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CassazionedecretoSezione UDecisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 24264/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23677-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'AMPEZZO 269, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 138/2022 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1.Nell’ambito del contenzioso sorto in relazione alla concessione di derivazione d’acqua rilasciata al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con sede in Vallo della Lucania, il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n.138/2022 resa pubblica il 6.7.2022, ha respinto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Pattano - [OSCURATO:SOCIETA] contro il Decreto Dirigenziale n. 382 del 22.9.2020 che aveva assentito, in via definitiva, in favore del Consorzio la variante in sanatoria della originaria concessione, concedendo al Consorzio che le acque derivate dai torrenti Carmine, Nocellito , Mennoia , Torna e Mancinelle vengano invasate nei serbatoi Carmine e Nocellito al fine di essere utilizzate per uso irriguo, idroelettrico e potabile.

Per giungere a tale conclusione, il Tribunale Superiore -dopo aver ripercorso analiticamente l’annosa vicenda procedimentale iniziata nel 1986 e il fitto contenzioso già sfociato in due pronunce di merito dello stesso TSAP (nel 2014 e 2016) e in una di legittimità (nel 2018) - ha osservato, per quanto rileva in questa sede, che la società ricorrente non ha nessuna legittimazione a chiedere l’annullamento dell’atto, stante il giudicato esterno rappresentato dalle precedenti sentenze n. 223/2014 e 195/2016 (quest’ultima confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 33680/2018): con tali pronunce si era, infatti, affermato che l’esclusiva titolarità della concessione di derivazione acque a favore del Consorzio non può essere messa in dubbio dall’esistenza di un atto privato intercorso tra quest’ultimo e la SIPAT (Convenzione del 1997), che consentiva alla società di concorrere nella gestione della risorsa idrica ai fini della produzione di energia elettrica, ma non nella titolarità della concessione.

2. Per la cassazione di tale sentenza la SIPAT propone ricorso affidato due motivi, contrastati con controricorso dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], anch’essa parte del giudizio, è rimasta intimata.

Ricorrente e controricorrente hanno depositato memorie in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Col primo motivo la società ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 103 e 113 Costituzione, degli artt. 100 e 81 cpc, dell’art. 35 CPA e dell’art. 143 TU n. 1775/1933, per avere il Tribunale Superiore escluso la sua legittimazione a chiedere l’annullamento dell’atto impugnato per precedente giudicato rappresentato dalle due sentenze del TSAP n. 223/2014 e 195/2016.

Secondo la tesi della ricorrente, il Tribunale Superiore avrebbe dovuto tenere in debita considerazione la pendenza di una domanda di concessione di derivazione avanzata il 21.1.1991 dalla SEM e diretta alla Provincia di Salerno, pendenza a cui si era fatto riferimento già nel secondo motivo di ricorso davanti al TSAP.

La pendenza di una tale istanza, ad avviso della ricorrente, varrebbe a fondare la sua legittimazione ad ottenere la concessione per effetto della sua “posizione qualificata” e farebbe venir meno l’efficacia del giudicato esterno, trattandosi di due procedimenti del tutto distinti.

Il motivo è infondato.

Come è noto, il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, rimanendo fuori della portata del giudicato le questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono (tra le tante, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26807 del 2022 in motivazione; Cass. Sez. 2, Sentenza 4 marzo 2020, n. 6091, Rv. 657127-01; Sez. 1 -, Ordinanza n. 33021 del 09/11/2022 Rv. 666229;Sez.

L -, Ordinanza n. 25745 del 30/10/2017 Rv. 646114).

Nel caso in esame, è evidente che già nel corso dei precedenti giudizi (sia in quelli davanti al Tribunale Superiore, definiti con le sentenze nn. 223/2014 e 195/2016, che in quello svoltosi davanti alle Sezioni Unite e deciso con la sentenza n. 33688/2018) – nei quali si discuteva (al pari che nel presente giudizio) della legittimazione della SIPAT a contrastare l’esclusivo diritto del Consorzio ad ottenere la concessione di derivazione di acque – la ricorrente ben avrebbe potuto dedurre che il fondamento della propria asserita legittimazione si basava sull’istanza del 1991, presentata dalla SEM alla Provincia di Salerno, ma a tanto non ha provveduto.

Ma vi è anche un’altra ragione di infondatezza della censura.

Da nessun atto del processo risulta che la SIPAT (odierna ricorrente) sia succeduta nei rapporti giuridici della SEM (cioè della società che aveva avanzato la vecchia domanda nel 1991), ma anzi tale circostanza è decisamente contestata dal Consorzio che ricostruisce le varie vicende societarie per dimostrare che non vi è stato alcun fenomeno successorio tra le due società.

Tale rilievo appare corretto perché dalla analitica ricostruzione della vicenda procedimentale contenuta nella sentenza impugnata, emerge: - che la SEM discende dalla trasformazione della originaria [OSCURATO:PERSONA] spa; -che dalla SEM è poi derivata, per scissione, la SEDET; -che la Consortile SIPAT (cioè l’odierna ricorrente), a sua volta, venne costituita, in esecuzione di una Convenzione del 1997, dalla [OSCURATO:SOCIETA] (partecipata dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] per la bonifica del [OSCURATO:PERSONA]) e dalla SEDET per la realizzazione e gestione dell’impianto idroelettrico di Pattano, realizzato tra il 1997 e il 1999.

Sulla scorta di tali vicende societarie, non si vede come possa oggi la SIPAT vantare posizioni soggettive spettanti ad una società (la SEM), di cui però non risulta essere succeduta nei rapporti giuridici. 2.Col secondo motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 cpc, la violazione, sotto un distinto profilo, degli artt. 103 e 113 Costituzione, degli artt. 100 e 81 cpc, dell’art. 35 CPA e dell’art. 143 TU n. 1775/1933 – Violazione di giudicato – Violazione dell’art. 2909 cc e dell’art. 324 cpc.

In particolare, la società ricorrente rimprovera al Tribunale Superiore di avere ravvisato la carenza di legittimazione e di interesse ad impugnare l’atto amministrativo benché fosse pacifico che la proprietà della [OSCURATO:PERSONA] da alimentarsi con le acque oggetto della concessione appartenesse alla SIPAT e non al Consorzio.

Secondo la ricorrente, un tale profilo non è investito dal giudicato, che non riguarda la titolarità dell’impianto.

La ricorrente, a sostegno di tale affermazione, richiama un passaggio contenuto nella precedente sentenza di questa Corte n. 33680/2018, laddove si afferma che la questione della titolarità degli impianti dovrà essere valutata in sede pubblicistica al momento dell’eventuale rilascio della concessione in favore de Consorzio.

Quindi, secondo la ricorrente, il TSAP avrebbe dovuto esaminare il motivo di ricorso (il terzo) con cui si evidenziava l’illegittimità del provvedimento di concessione per assenza, in capo al Consorzio, della titolarità degli impianti, pacificamente di proprietà della SIPAT.

L’errore del TSAP consisterebbe quindi nell’avere ritenuto il giudicato ostativo alla disamina del motivo di ricorso sulla titolarità dell’impianto, laddove, proprio in forza della pronuncia delle SSUU n. 33680/2018, si imponeva l’esame della relativa questione in sede di scrutinio della legittimità del provvedimento di concessione.

Anche tale motivo è infondato.

La questione di fondo posta a base della censura (cioè la titolarità dell’impianto di derivazione acque) è stata considerata dal TSAP con le precedenti sentenze n. 223/2014 e 195/2016.

Con quest’ultima pronuncia, passata in giudicato (per effetto del rigetto del relativo ricorso avvenuto con la sentenza n. 33688/2018 di queste SSUU), il TSAP ha affermato che “il titolare della concessione di grande derivazione, di cui si chiede la variante in uso irriguo ed idroelettrico è il Consorzio, mentre la [OSCURATO:PERSONA] del Pattano ha realizzato la centrale idroelettrica non sulla base di un provvedimento amministrativo, ma sulla base di un atto privato con il Consorzio, unico destinatario del provvedimento amministrativo di concessione idroelettrica.

La conseguenza è che la SIPAT non può far valere nei confronti dell'Amministrazione posizioni soggettive derivanti dal rapporto interno con il Consorzio” (cfr.

TSAP n. 195/2016 in motivazione).

E le SSUU, con la pronuncia n. 33688/2018, nel rigettare integralmente il ricorso contro la citata sentenza del TSAP n. 195/2016, hanno a loro volta affermato, analizzando anche l’altra decisione del giudice delle acque (la n. 223/2014), che “l'esistenza di un atto privato stipulato dalla ricorrente con il Consorzio è insufficiente a radicare posizioni soggettive nei confronti della p.a., la quale aveva concesso la derivazione al Consorzio, come accertato con il giudicato sopra richiamato”.

Alla stregua di quanto esposto, appare giuridicamente corretta la sentenza impugnata laddove ha affermato (v. paragrafo 2.1) che “l'attività della SIPAT non è 'retta' da un titolo pubblicistico - ovvero da un'autonoma concessione di grande derivazione delle acque per uso idroelettrico - ma esclusivamente da un atto convenzionale di diritto privato, che consente alla Società di concorrere nella 'gestione' della risorsa a fini della produzione di energia elettrica, ma non nella titolarità della concessione”; e che (v. paragrafo 2.2) “lo stesso Statuto della SIPAT ………presuppone, nel descrivere l'oggetto sociale, che il Consorzio sia l'unico concessionario delle acque derivate e che la SIPAT sia ente strumentale deputato a realizzare e gestire l'impianto di Pattano”.

In definitiva, la avvenuta realizzazione, da parte della SIPAT, della Centrale idroelettrica di Pattano non è collegata all’esistenza di una concessione in suo favore, ma rappresenta unicamente l’esecuzione di un obbligo convenzionale.

In conclusione, il ricorso va respinto, con inevitabile aggravio di spese a carico della parte soccombente.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi €. 5.000,00, oltre €. 200,00 per esborsi ed oltre accessori di legge nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23677-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'AMPEZZO 269, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 138/2022 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1.Nell’ambito del contenzioso sorto in relazione alla concessione di derivazione d’acqua rilasciata al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con sede in Vallo della Lucania, il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n.138/2022 resa pubblica il 6.7.2022, ha respinto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Pattano - [OSCURATO:SOCIETA] contro il Decreto Dirigenziale n. 382 del 22.9.2020 che aveva assentito, in via definitiva, in favore del Consorzio la variante in sanatoria della originaria concessione, concedendo al Consorzio che le acque derivate dai torrenti Carmine, Nocellito , Mennoia , Torna e Mancinelle vengano invasate nei serbatoi Carmine e Nocellito al fine di essere utilizzate per uso irriguo, idroelettrico e potabile. Per giungere a tale conclusione, il Tribunale Superiore -dopo aver ripercorso analiticamente l’annosa vicenda procedimentale iniziata nel 1986 e il fitto contenzioso già sfociato in due pronunce di merito dello stesso TSAP (nel 2014 e 2016) e in una di legittimità (nel 2018) - ha osservato, per quanto rileva in questa sede, che la società ricorrente non ha nessuna legittimazione a chiedere l’annullamento dell’atto, stante il giudicato esterno rappresentato dalle precedenti sentenze n. 223/2014 e 195/2016 (quest’ultima confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 33680/2018): con tali pronunce si era, infatti, affermato che l’esclusiva titolarità della concessione di derivazione acque a favore del Consorzio non può essere messa in dubbio dall’esistenza di un atto privato intercorso tra quest’ultimo e la SIPAT (Convenzione del 1997), che consentiva alla società di concorrere nella gestione della risorsa idrica ai fini della produzione di energia elettrica, ma non nella titolarità della concessione. 2. Per la cassazione di tale sentenza la SIPAT propone ricorso affidato due motivi, contrastati con controricorso dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], anch’essa parte del giudizio, è rimasta intimata. Ricorrente e controricorrente hanno depositato memorie in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Col primo motivo la società ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 103 e 113 Costituzione, degli artt. 100 e 81 cpc, dell’art. 35 CPA e dell’art. 143 TU n. 1775/1933, per avere il Tribunale Superiore escluso la sua legittimazione a chiedere l’annullamento dell’atto impugnato per precedente giudicato rappresentato dalle due sentenze del TSAP n. 223/2014 e 195/2016. Secondo la tesi della ricorrente, il Tribunale Superiore avrebbe dovuto tenere in debita considerazione la pendenza di una domanda di concessione di derivazione avanzata il 21.1.1991 dalla SEM e diretta alla Provincia di Salerno, pendenza a cui si era fatto riferimento già nel secondo motivo di ricorso davanti al TSAP. La pendenza di una tale istanza, ad avviso della ricorrente, varrebbe a fondare la sua legittimazione ad ottenere la concessione per effetto della sua “posizione qualificata” e farebbe venir meno l’efficacia del giudicato esterno, trattandosi di due procedimenti del tutto distinti. Il motivo è infondato. Come è noto, il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, rimanendo fuori della portata del giudicato le questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono (tra le tante, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26807 del 2022 in motivazione; Cass. Sez. 2, Sentenza 4 marzo 2020, n. 6091, Rv. 657127-01; Sez. 1 -, Ordinanza n. 33021 del 09/11/2022 Rv. 666229;Sez. L -, Ordinanza n. 25745 del 30/10/2017 Rv. 646114). Nel caso in esame, è evidente che già nel corso dei precedenti giudizi (sia in quelli davanti al Tribunale Superiore, definiti con le sentenze nn. 223/2014 e 195/2016, che in quello svoltosi davanti alle Sezioni Unite e deciso con la sentenza n. 33688/2018) – nei quali si discuteva (al pari che nel presente giudizio) della legittimazione della SIPAT a contrastare l’esclusivo diritto del Consorzio ad ottenere la concessione di derivazione di acque – la ricorrente ben avrebbe potuto dedurre che il fondamento della propria asserita legittimazione si basava sull’istanza del 1991, presentata dalla SEM alla Provincia di Salerno, ma a tanto non ha provveduto. Ma vi è anche un’altra ragione di infondatezza della censura. Da nessun atto del processo risulta che la SIPAT (odierna ricorrente) sia succeduta nei rapporti giuridici della SEM (cioè della società che aveva avanzato la vecchia domanda nel 1991), ma anzi tale circostanza è decisamente contestata dal Consorzio che ricostruisce le varie vicende societarie per dimostrare che non vi è stato alcun fenomeno successorio tra le due società. Tale rilievo appare corretto perché dalla analitica ricostruzione della vicenda procedimentale contenuta nella sentenza impugnata, emerge: - che la SEM discende dalla trasformazione della originaria [OSCURATO:PERSONA] spa; -che dalla SEM è poi derivata, per scissione, la SEDET; -che la Consortile SIPAT (cioè l’odierna ricorrente), a sua volta, venne costituita, in esecuzione di una Convenzione del 1997, dalla [OSCURATO:SOCIETA] (partecipata dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] per la bonifica del [OSCURATO:PERSONA]) e dalla SEDET per la realizzazione e gestione dell’impianto idroelettrico di Pattano, realizzato tra il 1997 e il 1999. Sulla scorta di tali vicende societarie, non si vede come possa oggi la SIPAT vantare posizioni soggettive spettanti ad una società (la SEM), di cui però non risulta essere succeduta nei rapporti giuridici. 2.Col secondo motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 cpc, la violazione, sotto un distinto profilo, degli artt. 103 e 113 Costituzione, degli artt. 100 e 81 cpc, dell’art. 35 CPA e dell’art. 143 TU n. 1775/1933 – Violazione di giudicato – Violazione dell’art. 2909 cc e dell’art. 324 cpc. In particolare, la società ricorrente rimprovera al Tribunale Superiore di avere ravvisato la carenza di legittimazione e di interesse ad impugnare l’atto amministrativo benché fosse pacifico che la proprietà della [OSCURATO:PERSONA] da alimentarsi con le acque oggetto della concessione appartenesse alla SIPAT e non al Consorzio. Secondo la ricorrente, un tale profilo non è investito dal giudicato, che non riguarda la titolarità dell’impianto. La ricorrente, a sostegno di tale affermazione, richiama un passaggio contenuto nella precedente sentenza di questa Corte n. 33680/2018, laddove si afferma che la questione della titolarità degli impianti dovrà essere valutata in sede pubblicistica al momento dell’eventuale rilascio della concessione in favore de Consorzio. Quindi, secondo la ricorrente, il TSAP avrebbe dovuto esaminare il motivo di ricorso (il terzo) con cui si evidenziava l’illegittimità del provvedimento di concessione per assenza, in capo al Consorzio, della titolarità degli impianti, pacificamente di proprietà della SIPAT. L’errore del TSAP consisterebbe quindi nell’avere ritenuto il giudicato ostativo alla disamina del motivo di ricorso sulla titolarità dell’impianto, laddove, proprio in forza della pronuncia delle SSUU n. 33680/2018, si imponeva l’esame della relativa questione in sede di scrutinio della legittimità del provvedimento di concessione. Anche tale motivo è infondato. La questione di fondo posta a base della censura (cioè la titolarità dell’impianto di derivazione acque) è stata considerata dal TSAP con le precedenti sentenze n. 223/2014 e 195/2016. Con quest’ultima pronuncia, passata in giudicato (per effetto del rigetto del relativo ricorso avvenuto con la sentenza n. 33688/2018 di queste SSUU), il TSAP ha affermato che “il titolare della concessione di grande derivazione, di cui si chiede la variante in uso irriguo ed idroelettrico è il Consorzio, mentre la [OSCURATO:PERSONA] del Pattano ha realizzato la centrale idroelettrica non sulla base di un provvedimento amministrativo, ma sulla base di un atto privato con il Consorzio, unico destinatario del provvedimento amministrativo di concessione idroelettrica. La conseguenza è che la SIPAT non può far valere nei confronti dell'Amministrazione posizioni soggettive derivanti dal rapporto interno con il Consorzio” (cfr. TSAP n. 195/2016 in motivazione). E le SSUU, con la pronuncia n. 33688/2018, nel rigettare integralmente il ricorso contro la citata sentenza del TSAP n. 195/2016, hanno a loro volta affermato, analizzando anche l’altra decisione del giudice delle acque (la n. 223/2014), che “l'esistenza di un atto privato stipulato dalla ricorrente con il Consorzio è insufficiente a radicare posizioni soggettive nei confronti della p.a., la quale aveva concesso la derivazione al Consorzio, come accertato con il giudicato sopra richiamato”. Alla stregua di quanto esposto, appare giuridicamente corretta la sentenza impugnata laddove ha affermato (v. paragrafo 2.1) che “l'attività della SIPAT non è 'retta' da un titolo pubblicistico - ovvero da un'autonoma concessione di grande derivazione delle acque per uso idroelettrico - ma esclusivamente da un atto convenzionale di diritto privato, che consente alla Società di concorrere nella 'gestione' della risorsa a fini della produzione di energia elettrica, ma non nella titolarità della concessione”; e che (v. paragrafo 2.2) “lo stesso Statuto della SIPAT ………presuppone, nel descrivere l'oggetto sociale, che il Consorzio sia l'unico concessionario delle acque derivate e che la SIPAT sia ente strumentale deputato a realizzare e gestire l'impianto di Pattano”. In definitiva, la avvenuta realizzazione, da parte della SIPAT, della Centrale idroelettrica di Pattano non è collegata all’esistenza di una concessione in suo favore, ma rappresenta unicamente l’esecuzione di un obbligo convenzionale. In conclusione, il ricorso va respinto, con inevitabile aggravio di spese a carico della parte soccombente. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi €. 5.000,00, oltre €. 200,00 per esborsi ed oltre accessori di legge nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del
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