CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14119/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roAGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesaDALL'[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 17736/2022depositata il 30/11/2022.Numero registro generale 1865/2023Numero sezionale 430/2026Numero di raccolta generale 14119/2026Data pubblicazione 14/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio l’Agenzia delle EntrateRiscossione e il Comune di Montecompatri per sentire accertare lanullità o inesistenza della cartella di pagamento n.09720190003770752000 avente ad oggetto il pagamento disanzioni amministrative per euro 1.728,14 per mancata notificadella stessa, nonché per accertare la prescrizione del diritto ad essapresupposto, ai sensi dell'articolo 28 della l.n. 689 del 1981, oltreche la decadenza del diritto della pubblica amministrazione allariscossione delle predette somme.2. Si costituivano in giudizio l’Agenzia delle EntrateRiscossione, che produceva documenti attestanti la notifica dellacartella di pagamento nonché il Comune di Montecompatri.3. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Roma rigettava la domanda, ritenendoprovata la notifica della cartella di pagamento oggetto diopposizione e, quindi, infondate tutte le ulteriori eccezioni, chedovevano essere sollevate nel termine di trenta giorni dalla notificadella cartella esattoriale.4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddettasentenza.5. Il Comune di Montecompatri e l’Agenzia delle EntrateRiscossione resistevano al gravame.4. Il Tribunale di Roma rigettava il gravame ritenendo provatala notifica della cartella. L’Agenzia delle Entrate Riscossione avevaprodotto dinanzi al Giudice di Pace, e nuovamente depositato nelgiudizio di appello, la ricevuta relativa alla notifica effettuata in data02/08/2019, con consegna del plico in busta chiusa a personaNumero registro generale 1865/2023Numero sezionale 430/2026Numero di raccolta generale 14119/2026Data pubblicazione 14/05/2026qualificatasi come “collaboratore” del destinatario, l’avviso diavvenuta notifica spedito ai sensi dell’art. 60 co. 1 lett. b-bis) DPR600/73 e la ricevuta di invio del predetto avviso tramiteraccomandata spedita a [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].Quest’ultimo documento si configurava come un elenco, conspecificazione della data di spedizione, del numero dellaraccomandata, del destinatario e del luogo di destinazione, per uncomplessivo numero di 150 raccomandate, sul quale era apposto iltimbro postale recante la data del 09/08/2019, data che perl’appunto attestava la spedizione da parte dell’Ader, con consegnaall’ufficio postale, delle singole raccomandate indicate nelladistinta. Detto documento, in quanto riportante il timbro dell’ufficiopostale consegnatario, integrava in tutto e per tutto una ricevutadi spedizione, non costituendo un mero elenco unilaterale dell’Ader.A tal proposito, osservava il giudicante come la giurisprudenzarichiamata dall’appellante, apparentemente riferibile al caso dispecie, a ben vedere, riguardava l’ipotesi in cui la distinta delleraccomandate non contenesse il timbro dell’ufficio postaleaccettante, ma fosse costituita dalla mera elencazione unilateraledella raccomandata proveniente dall’Ader, senza alcunaSi osservava ad abundantiam che per la notificazione eseguitaad opera del messo notificatore ai sensi dell’art. 60 D.P.R. 600/73,in caso di consegna dell’atto a persona addetta all’ufficio, la norma(cfr. I co. Lett. b-bis secondo cui il messo dà notizia dell'avvenutanotificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di letteraraccomandata”) prevedeva solo l’invio di una raccomandatasemplice al destinatario senza necessità di avviso di ricevimento.Numero registro generale 1865/2023Numero sezionale 430/2026Numero di raccolta generale 14119/2026Data pubblicazione 14/05/20265. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza.6. Il Comune di Montecompatri e l’Agenzia delle EntrateRiscossione hanno resistito con controricorso.7. Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizionedel giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmentecomunicata alle parti.8. A seguito di tale comunicazione, la parte ricorrente, a mezzodel difensore, ha chiesto la decisione del ricorso.9. È stata fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensidell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsaapplicazione dell’art. 139 cod. proc. civ., degli artt. 2943, 2948,2967 cod. civ. e dell’art. 48 Disp. Att. cod. proc. civ., conriferimento all’art. 360 n. 3. cod. proc. civ.Secondo parte ricorrente il Tribunale avrebbe erroneamenteritenuto perfezionata la notifica sulla base di un documento che nonfornisce prova dell’avvenuta spedizione/ricezione dellaraccomandata.Il documento, rappresentato da un elenco, con specificazionedella data di spedizione, del numero della raccomandata, deldestinatario e del luogo di destinazione, per un complessivonumero di 150 raccomandate, sul quale è apposto il timbro postalerecante la data del 9/08/2019, data che per l’appunto attesta laspedizione da parte dell’Ader, dimostrerebbe solo che l’Ufficiopostale, dopo l’accesso del messo notificatore presso la residenzadel notificando, ha preso in carico la notifica di una raccomandatan. 573216345922 - (illeggibile ) collegata alla cartella n. 097 2019Numero registro generale 1865/2023Numero sezionale 430/2026Numero di raccolta generale 14119/2026Data pubblicazione 14/05/20260003770752000, raccomandata relativa alla notifica della cartellaa mani di un collaboratore e quindi di un soggetto terzo ex art 60DPR 600/1973.La mancata prova dell’invio della raccomandata non puòessere sopperita dal documento versato in atti, atteso che ilpubblico ufficiale può dare atto di aver consegnato all’Ufficio postalel’avviso informativo, contenente le indicazioni di cui all’art. 48 disp.postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e,dunque, non assistite dal carattere fidefacente della relata dinotifica.2. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. è di inammissibilità e/o manifestainfondatezza del ricorso per le seguenti ragioni:Parte ricorrente non coglie la ratio della decisione che si èfondata sulla prova dell’avvenuta notifica avendo l’Agenzia delleEntrate Riscossione prodotto dinanzi al Giudice di Pace enuovamente depositato nel giudizio di appello la ricevuta relativaalla notifica effettuata in data 02/08/2019 con consegna del plicoin busta chiusa a persona qualificatasi come “collaboratore” deldestinatario, e l’avviso di avvenuta notifica spedito ai sensi dell’art.60 co. 1 lett. b-bis) DPR 600/73 e la ricevuta di invio del predettoavviso tramite raccomandata spedita a [OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA].La prova dell’invio della raccomandata informativa èsufficiente in quanto unico adempimento previsto dall'art. 60,lettera b-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973.Numero registro generale 1865/2023Numero sezionale 430/2026Numero di raccolta generale 14119/2026Data pubblicazione 14/05/2026La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per leggedevono essere notificati al contribuente, eseguita dai messicomunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensidell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, deveessere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa"semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata,senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione taleprocedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'attonotificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, inquanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa,personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione)che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatorecome astrattamente idoneo a tale fine (Cass. Sez. 5, 27/01/2022,n. 2377, Rv. 663662 - 01).La procedura di notifica, pertanto, si è svolta correttamentecome provato dagli uffici e non è censurabile la decisione con cui ilGiudice del gravame ha dichiarato la validità della notifica dellaraccomandata informativa de qua esprimendo un giudizioragionevole e fondato sulla sua ricezione legale nella parte in cui,parlando del “prospetto riepilogativo delle accettazioni relative allesingole raccomandate spedite ex art. 139/140 c.p.c.”, dice“quest’ultimo documento si configura come un elenco, conspecificazione della data di spedizione, del numero dellaraccomandata del destinatario e del luogo di destinazione, per uncomplessivo numero di 150 raccomandate, sul quale è apposto iltimbro postale recante la data del 09/08/2019, data che perl’appunto attesta la spedizione da parte dell’Ader, con consegnaall’ufficio postale, delle singole raccomandate indicate nellaNumero registro generale 1865/2023Numero sezionale 430/2026Numero di raccolta generale 14119/2026Data pubblicazione 14/05/2026distinta. Detto documento, in quanto riportante il timbro dell’ufficiopostale consegnatario, integra in tutto e per tutto una ricevuta dispedizione, non costituendo un mero elenco unilaterale dell’Ader.3. Preliminarmente deve richiamarsi la pronuncia delle SezioniUnite secondo cui: nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidente dellasezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta didefinizione accelerata, può far parte, ed eventualmente esserenominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensidell’art. 380-bis.1, non versando in situazione di incompatibilità aglieffetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c., atteso che taleproposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile diassumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in cameradi consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configuraquale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio dicassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità diriesame e di controllo sulla proposta stessa (cfr. Sez. U, Sentenzan. 9611 del 2024 depositata il 10.4.2024).4. Il ricorso è infondato.Il ricorrente con la richiesta di definizione si è limitato ariportare una pronuncia di questa Corte (sentenza n. 6130 del2021) nella quale si afferma che il prospetto riepilogativo di posteitaliane non è idoneo a comprovare la spedizione dellaraccomandata informativa attesa la necessità della puntualeindicazione dell’indirizzo di spedizione.[OSCURATO:PERSONA] rileva come la più recente giurisprudenza dilegittimità in plurime occasioni ha ribadito l’efficacia probatoria delprospetto riepilogativo delle spedizioni, compilato dall’Agente dellaRiscossione e recante il timbro datario di [OSCURATO:PERSONA], affermandoNumero registro generale 1865/2023Numero sezionale 430/2026Numero di raccolta generale 14119/2026Data pubblicazione 14/05/2026che si tratta di un documento idoneo a dimostrare l’avvenuto inviodella raccomandata informativa (ex pluribus Cass. 20144/2025).Tale documento, infatti, costituisce idonea certificazione dellaspedizione della raccomandata, tale dovendo ritenersi il suddetto«prospetto riepilogativo», nel quale risultano riportati i dati relativialla spedizione della raccomandata in questione, e trattandosi di unmodulo, compilato con i dati relativi agli atti da spedire, e recanteil timbro postale.Pertanto, il suddetto prospetto ai fini probatori può ritenersiequiparato alla ricevuta di spedizione o a una certificazione delladata di spedizione rilasciata dall’agente postale, poiché leindicazioni in esso contenute (come la data e il timbro) provengonoda un soggetto terzo e qualificato come l’agente postale, sicché ildocumento assume piena efficacia probatoria.Nella sentenza da ultimo citata si richiama anche altroprecedente nel quale si è detto che: Nel giudizio tributario, la provaper il notificante del perfezionamento della notifica a mezzo postadell'atto d'appello, nel termine di cui all'art. 327 c.p.c, èvalidamente fornita dall'elenco di trasmissione delle raccomandaterecante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuireall'apposizione di quest'ultimo su detta distinta cumulativa altrosignificato se non quello di attestarne la consegna all'ufficio postale.(Cass. Sez. 5, 10/07/2024, n. 18837, Rv. 671635 – 01 conf.;Sez. 6-5, Ord.n. 4151 del 18/02/2020; Sez. 5, Sent.n. 22878 del 29/09/2017 (Rv. 645652 - 02))La Corte sottolinea infine che la legge, per questo tipo dicomunicazione, richiede una raccomandata ‘semplice’ (senzaavviso di ricevimento), e sulla base di quanto detto il prospetto èNumero registro generale 1865/2023Numero sezionale 430/2026Numero di raccolta generale 14119/2026Data pubblicazione 14/05/2026sufficiente a provare l’invio della raccomandata a [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo.6. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla propostaformulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati– come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art.380-bis cod. proc. civ. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod.proc. civ., con conseguente condanna della parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, di una sommaequitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo),nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒in favore della cassa delle ammende.7. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento di unulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previstoper la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condannala parte ricorrente al pagamento in favore della partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain favore di ciascuna delle due parti controricorrenti (Comune diMontecompatri e Agenzia Entrate e Riscossione) in euro 1300,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge per ilComune e alle spese prenotate a debito per l’Agenzia Entrate eriscossione; condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art.96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., al pagamento dellaNumero registro generale 1865/2023Numero sezionale 430/2026Numero di raccolta generale 14119/2026Data pubblicazione 14/05/2026ulteriore somma pari ad euro 800,00 in favore di ciascuna delle dueparti controricorrenti, nonché al pagamento della somma di euro700,00 in favore della cassa delle ammende;dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 24 febbraio 2026.IL PRESIDENTEGiuseppe Tedesco