CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18968/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi straordinari ex art. 625-bis cod. proc. peri, proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza n. 23890/21 del 1/04/2021 R.G. n. 29506/2020 della Seconda Sezione penale della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letti gli allegati al ricorso depositati dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]L [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], muniti di procura speciale, propongono, con tre distinti atti, tempestivi ricorsi straordinari ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale veniva annullata con rinvio la sentenza della Corte di appello di Napoli del 27/11/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali, con rigetto, nel resto, del ricorso e venivano rigettati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.[OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge per omessa motivazione e per erronea percezione sia di una sussistente valutazione circa i criteri di valutazione delle prove, sia in ordine alla ritenuta completezza delle prove esistenti per la configurabilità del reato associativo. Le intercettazioni richiamate non forniscono alcuna prova della penale responsabilità e non si è proceduto alla identificazione degli interlocutori delle tre captazioni indicate nel ricorso. Peraltro, le stesse sono state attribuite impropriamente al ricorrente da parte del giudice di primo grado. In tale errore di fatto sono poi incorse, dapprima la Corte d'appello e, da ultimo, la Suprema Corte. Né le intercettazioni, né le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia hanno, infine, ad oggetto la condotta del ricorrente. Non vi è stata, dunque, alcuna motivazione, anche da parte della Suprema Corte, in ordine alla penale responsabilità dell'imputato. 3. [OSCURATO:PERSONA] deduce l'errore percettivo sulle fonti di accusa primarie ed essenziali, e cioè le dichiarazioni rese dai tre collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], circa il ruolo della ricorrente quale organizzatrice di una associazione camorristica. In realtà, dai verbali delle dichiarazioni dei collaboratori emerge che il settore dei prestiti usurari era gestito dai capi della consorteria. Essi davano i soldi in prestito e impartivano ordini in tal senso anche quando erano detenuti; in costanza di detenzione dei capi, invece, gli aspetti gestionalì del settore, inclusa l'esecuzione delle direttive promananti dai capi stessi, restavano affidati, sia pure secondo diversi gradi di gerarchia, allo stesso [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA]() Ciro, ad [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non ha mai avuto quegli autonomi e originari poteri di direzione del settore che, soli, potrebbero provare il ruolo di organizzatrice alla stessa contestato e ritenuto. 4. [OSCURATO:PERSONA] deduce l'errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. per l'erronea percezione dei dati probatori rappresentati, oltre che nell'ordinanza del Tribunale del riesame, nella sentenza di primo grado, tutti posti a base della doglianza difensiva, di cui al punto 5. dei motivi di ricorso, relativa al riconoscimento della continuazione fra i fatti di cui alla sentenza impugnata (art. 416-bis cod. pen.) e quelli di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 26 maggio 2014, avente ad oggetto la violazione dei reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90 e, in particolare, l'importazione dalla Spagna di una grossa partita di hashish, fatto per il quale era stato arrestato il 25 ottobre 2007. La Corte di Cassazione ha disconosciuto il vincolo della continuazione sulla base di una formula di stile assolutamente sintetica, priva di qualsiasi analisi storica e giuridica oltre che di contenuto. La Corte non ha approfondito, ma neanche confutato, i dati già analizzati e contenuti nella sentenza di primo grado in cui erano confluiti i dati di fatto fondanti la richiesta difensiva (che in primo grado non era stata avanzata ed era contenuta, per la prima volta, nei motivi di appello). Nel caso in esame la prefigurazione di un medesimo disegno criminoso è in re ipsa nel contenuto dei due processi, attesa la coincidenza temporale e la medesima attività, storicamente non sdoppíabile, di importatore dalla Spagna di hashish per il clan Contini. 5. I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti. Deve sottolinearsi che, se è vero che l'errore di fatto può consistere anche nell'omesso esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione dipeso da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250528), nel caso in esame la Corte di cassazione si è, invece, soffermata ampiamente sui singoli motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 6. Per quanto concerne la posizione di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza della Corte di cassazione, da pag. 227 in poi, evidenzia gli elementi sulla base dei quali ha ritenuto corretto il giudizio della Corte d'appello circa la sussistenza della penale responsabilità del ricorrente. La Suprema Corte richiama, in particolare, la sentenza della Corte di appello nella parte in cui ha offerto una dettagliata motivazione in merito al fatto che [OSCURATO:PERSONA] non potesse ritenersi un dipendente di [OSCURATO:PERSONA], bensì il suo factotum. Quanto al reato di associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione di preziosi, la Suprema Corte sottolinea come le deduzioni difensive risultino generiche e si fondino su un'alternativa ricostruzione del contenuto della conversazione n. 1284 del 24/10/2007, nella quale [OSCURATO:PERSONA] e l'imputato [OSCURATO:PERSONA] fanno riferimento alla tenuta della contabilità delle operazioni di commercio illecito dei gioielli, così dimostrando la loro complicità con [OSCURATO:PERSONA].7. Avendo riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], a pag. 112 della sentenza la Suprema Corte ha puntualmente esaminato il quinto motivo di ricorso inerente la mancata applicazione dell'istituto della continuazione tra l'odierno addebito e quello precedentemente giudicato in altra sentenza. La Corte ha escluso che la caratura mafiosa del ricorrente sia stata legata solo alla commissione di condotte nel settore della droga; inoltre, facendo riferimento alla motivazione della sentenza della Corte di appello, ha ritenuto che tale provvedimento avesse espresso valutazioni di merito non rivedibili in sede di legittimità perché non illogiche, anche la luce di quanto precisato circa la sussistenza di elementi di mafiosità riferibili al 2006. Circostanza, questa, che porta ad escludere che il ricorrente potesse essere stato animato da un medesimo disegno criminoso, allorquando aveva iniziato il suo percorso criminale all'interno del clan Contini, rispetto a condotte realizzatesi in un contesto temporale limitato e successivo inerente alla associazione spagnola organizzata con altri e diversi soggetti rispetto a quelli del clan Contini. 8.Relativamente al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a pag. 94 della sentenza la Suprema Corte dà conto del fatto che ì giudici di merito, in modo concorde, hanno ritenuto rilevanti le dichiarazioni dei tre collaboratori di giustizia, che indicavano la /Meta come colei che, in assenza del marito, aveva assunto un ruolo di comando all'interno del clan e gestiva, in particolare, il settore dell'usura. 9. Occorre, pertanto, osservare che i ricorrenti, piuttosto che evidenziare errori percettivi, censurano nel merito la decisione della Seconda Sezione di questa Corte, sostenendo che la stessa sarebbe errata, perché viziata dall'omessa valutazione di elementi decisivi. Gli argomenti, già oggetto specifico del ricorso ordinario, come risulta dalla premessa in fatto della sentenza impugnata, sono stati motivatamente disattesi dalla Sezione Seconda di questa Corte che, oltre a sottolineare che non possono formare oggetto di ricorso l'interpretazione dei fatti, salvo il controllo sulla congruità della motivazione, risultata coerente e logica, ha ritenuto corretta ed esauriente la ricostruzione dei giudici di merito. Risulta, in conclusione, evidente che il ricorso censura la valutazione delle risultanze processuali, anziché evidenziare errori in fatto, sostanzialmente riproponendo motivi già esaminati e disattesi da questa Corte e richiedendo un nuovo giudizio, in tal modo stravolgendo la natura di mezzo straordinario di impugnazione del ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen.10. Rilevato pertanto, che il ricorso straordinario è affetto da genetica indeducibilità, in quanto prospetta, in modo improprio, come frutto di asserito errore percettivo su elementi di fatto, il giudizio valutativo espresso da questa Corte (cfr. ex plurimis Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. 6, n. 46065 del 17/09/2014, Marrelli, Rv. 260819; Sez. 6, n. 37243 del 11/07/2014, Diana, Rv. 260817). L'impropria prospettazione di presunti errori di diritto e non di fatto preclude la proposizione del rimedio straordinario in oggetto e consente l'immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 625, comma 4, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M . Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così decis