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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 35590/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.

R.G. 1972-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], Pec: marco.baioni@avvocatimantovajt - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] 2A S.R.L., ciascuna in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliate presso lo studio del secondo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, - resistenti - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di LODI, depositata il 15/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso per regolamento di competenza, e di accertare e dichiarare la competenza funzionale del Tribunale di Milano, sezione specializzata per le imprese; osserva quanto segue: la [OSCURATO:PERSONA] 2A s.r.l. convenne la [OSCURATO:SOCIETA]. ed altre società davanti al Tribunale di Milano al fine di ottenere l'assegnazione in forza del valido esercizio del diritto di riscatto di un terreno agricolo sito in Settala oggetto di compravendita tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]; la [OSCURATO:SOCIETA]. nel costituirsi in giudizio si oppose alla domanda e nel corso del giudizio l'assemblea dei soci di [OSCURATO:SOCIETA]. approvò un progetto di scissione parziale della società mediante la costituzione della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con il trasferimento alla beneficiaria degli <assets immobiliari ad utilizzazione non agricola> e in particolare con il trasferimento del compendio immobiliare sito in Settala (Mi) censúto al foglio 15 mappale 75 e 195, sub 701; la Gea s.r.I chiese allora al Tribunale di Lodi la revocatoria e dunque la declaratoria di inefficacia dell'atto di conferimento del compendio immobiliare seguito alla scissione soci.eta ria; si costituirono in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] srl ritenendo che la competenza a giudicare Ric. 2022 n. 01972 sez.

M3 - ud. 28-06-2022 -2- spettasse al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] delle Imprese posto che, a loro dire, l'azione revocatoria avrebbe ad oggetto l'atto di scissione societaria; il Tribunale di Lodi negò la propria competenza a decidere in favore del Tribunale di Milano - Sezione Specializzata in materia di impresa fissando termini per la riassunzione; avverso detta ordinanza la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto rego amento di competenza con cui ha assunto che erroenamente il Tribunale di Lodi avesse declinato la propria competenza, ritenendo che l'atto oggetto di revocatoria fosse una scissione societaria, in quanto si trattava invero di un atto di mero conferimento di un compendio immobiliare avvenuto tra le due società, con la conseguente competenza del Tribunale ordinario, essendo il progetto di scissione societaria meramente ancillare rispetto al conferimento del compendio immobiliare; nel giudizio si sono costituite con un'unica memoria difensiva, ai sensi dell'art. 47 c.p.c., la società [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA] le quali hanno concluso per il rigetto del ricorso e la dichiarazione di competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per le Imprese, essendo l'atto oggetto di revocatoria un atto di scissione societaria vero e proprio; il P.G. dott. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato le proprie conclusioni nel senso della tempestività del ricorso ma della sua infondatezza, invocando l'applicazione della giurisprudenza di questa Corte che attribuisce alle sezioni specializzate delle imprese la competenza sulle azioni revocatorie aventi ad oggetto atti di scissione parziale (Cass., n. 2754 del 2020 e Cass, n. 8661 del 2020); entrambe le parti hanno depositato memoria; Ric. 2022 n. 01972 sez.

M3 - ud. 28-06-2022 -3- il Collegio ritiene che il ricorso, pur tempestivo, sia da rigettare; correttamente il Tribunale di Lodi ha dichiarato la competenza funzionale del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata delle Imprese in ragione dello stretto legame esistente tra il conferimento del compendio immobiliare e la scissione societaria, costituendo il primo lo strumento per il raggiungimento della seconda; come condivisibilmente affermato dal P.G., richiamando giurisprudenza di questa Corte, l'ottica con cui deve essere valutata la competenza delle sezioni specializzate per le imprese é un'ottica includente: il riferimento alle cause e ai procedimenti relativi di cui all'art. 3, comma 2 lett.

A) del dlgs. n. 168 del 2003 <<deve intendersi in senso ampio, anche alla luce della ratio sottesa all'istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa la cui istituzione ha avuto il dichiarato obiettivo - con la previsione di un giudice specializzato in materia di impresa e con la concentrazione delle cause presso un numero limitato di uffici giudiziari - di ridurre i tempi di definizione delle controversie in cui è parte una società di medie-grandi dimensioni, aumentando la competitività sul mercato, avendo ritenuto il legislatore che, con riferimento a controversie attinenti a settori in cui è maggiormente avvertita la necessità che il giudice sia dotato di competenze specialistiche non solo giuridiche ma anche economiche e finanziarie, l'obiettivo della riduzione dei tempi della risposta giudiziaria fosse raggiungibile con la concentrazione delle controversie in un numero ridotto di sedi e con la specializzazione del giudice (Cass., n. 2754 del 2020)»; ;l ricorso per regolamento di competenza di ufficio deve, pertanto, essere rigettato e va dichiarata la competenza del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata per le Imprese che, Ric. 2022 n. 01972 sez.

M3 - ud. 28-06-2022 all'esito del giudizio, provvederà anche sulle spese di questa fase processuale e dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per H versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quarter, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nei testo introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., S.U., n. 4315 del 20/2/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata per le Imprese.

Spese al merito.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13; così deciso in Roma, ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. R.G. 1972-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], Pec: marco.baioni@avvocatimantovajt - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] 2A S.R.L., ciascuna in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliate presso lo studio del secondo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, - resistenti - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di LODI, depositata il 15/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso per regolamento di competenza, e di accertare e dichiarare la competenza funzionale del Tribunale di Milano, sezione specializzata per le imprese; osserva quanto segue: la [OSCURATO:PERSONA] 2A s.r.l. convenne la [OSCURATO:SOCIETA]. ed altre società davanti al Tribunale di Milano al fine di ottenere l'assegnazione in forza del valido esercizio del diritto di riscatto di un terreno agricolo sito in Settala oggetto di compravendita tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]; la [OSCURATO:SOCIETA]. nel costituirsi in giudizio si oppose alla domanda e nel corso del giudizio l'assemblea dei soci di [OSCURATO:SOCIETA]. approvò un progetto di scissione parziale della società mediante la costituzione della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con il trasferimento alla beneficiaria degli <assets immobiliari ad utilizzazione non agricola> e in particolare con il trasferimento del compendio immobiliare sito in Settala (Mi) censúto al foglio 15 mappale 75 e 195, sub 701; la Gea s.r.I chiese allora al Tribunale di Lodi la revocatoria e dunque la declaratoria di inefficacia dell'atto di conferimento del compendio immobiliare seguito alla scissione soci.eta ria; si costituirono in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] srl ritenendo che la competenza a giudicare Ric. 2022 n. 01972 sez. M3 - ud. 28-06-2022 -2- spettasse al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] delle Imprese posto che, a loro dire, l'azione revocatoria avrebbe ad oggetto l'atto di scissione societaria; il Tribunale di Lodi negò la propria competenza a decidere in favore del Tribunale di Milano - Sezione Specializzata in materia di impresa fissando termini per la riassunzione; avverso detta ordinanza la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto rego amento di competenza con cui ha assunto che erroenamente il Tribunale di Lodi avesse declinato la propria competenza, ritenendo che l'atto oggetto di revocatoria fosse una scissione societaria, in quanto si trattava invero di un atto di mero conferimento di un compendio immobiliare avvenuto tra le due società, con la conseguente competenza del Tribunale ordinario, essendo il progetto di scissione societaria meramente ancillare rispetto al conferimento del compendio immobiliare; nel giudizio si sono costituite con un'unica memoria difensiva, ai sensi dell'art. 47 c.p.c., la società [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA] le quali hanno concluso per il rigetto del ricorso e la dichiarazione di competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per le Imprese, essendo l'atto oggetto di revocatoria un atto di scissione societaria vero e proprio; il P.G. dott. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato le proprie conclusioni nel senso della tempestività del ricorso ma della sua infondatezza, invocando l'applicazione della giurisprudenza di questa Corte che attribuisce alle sezioni specializzate delle imprese la competenza sulle azioni revocatorie aventi ad oggetto atti di scissione parziale (Cass., n. 2754 del 2020 e Cass, n. 8661 del 2020); entrambe le parti hanno depositato memoria; Ric. 2022 n. 01972 sez. M3 - ud. 28-06-2022 -3- il Collegio ritiene che il ricorso, pur tempestivo, sia da rigettare; correttamente il Tribunale di Lodi ha dichiarato la competenza funzionale del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata delle Imprese in ragione dello stretto legame esistente tra il conferimento del compendio immobiliare e la scissione societaria, costituendo il primo lo strumento per il raggiungimento della seconda; come condivisibilmente affermato dal P.G., richiamando giurisprudenza di questa Corte, l'ottica con cui deve essere valutata la competenza delle sezioni specializzate per le imprese é un'ottica includente: il riferimento alle cause e ai procedimenti relativi di cui all'art. 3, comma 2 lett. A) del dlgs. n. 168 del 2003 <<deve intendersi in senso ampio, anche alla luce della ratio sottesa all'istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa la cui istituzione ha avuto il dichiarato obiettivo - con la previsione di un giudice specializzato in materia di impresa e con la concentrazione delle cause presso un numero limitato di uffici giudiziari - di ridurre i tempi di definizione delle controversie in cui è parte una società di medie-grandi dimensioni, aumentando la competitività sul mercato, avendo ritenuto il legislatore che, con riferimento a controversie attinenti a settori in cui è maggiormente avvertita la necessità che il giudice sia dotato di competenze specialistiche non solo giuridiche ma anche economiche e finanziarie, l'obiettivo della riduzione dei tempi della risposta giudiziaria fosse raggiungibile con la concentrazione delle controversie in un numero ridotto di sedi e con la specializzazione del giudice (Cass., n. 2754 del 2020)»; ;l ricorso per regolamento di competenza di ufficio deve, pertanto, essere rigettato e va dichiarata la competenza del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata per le Imprese che, Ric. 2022 n. 01972 sez. M3 - ud. 28-06-2022 all'esito del giudizio, provvederà anche sulle spese di questa fase processuale e dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per H versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quarter, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nei testo introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., S.U., n. 4315 del 20/2/2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata per le Imprese. Spese al merito. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13; così deciso in Roma, ne
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