CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2025
Cassazione n. 36147/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R. G. 15553/2025 - Rel. [OSCURATO:PERSONA] - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone, con cui era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 48 e 476 cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione in ordine all'affermazione dì responsabilità per il reato ascritto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; e che, inoltre, è aspecifico, in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., avendo seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muovevano censure alla decisione avversata. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24/