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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 03322/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; ricorso trattato ex art, 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 17.9.2020, la Corte di Appello di Trieste confermava l'impugnata decisione del G.u.p. presso il Tribunale di Pordenone nella parte relativa alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 6 di reclusione, già ridotta per il rito abbreviato, oltre alle pene accessorie ex art. 12 d.lgs. n. 74/2000 e con la sospensione condizionale, inflitta in relazione al delitto di cui all'art. 11 'd.lgs. n. 74/2000 per aver concorso con il suocero [OSCURATO:PERSONA] e con i cognati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a compiere atti fraudolenti e simulati sui beni del suocero, in modo da rendere inefficace la procedura di riscossione delle imposte dovute da [OSCURATO:PERSONA] ed oggetto di quattro cartelle esattoriali notificate fra il dicembre 2012 ed il giugno 2014.

La Corte territoriale altresì disponeva, in parziale ,riforma dell'impugnata decisione, la confisca dell'immobile, comprensivo di garage, acquistato in data 3.6.2014 da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], meglio descritto in sentenza, e revocava la confisca per equivalente disposta con l'appellata decisione con restituzione all'avente diritto dei beni che ne formavano oggetto.

L'operazione fraudolenta contestata consisteva, per quanto qui rileva, nell'emissione di assegni da parte di [OSCURATO:PERSONA] in favore della nuora [OSCURATO:PERSONA] per l'importo complessivo di euro 60.000 fra il luglio ed il dicembre 2013, nonchè in un bonifico di euro 150.000, effettuato il 28.5.2014 sempre a favore della [OSCURATO:PERSONA], che la stessa utilizzava il successivo 3.6.2014 per acquistare, unitamente alla cognata [OSCURATO:PERSONA], un immobile sito nel comune di Zoppola, poi concesso in comodato gratuito al suocero nell'agosto 2014.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi di gravame.

2.1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.606, 125 e 546 c.p.p. per mancata esplicitazione dell'iter logico-argomentativo relativo alla affermata conoscenza da parte dell'imputata della posizione debitoria tributaria di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Si lamenta che l'affermazione, da parte della Corte territoriale, di tale conoscenza da parte dell'imputata, presupposto essenziale per l'accertamento del dolo di concorso e del dolo specifico, non sarebbe stata sorretta da alcuna motivazione e si ricorda che, in separato procedimento, i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati assolti dal medesimo reato contestato.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. in ordine alla sussistenza del dolo di concorso ex art. 110 c.p. e del dolo specifico ex art. 11 d.lgs. n. 74/2000, in considerazione dell'inidoneità della parte motiva della sentenza impugnata a rappresentare le ragioni dell'accertamento della responsabilità dell'imputata, delle evidenti illogicità delle argomentazioni e della inconciliabilità logica delle affermazioni ivi contenute.

Secondo la difesa della ricorrente, anche sotto il duplice paradigma in esame il vizio di fondo dell'impugnata decisione si sostanzia nell'omesso accertamento e nella mancata valutazione circa la conoscenza da parte dell'imputata del debito tributario che gravava sul suocero, presupposto essenziale per affermare la coscienza e volontà della [OSCURATO:PERSONA] di concorrere con questi nell'articolata operazione di acquisto simulato, in capo alla [OSCURATO:PERSONA] ed alla Romiti, della proprietà dell'immobile sito in Zoppola, ceduto in comodato d'uso a [OSCURATO:PERSONA] ed alla di lui moglie ed acquistato con denaro dello stesso suocero, in modo da consentire a quest'ultimo di frustrare l'esecuzione esattoriale.

Per converso, a riscontro del fatto che il Maloberti aveva tenuto celata a tutti la propria posizione debitoria, si poteva valorizzare il rilievo che la stessa pubblica accusa non aveva inteso procedere né nei confronti della moglie di [OSCURATO:PERSONA], né nei confronti del figlio Marco, marito della [OSCURATO:PERSONA].

L'insussistenza di una responsabilità concorsuale comportava, inoltre, che l'odierna ricorrente doveva ritenersi quale effettiva e legittima comproprietaria, al pari dell'altra acquirente, [OSCURATO:PERSONA], dell'immobile citato.

2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione dell'interrogatorio reso dalla ricorrente alla p.g. in data 15.12.2017, non avendo la Corte territoriale illustrato le ragioni della ritenuta non credibilità delle dichiarazioni dell'imputata, nelle quali veniva sostenuto che l'operazione incriminata era stata dettata unicamente dall'intento del suocero di trasferirsi da Genova per andare a 'vivere vicino al figlio Marco, donando alle famiglie dei figli il descritto immobile mediante intestazione ad entrambe le nuore per evitare dissidi, e che la [OSCURATO:PERSONA] non era mai stata a conoscenza della posizione debitoria del Maloberti.

