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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09876/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33465/24 - CHANNOUFI Tijani OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.337 e 341 bis cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso che deducono vizi di motivazione in relazione alla dosimetria della pena; ritenuto che il ricorso risulta del tutto generico, non prospettando alcun elemento concreto da poter valorizzare ai fini di una mitigazione sanzionatoria e non confrontandosi con la motivazione del provvedimento impugnato che dà correttamente conto degli elementi di fatto e di diritto a base della valutazione in punto di pena, segnatamente la non eccessiva gravità degli oltraggi (valorizzata ai fini della continuazione) e i precedenti del ricorrente (valorizzati per escludere i benefici di legge); ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33465/24 - CHANNOUFI Tijani OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.337 e 341 bis cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso che deducono vizi di motivazione in relazione alla dosimetria della pena; ritenuto che il ricorso risulta del tutto generico, non prospettando alcun elemento concreto da poter valorizzare ai fini di una mitigazione sanzionatoria e non confrontandosi con la motivazione del provvedimento impugnato che dà correttamente conto degli elementi di fatto e di diritto a base della valutazione in punto di pena, segnatamente la non eccessiva gravità degli oltraggi (valorizzata ai fini della continuazione) e i precedenti del ricorrente (valorizzati per escludere i benefici di legge); ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il