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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 aprile 1988

Cassazione n. 47416/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 22/04/1988 [OSCURATO:PERSONA] nato il 04/11/2004 avverso la sentenza del 21/03/2023 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 21 marzo 2023, il Tribunale di Milano, nel corso del giudizio direttissimo, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625 n. 2 cod. pen. la pena di mesi 6 di reclusione e euro 200,00 di multa ciascuno.

Agli imputati era stato contentàto di aver compiuto, in concorso fra di loro e con persona rimasta ignota, atti , idonei e. diretti in. modo non equivoco ad impossessarsi di attrezzatura meccanica, tentando di introdursi, dopo aver armeggiato sul lucchetto e sulla telecamera, all'interno di una officina, senza riuscire nell'intento per l'intervento delle forze dell'ordine. 2.Avverso la sentenza gli imputati, a mezzo del difensore, hanno proposto ricorso con un unico atto formulando due motivi. 2.1.Con il primo motivo hanno dedotto la violazione della legge processuale ed in specie dell'art. 446 cod. proc. pen.

Il difensore osserva che a seguito dell'arresto in flagranza gli imputati erano stati condotti dinanzi al tribunale per la convalida dell'arresto e il giudizio direttissimo; era stato assegnato loro un difensore di ufficio ed era stato nominato un interprete di lingua rumena; nel verbale di udienza si era dato atto che gli imputati avevano rilasciato procura speciale al difensore per richiedere riti alternativi; alla successiva udienza gli imputati non erano stati presenti e il difensore aveva concordato con il Pubblico Ministero la pena recepita nella sentenza su indicata, senza la concessione del beneficio della sospensione condizionale.

Secondo il difensore, la procura speciale per la definizione del processo con sentenza di applicazione pena non era stata validamente conferita, in quanto conteneva l'indicazione generica della richiesta di riti alternativi e non, come sarebbe stato necessario, dello specifico rito.

La Corte di Cassazione -osserva il difensore- ha già avuto modo di chiar0,t<che l'assenza. dell'imputato all'udienza e il conferimento di mandato speciale al difensore, privo di indicazione sulla definizione del processo mediante pena concordata, rendono la sentenza affetta da nullità a causa del difetto di valida rappresentanza dell'imputato (Sez. 1 n. 23119/2019).

2.2. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione della legge penale ed in specie dell'art. 625, comma 2, cod. pen.

Il difensore osserva che la contestazione dell'aggravante della violenza sulle cose sarebbe collegata al fatto che gli imputati avevano armeggiato sul lucchetto della porta del locale e sulla telecamera, senza che, tuttavia, fosse emersa la prova di alcun danneggiamento di tali beni: ai fini della integrazione di tale circostanza è necessario che l'energia fisica determini la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa o il mutamento nella sua destinazione.

2.3. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione della legge ed in specie dell'art. 624, comma 3, cod. pen. in relazione alla validità della querela in atti.

Il difensore osserva che nella querela sporta nella immediatezza, [OSCURATO:PERSONA] si era qualificata come proprietaria della officina meccanica, senza tuttavia allegare e documentare in qualsivoglia modo tale qualità. 3.11 Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103), il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01;Sez.

F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01). 5.Ciò premesso il primo motivo, seppure astrattamente ammissibile in quanto attinente alla espressione della volontà dell'imputato, è nel merito manifestamente infondato.

Invero, la riforma ha inciso sull'unico rimedio esperibile avverso la sentenza di patteggiamento in termini che, per quanto attiene alla volontà dell'imputato, sono funzionali a garantirne la consapevole scelta del rito alternativo: la previsione sul piano del mezzo d'impugnazione e del suo contenuto si pone come simmetrica con il dovere, già imposto dall'art. 446, comma 5, cod. proc. pen., secondo il quale il giudice deve verificare "la volontarietà della richiesta o del consenso", disponendo, se lo ritenga opportuno, la comparizione personale dell'imputato.

Con riferimento agli oneri probatori o di allegazione connessi alla deduzione del vizio del consenso, va ricordato che "in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato ai sensi del nove/lato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, deve contenere la specifica indicazione degli atti o delle circostanze che hanno determinato il vizio" (Sez. 1 n. 15557 del 20/03/2018, Rv. 272630).

In proposito non può che rilevarsi che, nella specie, il ricorrente si limita a prospettare un mero dubbio sulla consapevolezza degli imputati in ordine alle conseguenze del conferimento della procura speciale, rilasciata a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen., invero, la procura deve contenere l'indicazione dell'oggetto per cui è conferita, sebbene non siano prescritte formule rituali e tassative: nel caso in esame l'oggetto deve ritenersi sufficientemente determinato, in quanto si fa menzione del potere di chiedere riti alternativi e, dunque, anche il potere di richiedere la applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. (nel senso che la procura per la richiesta di riti alternativi, lungi dall'essere generica, include certamente quella di applicazione della pena, senza necessità di ulteriori specificazioni, si veda Sez. 2 , n. 3881 del 12/11/2019, dep. 2020, Marotta, Rv. 278430).

La sentenza citata nel ricorso (Sez. 1 n. 23119 del 29.04.2019), di contro, non è conferente, in quanto tratta della ipotesi, diversa da quella che viene in rilievo nel caso in esame, in cui l'imputato aveva nominato il difensore procuratore speciale, senza indicare l'oggetto della procura. 6.11 secondo motivo è inammissibile.

Deve essere ribadito che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619).

Già precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la Corte aveva chiarito che la ricorribilità in cassazione della sentenza di patteggiamento per il vizio della erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è esclusa nel caso in cui l'impugnazione richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 7, n. 39600 del 10/9/2015, Casarin, Rv. 264766) e cioè quando la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità, dovendosi, i • • peraltro, condurre la vértdiCa'iSkilfidssérVa'nza della previsione contenuta nell'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen. esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, cilep. 2013, Bisignani, Rv. 254865).

Nel caso di specie, si rileva, da un lato che, sulla base dei fatti così come descritti nell'imputazione, la contestazione della circostanza aggravante della violenza sulle cose non pare palesemente eccentrica, e, dall'altro, che nella sentenza impugnata il giudice ha condiviso la ricostruzione sottesa all'accordo anche con riferimento "agli elementi accidentali del reato". 7.11 terzo motivo deve ritenersi inammissibile.

L'eventuale difetto di querela, in astratto, potrebbe essere sindacato sotto il profilo del mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.

Tuttavia, questa Corte ha già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761). 8.Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. .

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Deciso in Roma il 28 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] re est. [OSCURATO:PERSONA] nte overe [OSCURATO:PERSONA] oggi, Nov •Pjf.DOP-RIC) Dott..sua L'unendo [OSCURATO:PERSONA].R.P.

CENTRALE “I• 6343Q-Al CON- Q\SLM/11/91(à-- /123 agg 490,4, &4 SQ2eik f4 kr:tytt_\.Q 512/24 "br- ozmarib: 'i i() 42/2(,t,,Vo d1/4Q,C /àet.k4,,, u,„), kkvato- (Imto cav.: 2It22 423 m.eik: 9viitt) (ota2- (mm):w) CA1 VamieJL uu-uinvovitm:e immo 42/4-0.. 6h/te tv, 4291I223 Iv\gi mo & csQ12. )A,Ltr' 034,4amv\z- kAtemeilAite_ ,~)tb 0./),,,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 22/04/1988 [OSCURATO:PERSONA] nato il 04/11/2004 avverso la sentenza del 21/03/2023 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 21 marzo 2023, il Tribunale di Milano, nel corso del giudizio direttissimo, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625 n. 2 cod. pen. la pena di mesi 6 di reclusione e euro 200,00 di multa ciascuno. Agli imputati era stato contentàto di aver compiuto, in concorso fra di loro e con persona rimasta ignota, atti , idonei e. diretti in. modo non equivoco ad impossessarsi di attrezzatura meccanica, tentando di introdursi, dopo aver armeggiato sul lucchetto e sulla telecamera, all'interno di una officina, senza riuscire nell'intento per l'intervento delle forze dell'ordine. 2.Avverso la sentenza gli imputati, a mezzo del difensore, hanno proposto ricorso con un unico atto formulando due motivi. 2.1.Con il primo motivo hanno dedotto la violazione della legge processuale ed in specie dell'art. 446 cod. proc. pen. Il difensore osserva che a seguito dell'arresto in flagranza gli imputati erano stati condotti dinanzi al tribunale per la convalida dell'arresto e il giudizio direttissimo; era stato assegnato loro un difensore di ufficio ed era stato nominato un interprete di lingua rumena; nel verbale di udienza si era dato atto che gli imputati avevano rilasciato procura speciale al difensore per richiedere riti alternativi; alla successiva udienza gli imputati non erano stati presenti e il difensore aveva concordato con il Pubblico Ministero la pena recepita nella sentenza su indicata, senza la concessione del beneficio della sospensione condizionale. Secondo il difensore, la procura speciale per la definizione del processo con sentenza di applicazione pena non era stata validamente conferita, in quanto conteneva l'indicazione generica della richiesta di riti alternativi e non, come sarebbe stato necessario, dello specifico rito. La Corte di Cassazione -osserva il difensore- ha già avuto modo di chiar0,t<che l'assenza. dell'imputato all'udienza e il conferimento di mandato speciale al difensore, privo di indicazione sulla definizione del processo mediante pena concordata, rendono la sentenza affetta da nullità a causa del difetto di valida rappresentanza dell'imputato (Sez. 1 n. 23119/2019). 2.2. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione della legge penale ed in specie dell'art. 625, comma 2, cod. pen. Il difensore osserva che la contestazione dell'aggravante della violenza sulle cose sarebbe collegata al fatto che gli imputati avevano armeggiato sul lucchetto della porta del locale e sulla telecamera, senza che, tuttavia, fosse emersa la prova di alcun danneggiamento di tali beni: ai fini della integrazione di tale circostanza è necessario che l'energia fisica determini la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa o il mutamento nella sua destinazione. 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione della legge ed in specie dell'art. 624, comma 3, cod. pen. in relazione alla validità della querela in atti. Il difensore osserva che nella querela sporta nella immediatezza, [OSCURATO:PERSONA] si era qualificata come proprietaria della officina meccanica, senza tuttavia allegare e documentare in qualsivoglia modo tale qualità. 3.11 Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103), il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01;Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01). 5.Ciò premesso il primo motivo, seppure astrattamente ammissibile in quanto attinente alla espressione della volontà dell'imputato, è nel merito manifestamente infondato. Invero, la riforma ha inciso sull'unico rimedio esperibile avverso la sentenza di patteggiamento in termini che, per quanto attiene alla volontà dell'imputato, sono funzionali a garantirne la consapevole scelta del rito alternativo: la previsione sul piano del mezzo d'impugnazione e del suo contenuto si pone come simmetrica con il dovere, già imposto dall'art. 446, comma 5, cod. proc. pen., secondo il quale il giudice deve verificare "la volontarietà della richiesta o del consenso", disponendo, se lo ritenga opportuno, la comparizione personale dell'imputato. Con riferimento agli oneri probatori o di allegazione connessi alla deduzione del vizio del consenso, va ricordato che "in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato ai sensi del nove/lato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, deve contenere la specifica indicazione degli atti o delle circostanze che hanno determinato il vizio" (Sez. 1 n. 15557 del 20/03/2018, Rv. 272630). In proposito non può che rilevarsi che, nella specie, il ricorrente si limita a prospettare un mero dubbio sulla consapevolezza degli imputati in ordine alle conseguenze del conferimento della procura speciale, rilasciata a norma di legge. Ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen., invero, la procura deve contenere l'indicazione dell'oggetto per cui è conferita, sebbene non siano prescritte formule rituali e tassative: nel caso in esame l'oggetto deve ritenersi sufficientemente determinato, in quanto si fa menzione del potere di chiedere riti alternativi e, dunque, anche il potere di richiedere la applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. (nel senso che la procura per la richiesta di riti alternativi, lungi dall'essere generica, include certamente quella di applicazione della pena, senza necessità di ulteriori specificazioni, si veda Sez. 2 , n. 3881 del 12/11/2019, dep. 2020, Marotta, Rv. 278430). La sentenza citata nel ricorso (Sez. 1 n. 23119 del 29.04.2019), di contro, non è conferente, in quanto tratta della ipotesi, diversa da quella che viene in rilievo nel caso in esame, in cui l'imputato aveva nominato il difensore procuratore speciale, senza indicare l'oggetto della procura. 6.11 secondo motivo è inammissibile. Deve essere ribadito che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619). Già precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la Corte aveva chiarito che la ricorribilità in cassazione della sentenza di patteggiamento per il vizio della erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è esclusa nel caso in cui l'impugnazione richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 7, n. 39600 del 10/9/2015, Casarin, Rv. 264766) e cioè quando la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità, dovendosi, i • • peraltro, condurre la vértdiCa'iSkilfidssérVa'nza della previsione contenuta nell'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen. esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, cilep. 2013, Bisignani, Rv. 254865). Nel caso di specie, si rileva, da un lato che, sulla base dei fatti così come descritti nell'imputazione, la contestazione della circostanza aggravante della violenza sulle cose non pare palesemente eccentrica, e, dall'altro, che nella sentenza impugnata il giudice ha condiviso la ricostruzione sottesa all'accordo anche con riferimento "agli elementi accidentali del reato". 7.11 terzo motivo deve ritenersi inammissibile. L'eventuale difetto di querela, in astratto, potrebbe essere sindacato sotto il profilo del mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. Tuttavia, questa Corte ha già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761). 8.Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Deciso in Roma il 28 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] re est. 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