3. Il P.G. con requisitoria scritta ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

La difesa ha depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso, che possono essere esaminati unitariamente in virtù della loro stretta connessione, sono inammissibili, in quanto, oltre a reiterare le doglianze già prospettate avanti alla Corte territoriale e che la stessa ha compiutamente esaminato ed esaurientemente valutato, risulta aspecifico e meramente assertivo, omettendo di confrontarsi con il puntuale tenore motivazionale dell'impugnata decisione, che, in punto di affermazione di responsabilità, è destinata a saldarsi con quella, conforme, di primo grado.

1.1. Va, invero, precisato che, nella specie, ricorre un caso di cd.

"doppia conforme", per cui, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, «le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (cfr. Sez.3, n.13926 del 01/12/2011, Valeri, Rv.252615; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

Da tali principi consegue che, ove i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice e richiamando i passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, organico e inscindibile, al quale, dunque, occorre fare riferimento nella sua globalità al fine di valutare le censure dedotte e per giudicare della congruità della motivazione.

1.2. Ciò posto, va, altresì, osservato come, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., al controllo di legittimità sulla motivazione non appartengono la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01), essendo invece tale controllo circoscritto alla verifica che il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo e non meramente apparente (cioè idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata), che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, né illogicità evidenti (cfr. Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516-01).

Quanto alla illogicità della motivazione come vizio denunciabile, la menzionata disposizione vuole, altresì, che essa sia manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, restando ininfluenti le minime incongruenze e dovendosi considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, appaiano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento e a., Rv. 259643- 01).

L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, infatti, ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e senza che sia possibile dedurre nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01).

Ne consegue che «sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01.

In senso analogo, cfr. anche Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]).

1.3. È opportuno, infine, richiamare il consolidato principio secondo cui il vizio di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotto in Cassazione unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una diversa pronuncia o quella che avrebbe intaccato la struttura portante della motivazione (Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967- 01; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Rv. 267723-01).

In tale prospettiva, l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841-01; Sez.

VI, n. 49970 del 19/10/2012).

Pertanto, l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593).

2. La decisione della Corte territoriale risulta pienamente rispettosa degli illustrati principi laddove, in particolare, ha ricostruito, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, la complessiva operazione posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] con la consapevole e volontaria collaborazione dell'odierna ricorrente, riconoscendone il carattere fraudolento e strumentale al fine di consentire allo stesso Maloberti, al quale erano stati notificati avvisi di accertamento Irpef e cartelle esattoriali (per un importo complessivo, come puntualizzato dalla decisione di primo grado, di oltre 144.000 euro), di sottrarsi al pagamento del debito tributario ed ai relativi atti esecutivi, mantenendo la disponibilità del proprio patrimonio mediante la formale attribuzione ed intestazione dei relativi beni alla nuora [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Secondo il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, il delitto previsto dall'art. 11 citato è reato di pericolo, integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare - secondo un giudizio "ex ante" - l'attività recuperatoria della amministrazione finanziaria (Sez. 3, n. 39079 del 09/04/2013, Barei, Rv. 256376-01), essendo irrilevante la realizzazione del fine programmato dal debitore (Sez. 3, n. 40561 del 04/04/2012, Soldera, Rv. 253400-01), ossia la effettiva vanificazione della riscossione tributaria coattiva (Sez. 3, n. 14720 del 06/03/2008, P.M. in proc.

Ghiglia, Rv. 239971-01).

In tal senso, mette conto rilevare che il delitto de quo è integrato non solo dalla stipulazione di un negozio giuridico simulato, in senso assoluto o anche relativo - poiché la necessità della declaratoria giudiziale per superare l'effetto segregativo dell'atto dispositivo rende più difficoltoso il recupero del credito erariale (Sez. 3, n. 20862 del 07/11/2017, dep. 2018, Palazzo, Rv. 273661-01) - ma anche dalla realizzazione di "atti fraudolenti", idoneo a rappresentare una realtà non corrispondente al vero e a mettere a repentaglio o comunque ostacolare l'azione di recupero del bene da parte dell'Erario (Sez. 3, n. 3011 del 05/07/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268798-01).

Ne consegue che il reato di cui all'art. 11 è configurabile anche nel caso di effettivo «trasferimento a titolo gratuito di beni immobili o mobili registrati, suscettibili di espropriazione presso terzi ai sensi dell'art. 2929-bis cod. civ., in quanto tale trasferimento rende più difficoltosa l'azione recuperatoria, potendo il terzo contestare la sussistenza dei presupposti di applicazione della suddetta disposizione civilistica». (Sez. 3, n. 32504 del 04/12/2017, dep. 2018, Peluso, Rv. 273496-01).

Sotto il profilo soggettivo, inoltre, questa Corte ha ritenuto che il dolo specifico costituito dal fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, «ricorre anche laddove l'atto simulato o fraudolento sia compiuto anche per altre distinte ed autonome finalità, non richiedendo la norma che la finalità di sottrarsi al pagamento dei debiti tributari sia esclusiva» (Sez. 3, n. 10763 del 12/02/2021, Filip, Rv. 281329-01).

2.2. In tale cornice ermeneutica, l'unitario compendio motivazionale che scaturisce dalle conformi decisioni di merito ha evidenziato, quali condotte riconducibili alla tipicità della norma incriminatrice di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74/2000, l'avvenuta emissione di assegni per 60.000 euro da parte del Maloberti in favore della [OSCURATO:PERSONA] nel periodo compreso fra la fine di luglio ed il dicembre 2013, nonché l'ulteriore trasferimento alla predetta di disponibilità liquide per euro 150.000, in funzione dell'acquisto di un immobile destinato a residenza dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e della moglie, ancorché formalmente intestato alla odierna ricorrente ed all'altra nuora [OSCURATO:PERSONA], le quali, dopo la stipulazione del rogito di acquisto, avevano provveduto a cedere ai primi detto immobile a titolo di comodato gratuito a tempo indeterminato.

2.3. Nella dimensione ricostruttiva che ne è scaturita, la Corte territoriale, puntualmente confrontandosi con le doglianze difensive, ha argomentatamente escluso la sostenibilità della tesi difensiva alla luce delle anomalie riscontrate, valorizzando in tal senso le circostanze che il Maloberti e la moglie avevano alienato l'abitazione di proprietà in Genova, utilizzando il ricavato per acquistare l'immobile di Zoppola intestato alle nuore, e che il prezzo di acquisto, peraltro, non era stato direttamente versato alla parte venditrice, sia pur intestando la proprietà ad altri, in quanto la provvista era stata prima fatta confluire su un conto ad hoc intestato alla nuora [OSCURATO:PERSONA], che in seguito aveva emesso assegni circolari ed effettuato ulteriori prelievi destinati al pagamento dell'immobile: secondo i giudici di merito, non v'era ragione per disporre tale ulteriore passaggio, se non quella di mascherare la provenienza della provvista dal soggetto inadempiente nei confronti dell'Erario - il quale aveva in seguito estinto il conto corrente di provenienza della consistente somma -, atteso che, se la vera intenzione del Maloberti fosse stata quella di donare l'immobile alle famiglie dei figli, egli avrebbe semplicemente potuto pagare direttamente il prezzo dell'immobile, intestandone la proprietà ad altri.

3. Nel medesimo senso, la Corte di appello ha rimarcato come fosse significativo, anche sotto il profilo dell'accertamento del dolo di concorso in capo alla ricorrente: a) che la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver ammesso che il predetto conto corrente era stato aperto appositamente per portare a termine l'operazione ideata dal suocero, non aveva fornito alcuna credibile spiegazione sulle ragioni di questo doppio passaggio di denaro, avvenuto immediatamente dopo l'alienazione dell'appartamento di Genova e quasi contestualmente all'acquisto dell'immobile sito in Zoppola, come risultante dalla puntuale ricostruzione cronologica delle fasi dell'operazione (dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], data della vendita dell'abitazione di residenza in Genova dei suoceri della ricorrente, al 28.5.2014, data del bonifico della somma di euro 150.000 sul conto aperto dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale il [OSCURATO:DATA_NASCITA] otteneva l'emissione di assegni circolari per circa 108.000 euro e, il 5.6.2014, effettuava due bonifici di 12.500 euro l'uno in favore della società venditrice dell'immobile; il rogito di acquisto dello stesso portava la data del 3.6.2014; il 7.6.2014 il Maloberti estingueva il conto corrente ove era stato inizialmente accreditato il corrispettivo ricavato dalla vendita della propria abitazione di Genova; infine, il 22.7.2014 veniva stipulato il contratto di comodato gratuito in favore del [OSCURATO:PERSONA] e della moglie, relativo all'immobile sito in Zoppola); b) che le trattative e la stessa proposta di acquisto al venditore del 23.12.2013 avevano visto quale unico e diretto protagonista [OSCURATO:PERSONA], tanto da giustificare la deduzione che l'operazione fosse stata ideata da quest'ultimo sin dall'anno precedente; c) che, se l'intento del Maloberti fosse stato quello unicamente di effettuare una donazione al figlio Marco ed alla di lui consorte per compensarli dell'assistenza che avrebbero prestato in seguito agli anziani suoceri, non si sarebbe spiegata logicamente ed, anzi, sarebbe stata palesemente incongrua la scelta di intestare la casa anche all'altra nuora, [OSCURATO:PERSONA]; d) che mancava, in ogni caso, alcuna giustificazione per l'emissione di assegni per ulteriori 60.000 euro dal Maloberti sempre in favore della [OSCURATO:PERSONA]: titoli di cui non era nota la destinazione e nemmeno l'esistenza di una lecita causale e che erano stati tratti nel periodo compreso fra la fine di luglio ed il dicembre 2013, ossia a partire da un'epoca immediatamente successiva alla cessione dell'azienda del Maloberti per un corrispettivo di oltre 66.000 euro, incassati il 15.7.2013, ed a seguito della notificazione delle prime cartelle esattoriali; la stessa decisione fornisce un'accurata ricostruzione delle cadenze temporali degli accreditamenti ed evidenzia, altresì, che gli ultimi assegni emessi nel dicembre 2014 a favore della ricorrente conseguivano alla notificazione di un'ulteriore cartella esattoriale al Maloberti.

Da tale notazione, i giudici di merito hanno ravvisato un'ulteriore conferma che anche tale operazione, al pari di quella immobiliare descritta, aveva l'unico scopo di mettere a repentaglio o comunque ostacolare l'azione di recupero del credito da parte dell'Erario, svuotando il patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] e che, non essendovi altro scopo lecito ipotizzabile, peraltro mai prospettato neppure dall'imputata, ne usciva rafforzata la conclusione che la [OSCURATO:PERSONA], beneficiaria anche di tale operazione, fosse perfettamente a conoscenza e condividesse lo scopo fraudolento del suocero; conclusione confermata, sul piano logico, anche dalle altre anomalie dell'operazione immobiliare come sopra descritte.

Tali argomentazioni si saldano inoltre, in modo coerente, con quanto argomentato dalla conforme decisione di prime cure, secondo cui la circostanza che le predette operazioni fossero state tracciabili non escludeva affatto il loro carattere fraudolento o simulato né la loro tipicità, essendo stato necessario effettuare indagini di p.g., anche di tipo bancario, per disvelare il complessivo meccanismo, senza trascurare il rilievo relativo all'accortezza di interporre non i figli, bensì le nuore, nella titolarità dell'immobile, onde non alimentare sospetti ritraibili dai cognomi degli intestatari; a corroborare ulteriormente il reale disegno di fittizia spoliazione delle disponibilità patrimoniali del debitore fiscale militava anche il rilievo che le rimesse finanziarie disposte da [OSCURATO:PERSONA] in favore della nuora erano, come visto, di consistenza ben superiore al valore di acquisto dell'immobile in questione.

4. In tale contesto ricostruttivo, va ancora annotato come la Corte territoriale si sia fatta carico, altresì, di affrontare le argomentazioni formulate dalla difesa della [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'intervenuta assoluzione, con sentenza in data 20.6.2019 emessa dal Tribunale di Pordenone in separato giudizio, degli originari coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto (con condanna del solo [OSCURATO:PERSONA]): la sentenza qui impugnata ha, invero, spiegato che la posizione dell'odierna ricorrente era da ritenersi ben distinta rispetto a quella della cognata Romiti, atteso che questa, come emergeva dalla stessa sentenza assolutoria pronunciata nei suoi confronti, era stata coinvolta soltanto nell'ultima parte dell'operazione, allorché si trattava unicamente di stipulare l'atto definitivo di compravendita immobiliare (al quale, peraltro, non trascura di rilevare la Corte di merito, aveva partecipato la sola [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di procuratrice speciale della cognata). [OSCURATO:PERSONA], inoltre, non aveva mai ricevuto, a differenza dell'odierna ricorrete, alcuna somma dal suocero, né in funzione di tale acquisto né prima ed indipendentemente da esso.

Non dissimilmente, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha rimarcato che, a fronte della contestazione, contenuta nell'imputazione, di avere ricevuto dal padre due assegni nel periodo luglio- agosto del 2013, dell'importo complessivo di 6.000 euro, era stato dimostrato che la somma corrispondeva a quella oggetto di un prestito effettuato dal figlio al padre nel 2011, che [OSCURATO:PERSONA], una volta incassato il corrispettivo della cessione della propria azienda, aveva inteso restituire.

Di qui la ritenuta ininfluenza dell'esito assolutorio degli originari coimputati (e, v'è da aggiungere, del mancato coinvolgimento nelle indagini di altri familiari, pur stigmatizzata nel ricorso, attesa l'autonomia delle singole posizioni individuali) rispetto alla specifica posizione della [OSCURATO:PERSONA] alla luce delle risultanze apprezzate, e la conferma del giudizio di non credibilità della versione della odierna ricorrente.

5. Tanto osservato, deve concludersi che, nella specie, il tessuto motivazionale della decisione della Corte territoriale risulta aver dato conto, in maniera non meramente apparente e senza contraddizioni o illogicità evidenti, delle conclusioni attinte sul piano della sussistenza del dolo in capo alla odierna ricorrente, con valutazione non censurabile in questa sede sul piano del merito.

Rispetto a tale approdo valutativo va, altresì, rimarcata la manifesta infondatezza della censura relativa alla mancata valutazione delle dichiarazioni difensive della ricorrente, atteso che il discorso giustificativo della sentenza, nell'indicare le ragioni poste a fondamento della decisione, dimostra di aver tenuto presenti tutti i fatti decisivi ai fini del giudizio, onde le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione.

A ciò si aggiunga che, nella specie, il tenore delle dichiarazioni difensive rede dalla [OSCURATO:PERSONA], per come sunteggiate nel ricorso, coincide con la linea ricostruttiva patrocinata dalla difesa che la Corte territoriale ha analiticamente esaminato e confutato, onde non è a fortiori prospettabile alcuna omissione valutativa.

6. In conclusione, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; ricorso trattato ex art, 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 17.9.2020, la Corte di Appello di Trieste confermava l'impugnata decisione del G.u.p. presso il Tribunale di Pordenone nella parte relativa alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 6 di reclusione, già ridotta per il rito abbreviato, oltre alle pene accessorie ex art. 12 d.lgs. n. 74/2000 e con la sospensione condizionale, inflitta in relazione al delitto di cui all'art. 11 'd.lgs. n. 74/2000 per aver concorso con il suocero [OSCURATO:PERSONA] e con i cognati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a compiere atti fraudolenti e simulati sui beni del suocero, in modo da rendere inefficace la procedura di riscossione delle imposte dovute da [OSCURATO:PERSONA] ed oggetto di quattro cartelle esattoriali notificate fra il dicembre 2012 ed il giugno 2014. La Corte territoriale altresì disponeva, in parziale ,riforma dell'impugnata decisione, la confisca dell'immobile, comprensivo di garage, acquistato in data 3.6.2014 da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], meglio descritto in sentenza, e revocava la confisca per equivalente disposta con l'appellata decisione con restituzione all'avente diritto dei beni che ne formavano oggetto. L'operazione fraudolenta contestata consisteva, per quanto qui rileva, nell'emissione di assegni da parte di [OSCURATO:PERSONA] in favore della nuora [OSCURATO:PERSONA] per l'importo complessivo di euro 60.000 fra il luglio ed il dicembre 2013, nonchè in un bonifico di euro 150.000, effettuato il 28.5.2014 sempre a favore della [OSCURATO:PERSONA], che la stessa utilizzava il successivo 3.6.2014 per acquistare, unitamente alla cognata [OSCURATO:PERSONA], un immobile sito nel comune di Zoppola, poi concesso in comodato gratuito al suocero nell'agosto 2014. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi di gravame. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.606, 125 e 546 c.p.p. per mancata esplicitazione dell'iter logico-argomentativo relativo alla affermata conoscenza da parte dell'imputata della posizione debitoria tributaria di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Si lamenta che l'affermazione, da parte della Corte territoriale, di tale conoscenza da parte dell'imputata, presupposto essenziale per l'accertamento del dolo di concorso e del dolo specifico, non sarebbe stata sorretta da alcuna motivazione e si ricorda che, in separato procedimento, i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati assolti dal medesimo reato contestato. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. in ordine alla sussistenza del dolo di concorso ex art. 110 c.p. e del dolo specifico ex art. 11 d.lgs. n. 74/2000, in considerazione dell'inidoneità della parte motiva della sentenza impugnata a rappresentare le ragioni dell'accertamento della responsabilità dell'imputata, delle evidenti illogicità delle argomentazioni e della inconciliabilità logica delle affermazioni ivi contenute. Secondo la difesa della ricorrente, anche sotto il duplice paradigma in esame il vizio di fondo dell'impugnata decisione si sostanzia nell'omesso accertamento e nella mancata valutazione circa la conoscenza da parte dell'imputata del debito tributario che gravava sul suocero, presupposto essenziale per affermare la coscienza e volontà della [OSCURATO:PERSONA] di concorrere con questi nell'articolata operazione di acquisto simulato, in capo alla [OSCURATO:PERSONA] ed alla Romiti, della proprietà dell'immobile sito in Zoppola, ceduto in comodato d'uso a [OSCURATO:PERSONA] ed alla di lui moglie ed acquistato con denaro dello stesso suocero, in modo da consentire a quest'ultimo di frustrare l'esecuzione esattoriale. Per converso, a riscontro del fatto che il Maloberti aveva tenuto celata a tutti la propria posizione debitoria, si poteva valorizzare il rilievo che la stessa pubblica accusa non aveva inteso procedere né nei confronti della moglie di [OSCURATO:PERSONA], né nei confronti del figlio Marco, marito della [OSCURATO:PERSONA]. L'insussistenza di una responsabilità concorsuale comportava, inoltre, che l'odierna ricorrente doveva ritenersi quale effettiva e legittima comproprietaria, al pari dell'altra acquirente, [OSCURATO:PERSONA], dell'immobile citato. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione dell'interrogatorio reso dalla ricorrente alla p.g. in data 15.12.2017, non avendo la Corte territoriale illustrato le ragioni della ritenuta non credibilità delle dichiarazioni dell'imputata, nelle quali veniva sostenuto che l'operazione incriminata era stata dettata unicamente dall'intento del suocero di trasferirsi da Genova per andare a 'vivere vicino al figlio Marco, donando alle famiglie dei figli il descritto immobile mediante intestazione ad entrambe le nuore per evitare dissidi, e che la [OSCURATO:PERSONA] non era mai stata a conoscenza della posizione debitoria del Maloberti. 3. Il P.G. con requisitoria scritta ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. La difesa ha depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso, che possono essere esaminati unitariamente in virtù della loro stretta connessione, sono inammissibili, in quanto, oltre a reiterare le doglianze già prospettate avanti alla Corte territoriale e che la stessa ha compiutamente esaminato ed esaurientemente valutato, risulta aspecifico e meramente assertivo, omettendo di confrontarsi con il puntuale tenore motivazionale dell'impugnata decisione, che, in punto di affermazione di responsabilità, è destinata a saldarsi con quella, conforme, di primo grado. 1.1. Va, invero, precisato che, nella specie, ricorre un caso di cd. "doppia conforme", per cui, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, «le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (cfr. Sez.3, n.13926 del 01/12/2011, Valeri, Rv.252615; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Da tali principi consegue che, ove i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice e richiamando i passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, organico e inscindibile, al quale, dunque, occorre fare riferimento nella sua globalità al fine di valutare le censure dedotte e per giudicare della congruità della motivazione. 1.2. Ciò posto, va, altresì, osservato come, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., al controllo di legittimità sulla motivazione non appartengono la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01), essendo invece tale controllo circoscritto alla verifica che il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo e non meramente apparente (cioè idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata), che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, né illogicità evidenti (cfr. Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516-01). Quanto alla illogicità della motivazione come vizio denunciabile, la menzionata disposizione vuole, altresì, che essa sia manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, restando ininfluenti le minime incongruenze e dovendosi considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, appaiano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento e a., Rv. 259643- 01). L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, infatti, ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e senza che sia possibile dedurre nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01). Ne consegue che «sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01. In senso analogo, cfr. anche Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]). 1.3. È opportuno, infine, richiamare il consolidato principio secondo cui il vizio di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotto in Cassazione unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una diversa pronuncia o quella che avrebbe intaccato la struttura portante della motivazione (Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967- 01; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Rv. 267723-01). In tale prospettiva, l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841-01; Sez. VI, n. 49970 del 19/10/2012). Pertanto, l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593). 2. La decisione della Corte territoriale risulta pienamente rispettosa degli illustrati principi laddove, in particolare, ha ricostruito, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, la complessiva operazione posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] con la consapevole e volontaria collaborazione dell'odierna ricorrente, riconoscendone il carattere fraudolento e strumentale al fine di consentire allo stesso Maloberti, al quale erano stati notificati avvisi di accertamento Irpef e cartelle esattoriali (per un importo complessivo, come puntualizzato dalla decisione di primo grado, di oltre 144.000 euro), di sottrarsi al pagamento del debito tributario ed ai relativi atti esecutivi, mantenendo la disponibilità del proprio patrimonio mediante la formale attribuzione ed intestazione dei relativi beni alla nuora [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Secondo il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, il delitto previsto dall'art. 11 citato è reato di pericolo, integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare - secondo un giudizio "ex ante" - l'attività recuperatoria della amministrazione finanziaria (Sez. 3, n. 39079 del 09/04/2013, Barei, Rv. 256376-01), essendo irrilevante la realizzazione del fine programmato dal debitore (Sez. 3, n. 40561 del 04/04/2012, Soldera, Rv. 253400-01), ossia la effettiva vanificazione della riscossione tributaria coattiva (Sez. 3, n. 14720 del 06/03/2008, P.M. in proc. Ghiglia, Rv. 239971-01). In tal senso, mette conto rilevare che il delitto de quo è integrato non solo dalla stipulazione di un negozio giuridico simulato, in senso assoluto o anche relativo - poiché la necessità della declaratoria giudiziale per superare l'effetto segregativo dell'atto dispositivo rende più difficoltoso il recupero del credito erariale (Sez. 3, n. 20862 del 07/11/2017, dep. 2018, Palazzo, Rv. 273661-01) - ma anche dalla realizzazione di "atti fraudolenti", idoneo a rappresentare una realtà non corrispondente al vero e a mettere a repentaglio o comunque ostacolare l'azione di recupero del bene da parte dell'Erario (Sez. 3, n. 3011 del 05/07/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268798-01). Ne consegue che il reato di cui all'art. 11 è configurabile anche nel caso di effettivo «trasferimento a titolo gratuito di beni immobili o mobili registrati, suscettibili di espropriazione presso terzi ai sensi dell'art. 2929-bis cod. civ., in quanto tale trasferimento rende più difficoltosa l'azione recuperatoria, potendo il terzo contestare la sussistenza dei presupposti di applicazione della suddetta disposizione civilistica». (Sez. 3, n. 32504 del 04/12/2017, dep. 2018, Peluso, Rv. 273496-01). Sotto il profilo soggettivo, inoltre, questa Corte ha ritenuto che il dolo specifico costituito dal fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, «ricorre anche laddove l'atto simulato o fraudolento sia compiuto anche per altre distinte ed autonome finalità, non richiedendo la norma che la finalità di sottrarsi al pagamento dei debiti tributari sia esclusiva» (Sez. 3, n. 10763 del 12/02/2021, Filip, Rv. 281329-01). 2.2. In tale cornice ermeneutica, l'unitario compendio motivazionale che scaturisce dalle conformi decisioni di merito ha evidenziato, quali condotte riconducibili alla tipicità della norma incriminatrice di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74/2000, l'avvenuta emissione di assegni per 60.000 euro da parte del Maloberti in favore della [OSCURATO:PERSONA] nel periodo compreso fra la fine di luglio ed il dicembre 2013, nonché l'ulteriore trasferimento alla predetta di disponibilità liquide per euro 150.000, in funzione dell'acquisto di un immobile destinato a residenza dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e della moglie, ancorché formalmente intestato alla odierna ricorrente ed all'altra nuora [OSCURATO:PERSONA], le quali, dopo la stipulazione del rogito di acquisto, avevano provveduto a cedere ai primi detto immobile a titolo di comodato gratuito a tempo indeterminato. 2.3. Nella dimensione ricostruttiva che ne è scaturita, la Corte territoriale, puntualmente confrontandosi con le doglianze difensive, ha argomentatamente escluso la sostenibilità della tesi difensiva alla luce delle anomalie riscontrate, valorizzando in tal senso le circostanze che il Maloberti e la moglie avevano alienato l'abitazione di proprietà in Genova, utilizzando il ricavato per acquistare l'immobile di Zoppola intestato alle nuore, e che il prezzo di acquisto, peraltro, non era stato direttamente versato alla parte venditrice, sia pur intestando la proprietà ad altri, in quanto la provvista era stata prima fatta confluire su un conto ad hoc intestato alla nuora [OSCURATO:PERSONA], che in seguito aveva emesso assegni circolari ed effettuato ulteriori prelievi destinati al pagamento dell'immobile: secondo i giudici di merito, non v'era ragione per disporre tale ulteriore passaggio, se non quella di mascherare la provenienza della provvista dal soggetto inadempiente nei confronti dell'Erario - il quale aveva in seguito estinto il conto corrente di provenienza della consistente somma -, atteso che, se la vera intenzione del Maloberti fosse stata quella di donare l'immobile alle famiglie dei figli, egli avrebbe semplicemente potuto pagare direttamente il prezzo dell'immobile, intestandone la proprietà ad altri. 3. Nel medesimo senso, la Corte di appello ha rimarcato come fosse significativo, anche sotto il profilo dell'accertamento del dolo di concorso in capo alla ricorrente: a) che la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver ammesso che il predetto conto corrente era stato aperto appositamente per portare a termine l'operazione ideata dal suocero, non aveva fornito alcuna credibile spiegazione sulle ragioni di questo doppio passaggio di denaro, avvenuto immediatamente dopo l'alienazione dell'appartamento di Genova e quasi contestualmente all'acquisto dell'immobile sito in Zoppola, come risultante dalla puntuale ricostruzione cronologica delle fasi dell'operazione (dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], data della vendita dell'abitazione di residenza in Genova dei suoceri della ricorrente, al 28.5.2014, data del bonifico della somma di euro 150.000 sul conto aperto dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale il [OSCURATO:DATA_NASCITA] otteneva l'emissione di assegni circolari per circa 108.000 euro e, il 5.6.2014, effettuava due bonifici di 12.500 euro l'uno in favore della società venditrice dell'immobile; il rogito di acquisto dello stesso portava la data del 3.6.2014; il 7.6.2014 il Maloberti estingueva il conto corrente ove era stato inizialmente accreditato il corrispettivo ricavato dalla vendita della propria abitazione di Genova; infine, il 22.7.2014 veniva stipulato il contratto di comodato gratuito in favore del [OSCURATO:PERSONA] e della moglie, relativo all'immobile sito in Zoppola); b) che le trattative e la stessa proposta di acquisto al venditore del 23.12.2013 avevano visto quale unico e diretto protagonista [OSCURATO:PERSONA], tanto da giustificare la deduzione che l'operazione fosse stata ideata da quest'ultimo sin dall'anno precedente; c) che, se l'intento del Maloberti fosse stato quello unicamente di effettuare una donazione al figlio Marco ed alla di lui consorte per compensarli dell'assistenza che avrebbero prestato in seguito agli anziani suoceri, non si sarebbe spiegata logicamente ed, anzi, sarebbe stata palesemente incongrua la scelta di intestare la casa anche all'altra nuora, [OSCURATO:PERSONA]; d) che mancava, in ogni caso, alcuna giustificazione per l'emissione di assegni per ulteriori 60.000 euro dal Maloberti sempre in favore della [OSCURATO:PERSONA]: titoli di cui non era nota la destinazione e nemmeno l'esistenza di una lecita causale e che erano stati tratti nel periodo compreso fra la fine di luglio ed il dicembre 2013, ossia a partire da un'epoca immediatamente successiva alla cessione dell'azienda del Maloberti per un corrispettivo di oltre 66.000 euro, incassati il 15.7.2013, ed a seguito della notificazione delle prime cartelle esattoriali; la stessa decisione fornisce un'accurata ricostruzione delle cadenze temporali degli accreditamenti ed evidenzia, altresì, che gli ultimi assegni emessi nel dicembre 2014 a favore della ricorrente conseguivano alla notificazione di un'ulteriore cartella esattoriale al Maloberti. Da tale notazione, i giudici di merito hanno ravvisato un'ulteriore conferma che anche tale operazione, al pari di quella immobiliare descritta, aveva l'unico scopo di mettere a repentaglio o comunque ostacolare l'azione di recupero del credito da parte dell'Erario, svuotando il patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] e che, non essendovi altro scopo lecito ipotizzabile, peraltro mai prospettato neppure dall'imputata, ne usciva rafforzata la conclusione che la [OSCURATO:PERSONA], beneficiaria anche di tale operazione, fosse perfettamente a conoscenza e condividesse lo scopo fraudolento del suocero; conclusione confermata, sul piano logico, anche dalle altre anomalie dell'operazione immobiliare come sopra descritte. Tali argomentazioni si saldano inoltre, in modo coerente, con quanto argomentato dalla conforme decisione di prime cure, secondo cui la circostanza che le predette operazioni fossero state tracciabili non escludeva affatto il loro carattere fraudolento o simulato né la loro tipicità, essendo stato necessario effettuare indagini di p.g., anche di tipo bancario, per disvelare il complessivo meccanismo, senza trascurare il rilievo relativo all'accortezza di interporre non i figli, bensì le nuore, nella titolarità dell'immobile, onde non alimentare sospetti ritraibili dai cognomi degli intestatari; a corroborare ulteriormente il reale disegno di fittizia spoliazione delle disponibilità patrimoniali del debitore fiscale militava anche il rilievo che le rimesse finanziarie disposte da [OSCURATO:PERSONA] in favore della nuora erano, come visto, di consistenza ben superiore al valore di acquisto dell'immobile in questione. 4. In tale contesto ricostruttivo, va ancora annotato come la Corte territoriale si sia fatta carico, altresì, di affrontare le argomentazioni formulate dalla difesa della [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'intervenuta assoluzione, con sentenza in data 20.6.2019 emessa dal Tribunale di Pordenone in separato giudizio, degli originari coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto (con condanna del solo [OSCURATO:PERSONA]): la sentenza qui impugnata ha, invero, spiegato che la posizione dell'odierna ricorrente era da ritenersi ben distinta rispetto a quella della cognata Romiti, atteso che questa, come emergeva dalla stessa sentenza assolutoria pronunciata nei suoi confronti, era stata coinvolta soltanto nell'ultima parte dell'operazione, allorché si trattava unicamente di stipulare l'atto definitivo di compravendita immobiliare (al quale, peraltro, non trascura di rilevare la Corte di merito, aveva partecipato la sola [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di procuratrice speciale della cognata). [OSCURATO:PERSONA], inoltre, non aveva mai ricevuto, a differenza dell'odierna ricorrete, alcuna somma dal suocero, né in funzione di tale acquisto né prima ed indipendentemente da esso. Non dissimilmente, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha rimarcato che, a fronte della contestazione, contenuta nell'imputazione, di avere ricevuto dal padre due assegni nel periodo luglio- agosto del 2013, dell'importo complessivo di 6.000 euro, era stato dimostrato che la somma corrispondeva a quella oggetto di un prestito effettuato dal figlio al padre nel 2011, che [OSCURATO:PERSONA], una volta incassato il corrispettivo della cessione della propria azienda, aveva inteso restituire. Di qui la ritenuta ininfluenza dell'esito assolutorio degli originari coimputati (e, v'è da aggiungere, del mancato coinvolgimento nelle indagini di altri familiari, pur stigmatizzata nel ricorso, attesa l'autonomia delle singole posizioni individuali) rispetto alla specifica posizione della [OSCURATO:PERSONA] alla luce delle risultanze apprezzate, e la conferma del giudizio di non credibilità della versione della odierna ricorrente. 5. Tanto osservato, deve concludersi che, nella specie, il tessuto motivazionale della decisione della Corte territoriale risulta aver dato conto, in maniera non meramente apparente e senza contraddizioni o illogicità evidenti, delle conclusioni attinte sul piano della sussistenza del dolo in capo alla odierna ricorrente, con valutazione non censurabile in questa sede sul piano del merito. Rispetto a tale approdo valutativo va, altresì, rimarcata la manifesta infondatezza della censura relativa alla mancata valutazione delle dichiarazioni difensive della ricorrente, atteso che il discorso giustificativo della sentenza, nell'indicare le ragioni poste a fondamento della decisione, dimostra di aver tenuto presenti tutti i fatti decisivi ai fini del giudizio, onde le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione. A ciò si aggiunga che, nella specie, il tenore delle dichiarazioni difensive rede dalla [OSCURATO:PERSONA], per come sunteggiate nel ricorso, coincide con la linea ricostruttiva patrocinata dalla difesa che la Corte territoriale ha analiticamente esaminato e confutato, onde non è a fortiori prospettabile alcuna omissione valutativa. 6. In conclusione, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato
Sentenza Cassazione n. 03322/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris