CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12674/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CHIETIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 luglio 2022 il Tribunale di Chieti, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, la revoca della sospensione condizionale delle pene applicate ad [OSCURATO:PERSONA] con sentenze del 12 maggio 2014, divenuta irrevocabile il 27 giugno 2014, e del 14 luglio 2016, divenuta irrevocabile il 27 ottobre 2016. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione disposto la revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen. a dispetto del fatto che la sentenza che costituisce titolo per la revoca è stata emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. e non ha, quindi, contenuto di condanna. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vedente su censure manifestamente infondate. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto ed ottenuto l'applicazione, con sentenza del 12 maggio 2014, divenuta irrevocabile il 27 giugno 2014, della pena, condizionalmente sospesa, di due mesi di arresto e 100 euro di ammenda. Ha, quindi, chiesto ed ottenuto l'applicazione, con sentenza del 14 luglio 2016, divenuta irrevocabile il 27 ottobre 2016 (relativa a reato commesso il 19 maggio 2015), della pena, pure condizionalmente sospesa, di otto mesi di reclusione e 200 euro di multa. Ha, infine, riportato condanna definitiva, con sentenza del 17 dicembre 2021, divenuta irrevocabile il 4 marzo 2022, alla pena di tre anni e nove mesi di reclusione e 975 euro di multa per fatti avvenuti tra il 16 ed il 29 novembre 2018. La più recente sentenza costituisce, dunque, in quanto relativa a condotte poste in essere entro il quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza del 14 luglio 2016, titolo per la revoca, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1), cod. pen. (che prevede, tra l'altro, che la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato commetta un delitto per cui venga inflitta una pena detentiva), della sospensione condizionale. Il ricorrente articola, in proposito, una doglianza radicalmente infondata già in fatto, non risultando che la più recente sentenza del 17 dicembre 2021 sia stata applicata su sua richiesta. La prospettazione di Medoro non tiene conto, peraltro, del consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico, avallato dalla giurisprudenza di legittimità, nella sua composizione più autorevole, secondo cui «La sentenza di patteggiamento, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa» (Sez. U, Sentenza n. 17781 del 29/11/2005, dep. 2006, Diop, Rv. 233518 - 01). Considerato, ulteriormente, che è pacifico che «Il beneficio della sospensione condizionale, riconosciuto in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, deve essere revocato nel caso in cui sopravvenga una condanna entro i termini previsti dall'ad 168, comma primo, n. 1 cod. pen.» (Sez. 1, n. 45952 del 10/09/2019, Orofino, Rv. 277332 - 01), resta, pertanto, confermata la piena legittimità del provvedimento impugnato, anche nella parte in cui è stata disposta, sul postulato del venir meno della sospensione condizionale della pena applicata con la sentenza del 14 luglio 2016, la revoca della sospensione condizionale della pena applicata con la precedente sentenza del 12 maggio 2014, in quanto seguita dalla commissione — il 19 maggio 2015 e, quindi, entro il biennio (trattandosi di contravvenzione) dal passaggio in giudicato, avvenuto il 27 giugno 2014 — di delitto per il quale è stata applicata pena detentiva non (più) sospesa. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore