CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21329/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata, pronunciata in sede di rinvio, ha confermato la sentenza, in data 9 gennaio 2018, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 497-bis cod. pen., commesso il 26 ottobre 2013, condannandolo alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (primo motivo) e dell'applicazione della recidiva (secondo motivo); rilevato che la sentenza impugnata ha motivato su i punti oggetto di ricorso; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 aprile