CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 15046/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Senegal avverso la sentenza del 17/03/2021 emessa dalla Corte di appello di Genova visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorso, con il quale si contesta l'esatta qualificazione dei fatti (poiché avrebbe dovuto essere riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n, 4 ed essere applicato l'art. 131-bis cod. pen.), deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti. A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019 -dep. 04/02/2020-, Furino, Rv. 278114 - 01) All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consi1iWe rigtatore Il PreJiden