CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 22604/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28739/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 1527/2020 depositata il07/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Bari, decidendo su rinvio da Cass. n. 22988/2019, che aveva cassato la prima decisione d’appello in punto di prescrizione, ed in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. e il socio accomandatario medesimo al pagamento della somma di € 240.268,10, oltre interessi, a titolo di liquidazione della quota del socio uscente. Ha ritenuto infatti che la quota, ai sensi dell’art. 2289 c.c., dovesse determinarsi alla stregua delle risultanze della c.t.u., la quale aveva correttamente individuato tutte le poste del calcolo. Premesso il rilievo della indeterminatezza delle censure, articolate solo in sede di giudizio di rinvio, in precedenza essendo sempre state formulate modo del tutto generico e, quindi, inammissibile, e che la stessa condotta degli obbligati, rimasti inadempienti agli ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c., da apprezzare ex art. 116 c.p.c., ha impedito di disporre di ulteriori documenti, ha aggiunto che, in particolare:a) i versamenti dei soci in società sono stati correttamente considerati una voce del patrimonio netto, essendo in conto capitale e non prestiti, come risulta dagli elementi probatori in atti, anche attesa la completa carenza di riscontri documentali circa l’affermata natura di prestiti; b) il valore dell’immobile in proprietà della società, il suo valore di mercato è incontestato, mentre non ha pregio la pretesa della società di considerare al riguardo l’aliquota massima Irpef del 51%, in mancanza di qualsiasi riscontro che possa fondarla; c) il valore dell’avviamento è stato correttamente individuato secondo il metodo del fatturato nell’ultimo quinquennio, più attendibile per il c.t.u., perché utilizza più elementi di valutazione rispetto a quello della mera media degli utili netti degli ultimi tre anni e considera altresì le peculiarità dell’azienda, quali l’ubicazione, l’attività e la redditività; la censura, comunque generica, è altresì priva di interesse, dato che per il calcolo della società esso sarebbe addirittura superiore, pari a L. 120.214,289, rispetto a quello stimato dal c.t.u. in L. 51.288.872; d) i crediti in sofferenza sono stati considerati secondo i valori di bilancio, i quali debbono già essere depurati dalle variabili negative riconnesse al rischio di mancato realizzo ed ai costi di riscossione, mentre proprio la condotta della società, inadempiente agli ordini di esibizione, ha impedito di provare il contrario. Avverso detta pronuncia propongono ricorso i soccombenti, sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso l’intimato, che deposita anche la memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. –I motivi di ricorso possono essere così riassunti: 1)violazione o falsa applicazione degli artt. 1262, 2697, 2721, 2722, 2729, c.c., 116 c.p.c., in quanto erra la c.t.u. a quantificare il valore della quota con riguardo al versamento soci, non trattandosi di una voce di patrimonio, ma di prestiti, avendo la corte territoriale errato nell’interpretare gli accordi tra le parti al riguardo ed a qualificarne la natura come conferimento, senza fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti, e senza considerare, inoltre, che si trattava di patti contrari al documento del bilancio, per i quali vige il divieto di cui all’art. 2722 c.c. in tema di prova presuntiva; 2) violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., con motivazione illogica e contraddittoria, con riguardo al ritenuto valore dell’avviamento, non avendo la corte del merito compreso che l’importo indicato dai ricorrenti era “- L. 120.214.289 ”, ossia negativo. 2. – Il primo motivo è inammissibile, in quanto esso mira a confutare il convincimento, espresso dal giudice di merito, circa la natura delle dazioni dei soci in società, che però costituisce un apprezzamento di fatto, incensurabile in Cassazione: in sostanza, il ricorrente intende ottenere una rivalutazione degli elementi probatori in atti, tuttavia motivatamente esaminati dalla corte d’appello per giungere alla conclusione circa la misura del credito vantato dal socio uscente. Giova anche precisare, quanto alla dedotta violazione dell’art.2697 c.c., che la violazione del precetto di cui alla norma, censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie, basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non, invece, laddove oggetto di censura sia la valutazione, che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (e multis, Cass. 20 aprile 2020, n. 7919; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107). 3. –Il secondo motivo è inammissibile. La corte del merito ha reputato il valore dell’avviamento correttamente calcolato dal c.t.u. secondo il metodo del fatturato nell’ultimo quinquennio, spiegandone ampiamente le ragioni. Onde l’affermazione circa la mancanza di interesse a tale rilievo per avere in tesi la società esposto addirittura un valore più alto –che il motivo contesta, assumendo il refuso di non avere considerato il segno negativo innanzi alla propria quantificazione – resta irrilevante nelle argomentazioni spese dalla sentenza impugnata, non avendo inciso sulla sua decisione, con conseguente inammissibilità del motivo per difetto di interesse. A ciò si aggiunga il principio consolidato che, in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli art. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 29 marzo 2019, n. 8763; Cass. 30 novembre 2016, n. 24434; Cass. 20 giugno 2006, n. 14267), laddove nessun vizio di tal fatta emerge della decisione impugnata. Ed invero, come esposto, la frase contro cui la critica del ricorrente si appunta –ossia l’avere la corte del merito ritenuto che la quantificazione dell’avviamento nelle deduzioni della società e del socio accomandatario fosse col segno positivo innanzi all’importo predetto – non assume valore decisivo n ell’ambito della motivazione, con inammissibilità dunque della censura: posto che la sentenza afferma di ravvisare, in ogni caso, la correttezza della quantificazione e del metodo utilizzato dal consulente tecnico d’ufficio. 4. –Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore solidale dei controricorrenti, liquidate in € 7.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge. Dichiara che, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore impo