrado l'Agenzia delle Entrate e la Regione Lazio, enti impositori, non avessero dato risposta alla domanda avanzata da esso ricorrente, di sospensione ex art. 1, comma 538, della I. citata, entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540. Il giudizio è stato promosso dal contribuente a seguito di risposta negativa formulata su detta istanza di sospensione non dagli enti impositori ma dall'agente della riscossione. La CTR ha confermato le decisione di primo grado respingendo il ricorso del contribuente in ragione del fatto che "a fronte della puntuale dimostrazione della corretta notificazione delle cartelle di pagamento e del preavviso di inscrizione ipotecaria l'impugnativa del diniego di autotutela non poteva investire la pretesa creditoria pena una inammissibile remissione nei termini di impugnazione dell'atto impositivo"; 2. l'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata e così l'Agenzia delle Entrate Riscossione; 3. in via preliminare, richiamato il principio per cui "In tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore "ex lege" dell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] - è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell'originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, l'art.1 del d.l. n. 193 del 2016; tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata" (Cass.Sez. U-,Sentenza n.4845 del 23/02/2021), rilevato che il ricorso per cassazione non è stato ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, va disposta la rinnovazione della notificazione, assegnandosi termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza e disponendosi il rinvio della causa a nuovo ruolo; PQM la Corte dispone la rinnovazione della notifica del ricorso alla Agenzia delle Entrate Riscossione e rinvia a nuovo ruolo. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 marzo 2022, svolta con modalità da remoto. Il
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