CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 30038/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 17/C15/1984 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 16 dicembre 2022, parzialmente gust; f0 t2.0 ei.G0r:D riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di 1essina4 in data 26 ottobre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per i reati di ricettazione e truffa e lo assolveva dal reato di cui all'art. 491 cod. pen. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, per l'effetto riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha identificato nell'imputato l'autore delle condotte contestate, risulta manifestamente infondato, in quanto la riferibilità al prevenuto del telefono con cui erano state perpetrate le azioni criminose, riscontrata dalla P.G., costituisce elemento idoneo a fondare la sua colpevolezza, peraltro avvalorata dalle ulteriori indagini effettuate; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Presidente