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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 27245/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

DINANZA It.376(LI.0(Ùakl 2,20O- zo.zz sul ricorso iscritto al n. 23688/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ri in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.37; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell'Emi- lia Romagna n.602/11/2016 depositata 1'8 marzo 2016, e che non ri- sulta essere stata notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 21 giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], accoglieva l'appello della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Ferrara n. 604/1/2015 di rigetto del ricorso proposto dalla contribuente, società attiva nel settore immobiliare, avente ad oggetto l'avviso di accerta- mento relativo all'anno di imposta 2009 n.

THD02I100626/2014, re- lativo alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per il periodo 1° gennaio - 25 no- vembre 2009, precedente alla trasformazione da [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per II.DD., IVA e accessori.

2. Il giudice d'appello, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, accoglieva la doglianza preliminare, relativa all'assenza di delega di firma dell'atto impositivo e, per l'effetto, dichiarava l'illegit- timità dell'accertamento.

3. Avverso la sentenza propone ricorso l'Agenzia delle Entrate, affida- to a due motivi, cui replica la contribuente con controricorso, illustra- to con memoria.

Considerato che: Le parti, nelle loro difese, evidenziano che nei confronti della contri- buente e dei suoi soci sono stati emessi i seguenti atti impositivi: 1) avviso di accertamento n.

THD01I100628/2014, relativo al Rag. [OSCURATO:PERSONA] per l'anno 2009; 2) avviso di accertamento n.

THD02I100626/2014, relativo alla so- cietà contribuente per il periodo 1° gennaio - 25 novembre 2009, precedente alla trasformazione da [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; 3) avviso di accertamento n.

THD01I100744/2014, relativo alla Sig.- ra [OSCURATO:PERSONA], in riferimento alla partecipazione posseduta nella [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. (48%) per il periodo 1° gennaio - 25 novembre 2009.

Il secondo avviso è quello oggetto del presente giudizio, emesso nei confronti della società, al tempo società di persone prima della tra- sformazione in società di capitali e, considerato il profilo di litiscon- sorzio necessario che potenzialmente pone la fattispecie nei confronti dei soci, ritenuto che, per decidere sulla questione, è necessario di- sporre la trattazione del presente processo congiunta con con i pro- cessi iscritti agli RGNN 23542/2016 e 23522/2016 pure pendenti avanti alla Corte di Cassazione, P.Q.M.

La Corte: rinvia a nuovo ruolo per trattazione congiunta del processo con i pro- cessi iscritti agli RGNN 23542/2016 e 23522/2016.

Così deciso in Roma il 21 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DINANZA It.376(LI.0(Ùakl 2,20O- zo.zz sul ricorso iscritto al n. 23688/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ri in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.37; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell'Emi- lia Romagna n.602/11/2016 depositata 1'8 marzo 2016, e che non ri- sulta essere stata notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 21 giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], accoglieva l'appello della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Ferrara n. 604/1/2015 di rigetto del ricorso proposto dalla contribuente, società attiva nel settore immobiliare, avente ad oggetto l'avviso di accerta- mento relativo all'anno di imposta 2009 n. THD02I100626/2014, re- lativo alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per il periodo 1° gennaio - 25 no- vembre 2009, precedente alla trasformazione da [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per II.DD., IVA e accessori. 2. Il giudice d'appello, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, accoglieva la doglianza preliminare, relativa all'assenza di delega di firma dell'atto impositivo e, per l'effetto, dichiarava l'illegit- timità dell'accertamento. 3. Avverso la sentenza propone ricorso l'Agenzia delle Entrate, affida- to a due motivi, cui replica la contribuente con controricorso, illustra- to con memoria. Considerato che: Le parti, nelle loro difese, evidenziano che nei confronti della contri- buente e dei suoi soci sono stati emessi i seguenti atti impositivi: 1) avviso di accertamento n. THD01I100628/2014, relativo al Rag. [OSCURATO:PERSONA] per l'anno 2009; 2) avviso di accertamento n. THD02I100626/2014, relativo alla so- cietà contribuente per il periodo 1° gennaio - 25 novembre 2009, precedente alla trasformazione da [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; 3) avviso di accertamento n. THD01I100744/2014, relativo alla Sig.- ra [OSCURATO:PERSONA], in riferimento alla partecipazione posseduta nella [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. (48%) per il periodo 1° gennaio - 25 novembre 2009. Il secondo avviso è quello oggetto del presente giudizio, emesso nei confronti della società, al tempo società di persone prima della tra- sformazione in società di capitali e, considerato il profilo di litiscon- sorzio necessario che potenzialmente pone la fattispecie nei confronti dei soci, ritenuto che, per decidere sulla questione, è necessario di- sporre la trattazione del presente processo congiunta con con i pro- cessi iscritti agli RGNN 23542/2016 e 23522/2016 pure pendenti avanti alla Corte di Cassazione, P.Q.M. La Corte: rinvia a nuovo ruolo per trattazione congiunta del processo con i pro- cessi iscritti agli RGNN 23542/2016 e 23522/2016. Così deciso in Roma il 21 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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