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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 maggio 2022

Cassazione n. 14793/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1254-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' E PARTNERS, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 497/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 02/11/2020; F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 1254/2021 Numero sezionale 644/2022 Numero di raccolta generale 14793/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha respinto – per quanto qui ancora rileva – il primo motivo dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di MF [OSCURATO:PERSONA] (MFDJ) avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il capo di domanda azionato dal dirigente della società volto all’accertamento della natura retributiva del benefit costituito dal cd.

“[OSCURATO:PERSONA]”, con conseguente condanna della medesima al pagamento di differenze retributive ed alla regolarizzazione contributiva;

2. La Corte, in estrema sintesi, ha condiviso “le argomentazioni con le quali il Tribunale ha escluso la sussistenza di una prova circa la stretta inerenza del benefit cambio merci con il rapporto di lavoro fra [OSCURATO:PERSONA] e la società appellata”, ritenendo altresì inammissibile un capitolo di prova già non ammesso in primo grado;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA] con 3 motivi; ha resistito con controricorso la società intimata;

4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; [OSCURATO:PERSONA]

1. i motivi di ricorso sono così rubricati: “carente, omessa e contraddittoria motivazione, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., rispetto alle prove documentali in atti e alle prove acquisite nel corso del giudizio (prova testimoniale)” (primo motivo); Ric. 2021 n. 01254 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -2- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 1254/2021 Numero sezionale 644/2022 Numero di raccolta generale 14793/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 “carente, omessa e contraddittoria motivazione, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 c.c. nonché degli artt. 2697, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 51 DPR n. 917/86, in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., rispetto al documento prodotto sub. doc. 12 fascicolo di primo grado (lettera di assunzione) del dott. [OSCURATO:PERSONA]” (secondo motivo); “carente, omessa e contraddittoria motivazione, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e artt. 2697, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., rispetto alle prove documentali in atti (docc. 48, 49 e 50 fascicolo di primo grado del ricorrente)” (terzo motivo);

2. i motivi, per come sono formulati, presentano plurimi e concorrenti profili di inammissibilità; innanzitutto, essi invocano il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., peraltro richiamando una formulazione non più vigente, al di fuori dei limiti imposti da Cass.

SS.UU. n. 8053 e 8054 del 2014, dei cui enunciati non tengono adeguato conto, per di più in una ipotesi di cd.

«doppia conforme», ex art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c. (cfr. Cass. n. 23021 del 2014; Cass. n. 30646 del 2019); in secondo luogo, sono inammissibili per indebita sovrapposizione di censure eterogenee e per difetto di specificità (cfr. Cass.

SS.UU. n. 16990 del 2017; Cass.

SS.UU. n. 26242 del 2014; Cass.

SS.UU. n. 17931 del 2013; Cass. n. 14317 del 2016; Cass. n. 3141 del 2019; Cass.n. 13657 del 2019; Cass. n. 18558 del 2019; Cass. n. 18560 del 2019); ancora di recente è stata ribadita l’inammissibilità di motivi che contengano la contemporanea deduzione di violazione di plurime disposizioni di legge, oltre alla doglianza di una erronea valutazione dei fatti di causa, con riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, c.p.c., senza adeguata indicazione di quale errore, tra Ric. 2021 n. 01254 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -3- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 1254/2021 Numero sezionale 644/2022 Numero di raccolta generale 14793/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 quelli dedotti, sia riferibile ai singoli vizi tra quelli tipicamente indicati, in quanto la sovrapposizione di censure di diritto, sostanziali e processuali, non consente alla Corte di cogliere con certezza le singole doglianze prospettate, dando luogo all'impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità (così Cass. n. 36881 del 2021); infine, le censure pretendono una rivalutazione di merito sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge (cfr. Cass.

SS.UU. n. 34476 del 2019; conf.

Cass.

SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass.

