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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 marzo 2024

Cassazione n. 25579/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10328/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e domiciliat a presso il domicilio digitale del medesimo pec: - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]’ in Roma, via del Pollaiolo n. 5, pec: -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 625/2021 depositata il 19/02/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la società [OSCURATO:PERSONA], quale mandataria di Banca di Roma, convenne davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fideiussori della società [OSCURATO:PERSONA] srl, allegando di vantare un credito nei confronti della società per € 624.468,56 oltre interessi, e chiese che fosse accertata la simulazione assoluta dell’atto di compravenditaimmobiliare con cui la Bifulco aveva trasferito a [OSCURATO:PERSONA] la proprietà di un immobilesito in Nola al prezzo dichiarato di € 86.000,00; il Tribunale, nel contraddittorio con le convenute, accolse la domanda ritenendo sussistenti plurimi indizi della simulazione, tra cui la mancata prova dell’avvenuto pagamento del prezzo di acquisto; [OSCURATO:PERSONA] propose appello rappresentando che l’Ufficiale rogante aveva qualificato l’atto quale compravendita immobiliare evidenziando che il trasferimento era avvenuto a mezzo di agenzia, preceduto da apposito preliminare stipulato alla presenza di due testimoni e per un prezzo superiore a quello dichiarato nell’atto pubblico; evidenziò pertanto l’assenza di controdichiarazione, l’assenza di intento fraudolento, la posteriorità di due anni della revoca dei fidi alla Bifulco; nel contraddittorio con la banca , la Corte d’ A ppello di Napoli, con sentenza n. 625 pubblicata in data 19/2/2021, ha rigettato il gravame ritenendo del tutto inconsistenti gli argomenti spesi dall’appellante e ritenendo prevalenti gli argomenti a favore della simulazione assoluta dell’atto di compravendita considerata la circostanza che in un ristretto arco temporale di pochi mesi erano stati venduti svariati beni immobili della Bifulco, con dismissione del suo patrimonio immobiliare, che il credito nei confronti del garante era certamente anteriore rispetto all’atto dispositivo essendo evidente che la garanzia personale fosse stata concessa con data certa, anteriormente alla vendita impugnata con il presente giudizio; il pagamento del presunto prezzo di vendita, differentemente da quanto affermato dalla controparte, non era stato in alcun modo provato nel presente giudizio né dalla convenuta Bifulco né dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA]; avverso la sentenza la [OSCURATO:PERSONA] propo ne ora ricorso per cassazione,affidato a cinque motivi illustrati da memoria; resiste la società [OSCURATO:PERSONA] srl e per essa DoBank, quale cessionaria del credito,con controricorso; l’altra intimata, non ha svolto attività difensiva; è stataformula ta proposta di definizione accelerata del ricorso qui di seguito riportata.

“Il ricorso, articolato in cinque motivi, è inammissibile.

Inammissibile ex art. 348-bis cod. proc. civ., per essere stato proposto anche ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nonostante la cd. doppia conforme e senza che la parte ricorrente abbia offerto la dimostrazione che le ragioni di fatto poste a base della sentenza di appello siano diverse da quelle della sentenza di primo grado (Cass. 09/08/2022, n. 24508).

Ulteriore profilo di inammissibilità va ravvisato nel fatto che la parte ricorrente neppure indica, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., il fatto storico il cui esame sia stato omesso, il dato testuale o extratestuale da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando, nel quadro processuale, tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e la decisività dello stesso (Cass., 03/10/2022, n. 20775).

Inammissibili, per novità, sono pure le doglianze dedotte in questa sede e di cui non si fa menzione nella sentenza impugnata, considerato che manca sia l’allegazione dell’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, sia l’indicazione degli atti specifici dei gradi precedenti in cui quelle sono state sollevate, onde dar modo a questa Corte - a cui sono proposte questioni giuridiche che implicano accertamenti di fatto – di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass., sez. 6 -3, 10/08/2017, n. 19988).

I motivi di ricorso mirano, nella sostanza, ad un riesame delle risultanze probatorie, e comunque del merito della causa, precluso in sede di legittimità, pur denunciando la violazione e falsa applicazione di legge (Cass., sez.

U, 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054; Cass., n. 13056/2021).

Non emerge, peraltro, dal ricorso in esame, la specifica indicazione delle affermazioni contenute nella sentenza impugnata che si assumono essere in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con la loro interpretazione, come stabilito da consolidato orientamento di questa Corte (Cass., 02/03/2018, n. 5001; Cass., 12/01/2016, n. 287; Cass., 20/08/2015, n. 17060).” la ricorrente ha formulato istanza ai sensi dell’art. 380 bis cpc di decisione della causa; Considerato che: con il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1414 c.c. e 2697 c.c. 1367 c.c. 2729, 1470 c.c. (art. 360, comma 1n. 3 cpc); in sosta nza afferma che l’atto pubblico di compravendita costituirebbe prova ex sedell’avvenuto pagamento del prezzo così da confutare la tesi della simulazione assoluta dell’atto di compravendita; il motivo è inammissibile oltre che per la sua natura fattuale anche perché si basa sul falso presupposto che l’ambito di operatività dell’accertamento del notaio rogante non sia limitato ad attestare la veridicità dei fatti avvenuti in sua presenza ma anche la veridicità storica del contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti; con il secondo motivo denunzia omesso esame di fatto decisivo (art. 360, comma 1n. 5 c.p.c.), con il terzo motivo omessopure denunzia omesso esame di fatto decisivo (art. 360,1 comma n. 5, cpc); con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1956 c.c. per avere la banca continuato ad erogare credito senza notiziare la garante e senza ottenere la sua preventiva autorizzazione pur conoscendo che le condizioni patrimoniali del debitore erano divenute tali da rendere più difficile il soddisfacimento del credito (360, comma 1 nn. 3 e 5 cpc); con il quinto motivo deduce violazione e falsa applicazione da parte della banca della normativa di correttezza nell’adempimento delle obbligazioni; la proposta del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] di inammissibilità del ricorso è del tutto condivisibile sia quanto alla inammissibilità delle censure prospettate con riferimento all’art. 360, co.1 n. 5 c.p.c. per contrasto con l’art. 348 ter, IV comma cpc, sia quanto alle pretese violazioni di legge che solo formalmente sono prospettate come tali ma sono volte ad evocare, da parte di questa Corte, un riesame dei fatti e delle prove; conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento di somma, liquidate come in dispositivo, ex art. 96, 3° co., c.p.c.; va altresì condannata al pagamento di somma, liquidata come in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, 4° co., c.p.c.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, nonché della somma di euro 6.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.

Condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, 4° co., c.p.c.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a nor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10328/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e domiciliat a presso il domicilio digitale del medesimo pec: - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]’ in Roma, via del Pollaiolo n. 5, pec: -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 625/2021 depositata il 19/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la società [OSCURATO:PERSONA], quale mandataria di Banca di Roma, convenne davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fideiussori della società [OSCURATO:PERSONA] srl, allegando di vantare un credito nei confronti della società per € 624.468,56 oltre interessi, e chiese che fosse accertata la simulazione assoluta dell’atto di compravenditaimmobiliare con cui la Bifulco aveva trasferito a [OSCURATO:PERSONA] la proprietà di un immobilesito in Nola al prezzo dichiarato di € 86.000,00; il Tribunale, nel contraddittorio con le convenute, accolse la domanda ritenendo sussistenti plurimi indizi della simulazione, tra cui la mancata prova dell’avvenuto pagamento del prezzo di acquisto; [OSCURATO:PERSONA] propose appello rappresentando che l’Ufficiale rogante aveva qualificato l’atto quale compravendita immobiliare evidenziando che il trasferimento era avvenuto a mezzo di agenzia, preceduto da apposito preliminare stipulato alla presenza di due testimoni e per un prezzo superiore a quello dichiarato nell’atto pubblico; evidenziò pertanto l’assenza di controdichiarazione, l’assenza di intento fraudolento, la posteriorità di due anni della revoca dei fidi alla Bifulco; nel contraddittorio con la banca , la Corte d’ A ppello di Napoli, con sentenza n. 625 pubblicata in data 19/2/2021, ha rigettato il gravame ritenendo del tutto inconsistenti gli argomenti spesi dall’appellante e ritenendo prevalenti gli argomenti a favore della simulazione assoluta dell’atto di compravendita considerata la circostanza che in un ristretto arco temporale di pochi mesi erano stati venduti svariati beni immobili della Bifulco, con dismissione del suo patrimonio immobiliare, che il credito nei confronti del garante era certamente anteriore rispetto all’atto dispositivo essendo evidente che la garanzia personale fosse stata concessa con data certa, anteriormente alla vendita impugnata con il presente giudizio; il pagamento del presunto prezzo di vendita, differentemente da quanto affermato dalla controparte, non era stato in alcun modo provato nel presente giudizio né dalla convenuta Bifulco né dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA]; avverso la sentenza la [OSCURATO:PERSONA] propo ne ora ricorso per cassazione,affidato a cinque motivi illustrati da memoria; resiste la società [OSCURATO:PERSONA] srl e per essa DoBank, quale cessionaria del credito,con controricorso; l’altra intimata, non ha svolto attività difensiva; è stataformula ta proposta di definizione accelerata del ricorso qui di seguito riportata. “Il ricorso, articolato in cinque motivi, è inammissibile. Inammissibile ex art. 348-bis cod. proc. civ., per essere stato proposto anche ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nonostante la cd. doppia conforme e senza che la parte ricorrente abbia offerto la dimostrazione che le ragioni di fatto poste a base della sentenza di appello siano diverse da quelle della sentenza di primo grado (Cass. 09/08/2022, n. 24508). Ulteriore profilo di inammissibilità va ravvisato nel fatto che la parte ricorrente neppure indica, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., il fatto storico il cui esame sia stato omesso, il dato testuale o extratestuale da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando, nel quadro processuale, tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e la decisività dello stesso (Cass., 03/10/2022, n. 20775). Inammissibili, per novità, sono pure le doglianze dedotte in questa sede e di cui non si fa menzione nella sentenza impugnata, considerato che manca sia l’allegazione dell’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, sia l’indicazione degli atti specifici dei gradi precedenti in cui quelle sono state sollevate, onde dar modo a questa Corte - a cui sono proposte questioni giuridiche che implicano accertamenti di fatto – di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass., sez. 6 -3, 10/08/2017, n. 19988). I motivi di ricorso mirano, nella sostanza, ad un riesame delle risultanze probatorie, e comunque del merito della causa, precluso in sede di legittimità, pur denunciando la violazione e falsa applicazione di legge (Cass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054; Cass., n. 13056/2021). Non emerge, peraltro, dal ricorso in esame, la specifica indicazione delle affermazioni contenute nella sentenza impugnata che si assumono essere in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con la loro interpretazione, come stabilito da consolidato orientamento di questa Corte (Cass., 02/03/2018, n. 5001; Cass., 12/01/2016, n. 287; Cass., 20/08/2015, n. 17060).” la ricorrente ha formulato istanza ai sensi dell’art. 380 bis cpc di decisione della causa; Considerato che: con il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1414 c.c. e 2697 c.c. 1367 c.c. 2729, 1470 c.c. (art. 360, comma 1n. 3 cpc); in sosta nza afferma che l’atto pubblico di compravendita costituirebbe prova ex sedell’avvenuto pagamento del prezzo così da confutare la tesi della simulazione assoluta dell’atto di compravendita; il motivo è inammissibile oltre che per la sua natura fattuale anche perché si basa sul falso presupposto che l’ambito di operatività dell’accertamento del notaio rogante non sia limitato ad attestare la veridicità dei fatti avvenuti in sua presenza ma anche la veridicità storica del contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti; con il secondo motivo denunzia omesso esame di fatto decisivo (art. 360, comma 1n. 5 c.p.c.), con il terzo motivo omessopure denunzia omesso esame di fatto decisivo (art. 360,1 comma n. 5, cpc); con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1956 c.c. per avere la banca continuato ad erogare credito senza notiziare la garante e senza ottenere la sua preventiva autorizzazione pur conoscendo che le condizioni patrimoniali del debitore erano divenute tali da rendere più difficile il soddisfacimento del credito (360, comma 1 nn. 3 e 5 cpc); con il quinto motivo deduce violazione e falsa applicazione da parte della banca della normativa di correttezza nell’adempimento delle obbligazioni; la proposta del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] di inammissibilità del ricorso è del tutto condivisibile sia quanto alla inammissibilità delle censure prospettate con riferimento all’art. 360, co.1 n. 5 c.p.c. per contrasto con l’art. 348 ter, IV comma cpc, sia quanto alle pretese violazioni di legge che solo formalmente sono prospettate come tali ma sono volte ad evocare, da parte di questa Corte, un riesame dei fatti e delle prove; conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento di somma, liquidate come in dispositivo, ex art. 96, 3° co., c.p.c.; va altresì condannata al pagamento di somma, liquidata come in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, 4° co., c.p.c. Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, nonché della somma di euro 6.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c. Condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, 4° co., c.p.c. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a nor
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