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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11934/2025

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uente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3943/2024R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domi- ciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ), domici- liatopresso la Cancelleria della Corte di cassazione ; –controricorrente – Oggetto:litisconsorzio avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania n. 4611 / 5 /20 2 3 , depositata i n data 2 5 . 7 .20 2 3 enon notificata .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 3 1 gennaio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: Consentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campanian. 4611/5 /20 23 depositata in data 25 . 7 .20 23 veniva par- zialmente accolto l’appello propost o da [OSCURATO:PERSONA], n.q. di liqui- datorep.t. ed ex socio e d a [OSCURATO:PERSONA] n.q. di socio titolare del 100%del capitale della società [OSCURATO:SOCIETA]. cancellata dal registro delleimprese in data 15/09 /2020.

Venivacosì riformata la sentenza della Commissione t ributaria pro- vincialedi Salerno n. 1437/9/2022 la quale aveva rigettato l’avviso diintimazione per II.DD. e IVA relative all’anno di imposta 2007 in conseguenzadell’iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli in pendenza diprocesso ai sensi dell’a rt. 68 d.lgs. n. 546 del 1992 , per mancato pagamentodell’importo oggetto dell’avviso di accertamento relativo al medesimo periodo di imposta a seguito della sentenza n.2525/12/21emessa dalla CTR e favorevole all’Amministrazione fi- nanziaria.

Il giudice d’appello accoglieva l’appello limitatamente alle sanzionitributarie che riteneva riferibili alla sola persona giudica e, aseguito della sua cancellazione dal registro delle imprese, non tra- smissibiliin capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenziadelle Entrate affidato a d un unico motiv o , cui replica con controricorsoItalo Carbone .

Considerato che: In primo e secondo grado è stato parte costituita nel processo Rosa- rio Apicella, n.q. di socio titolare del 100% del capitaledella società [OSCURATO:SOCIETA]. cancellata dal registro delle imprese in data 15/09/2020, e nei confronti del quale la sentenza impugnata spiega effetto, ma non risulta gli sia stato notificato il ricorso per Cassazione né si è costituito spontaneamente.

Dev’essere perciò ricostituito il litisconsorzio processuale attraverso l’integrazione del contraddittorio nei suoi confrontia cura della parte più diligente; P.Q.M La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 60 giorni dalla comunicazione della presente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3943/2024R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domi- ciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ), domici- liatopresso la Cancelleria della Corte di cassazione ; –controricorrente – Oggetto:litisconsorzio avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania n. 4611 / 5 /20 2 3 , depositata i n data 2 5 . 7 .20 2 3 enon notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 3 1 gennaio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Consentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campanian. 4611/5 /20 23 depositata in data 25 . 7 .20 23 veniva par- zialmente accolto l’appello propost o da [OSCURATO:PERSONA], n.q. di liqui- datorep.t. ed ex socio e d a [OSCURATO:PERSONA] n.q. di socio titolare del 100%del capitale della società [OSCURATO:SOCIETA]. cancellata dal registro delleimprese in data 15/09 /2020. Venivacosì riformata la sentenza della Commissione t ributaria pro- vincialedi Salerno n. 1437/9/2022 la quale aveva rigettato l’avviso diintimazione per II.DD. e IVA relative all’anno di imposta 2007 in conseguenzadell’iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli in pendenza diprocesso ai sensi dell’a rt. 68 d.lgs. n. 546 del 1992 , per mancato pagamentodell’importo oggetto dell’avviso di accertamento relativo al medesimo periodo di imposta a seguito della sentenza n.2525/12/21emessa dalla CTR e favorevole all’Amministrazione fi- nanziaria. Il giudice d’appello accoglieva l’appello limitatamente alle sanzionitributarie che riteneva riferibili alla sola persona giudica e, aseguito della sua cancellazione dal registro delle imprese, non tra- smissibiliin capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenziadelle Entrate affidato a d un unico motiv o , cui replica con controricorsoItalo Carbone . Considerato che: In primo e secondo grado è stato parte costituita nel processo Rosa- rio Apicella, n.q. di socio titolare del 100% del capitaledella società [OSCURATO:SOCIETA]. cancellata dal registro delle imprese in data 15/09/2020, e nei confronti del quale la sentenza impugnata spiega effetto, ma non risulta gli sia stato notificato il ricorso per Cassazione né si è costituito spontaneamente. Dev’essere perciò ricostituito il litisconsorzio processuale attraverso l’integrazione del contraddittorio nei suoi confrontia cura della parte più diligente; P.Q.M La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 60 giorni dalla comunicazione della presente
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