SS.UU. n. 25950 del 2020), invocando un sindacato estraneo ai poteri del giudice di legittimità;

3. conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso spese forfettario al 15% e accessori secondo legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 20 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 01254 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -4- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 1254/2021 Numero sezionale 644/2022 Numero di raccolta generale 14793/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 Ric. 2021 n. 01254 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -5- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1254-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' E PARTNERS, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 497/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 02/11/2020; F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 1254/2021 Numero sezionale 644/2022 Numero di raccolta generale 14793/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha respinto – per quanto qui ancora rileva – il primo motivo dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di MF [OSCURATO:PERSONA] (MFDJ) avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il capo di domanda azionato dal dirigente della società volto all’accertamento della natura retributiva del benefit costituito dal cd. “[OSCURATO:PERSONA]”, con conseguente condanna della medesima al pagamento di differenze retributive ed alla regolarizzazione contributiva; 2. La Corte, in estrema sintesi, ha condiviso “le argomentazioni con le quali il Tribunale ha escluso la sussistenza di una prova circa la stretta inerenza del benefit cambio merci con il rapporto di lavoro fra [OSCURATO:PERSONA] e la società appellata”, ritenendo altresì inammissibile un capitolo di prova già non ammesso in primo grado; 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA] con 3 motivi; ha resistito con controricorso la società intimata; 4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; [OSCURATO:PERSONA] 1. i motivi di ricorso sono così rubricati: “carente, omessa e contraddittoria motivazione, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., rispetto alle prove documentali in atti e alle prove acquisite nel corso del giudizio (prova testimoniale)” (primo motivo); Ric. 2021 n. 01254 sez. ML - ud. 20-01-2022 -2- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 1254/2021 Numero sezionale 644/2022 Numero di raccolta generale 14793/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 “carente, omessa e contraddittoria motivazione, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 c.c. nonché degli artt. 2697, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 51 DPR n. 917/86, in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., rispetto al documento prodotto sub. doc. 12 fascicolo di primo grado (lettera di assunzione) del dott. [OSCURATO:PERSONA]” (secondo motivo); “carente, omessa e contraddittoria motivazione, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e artt. 2697, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., rispetto alle prove documentali in atti (docc. 48, 49 e 50 fascicolo di primo grado del ricorrente)” (terzo motivo); 2. i motivi, per come sono formulati, presentano plurimi e concorrenti profili di inammissibilità; innanzitutto, essi invocano il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., peraltro richiamando una formulazione non più vigente, al di fuori dei limiti imposti da Cass. SS.UU. n. 8053 e 8054 del 2014, dei cui enunciati non tengono adeguato conto, per di più in una ipotesi di cd. «doppia conforme», ex art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c. (cfr. Cass. n. 23021 del 2014; Cass. n. 30646 del 2019); in secondo luogo, sono inammissibili per indebita sovrapposizione di censure eterogenee e per difetto di specificità (cfr. Cass. SS.UU. n. 16990 del 2017; Cass. SS.UU. n. 26242 del 2014; Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013; Cass. n. 14317 del 2016; Cass. n. 3141 del 2019; Cass.n. 13657 del 2019; Cass. n. 18558 del 2019; Cass. n. 18560 del 2019); ancora di recente è stata ribadita l’inammissibilità di motivi che contengano la contemporanea deduzione di violazione di plurime disposizioni di legge, oltre alla doglianza di una erronea valutazione dei fatti di causa, con riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, c.p.c., senza adeguata indicazione di quale errore, tra Ric. 2021 n. 01254 sez. ML - ud. 20-01-2022 -3- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 1254/2021 Numero sezionale 644/2022 Numero di raccolta generale 14793/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 quelli dedotti, sia riferibile ai singoli vizi tra quelli tipicamente indicati, in quanto la sovrapposizione di censure di diritto, sostanziali e processuali, non consente alla Corte di cogliere con certezza le singole doglianze prospettate, dando luogo all'impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità (così Cass. n. 36881 del 2021); infine, le censure pretendono una rivalutazione di merito sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge (cfr. Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020), invocando un sindacato estraneo ai poteri del giudice di legittimità; 3. conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso spese forfettario al 15% e accessori secondo legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 20 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 01254 sez. ML - ud. 20-01-2022 -4- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 1254/2021 Numero sezionale 644/2022 Numero di raccolta generale 14793/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 Ric. 2021 n. 01254 sez. ML - ud. 20-01-2022 -5- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f