CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 28384/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e meramente riproduttivi di argomentazioni già esaminate, in punto di responsabilità, dai Giudici del merito con argomenti non manifestamente illogici, ed involgenti questioni di fatto; rilevato che, quanto al primo motivo, che concerne l'omessa valutazione della capacità di intendere e di volere al momento del fatto, si tratta di motivo inammissibile, trattandosi di questione posta per la prima volta con il ricorso per cassazione, che presuppone indagini di merito, atteso che il limite del "devolutum" può essere superato solo per violazioni di legge, non deducibili in appello, o rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, purché sganciate da ogni accertamento in fatto (Sez. 5, n. 1342 del 30/10/2025, dep. 2026, Rv. 289191- 02); rilevato che, quanto al secondo motivo, attinente al difetto dell'elemento soggettivo del reato di evasione, si tratta di tema già devoluto e rigettato dalla Corte territoriale con motivazione puntuale e non manifestamente illogica, che viene riproposto con argomenti generici e non specifici; rilevato che anche gli ultimi motivi sono inammissibili, in quanto generici e aspecifici, tenuto conto che la pena irrogata è pari al minimo edittale, considerate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, mentre la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stata esclusa dalla Corte di appello in relazione ai precedenti penali e alla durata dell'allontanamento, contenuto nelle due ore solo grazie all'intervento immediato degli inquirenti, e, dunque, ancora una volta con motivazione non manifestamente illogica; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q P.Q.[OSCURATO:PERSONA] deciso il 22 giugno 2026 Consigliere relatore La Presidente pe [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C.'ANCELLFR1A sezione L'H 27 LUG 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ctlemente