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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 settembre 2025

Cassazione n. 25994/2025

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PDFBox: FD (SS) Uuc [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26729/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], e per essa [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n.10185/2024 depositata il 14/06/2024; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 05/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura Numero registro generale 26729/2024 Numero sezionale 606/2025 Numero di raccolta generale 25994/2025 Data pubblicazione 24/09/2025 della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22/09/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26729/2024 Numero sezionale 606/2025 Numero di raccolta generale 25994/2025 Data pubblicazione 24/09/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: FD (SS) Uuc [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26729/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], e per essa [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n.10185/2024 depositata il 14/06/2024; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 05/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura Numero registro generale 26729/2024 Numero sezionale 606/2025 Numero di raccolta generale 25994/2025 Data pubblicazione 24/09/2025 della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 22/09/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26729/2024 Numero sezionale 606/2025 Numero di raccolta generale 25994/2025 Data pubblicazione 24/09/2025
Decreto Cassazione n. 25994/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris