CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2025
Cassazione n. 04760/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 89/Rg 24510 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la loro condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuti i ricorsi inammissibile perché non si confrontano con la sentenza impugnata che alle pagg. 4-5 dà specifico conto delle ragioni del discostamento, peraltro minimale, dal limite edittale valorizzando proprio la gravità dei fatti e i precedenti degli imputati; considerato che il motivo posto nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è non consentito perché non posto nell'atto di appello con riferimento al suo contributo (passivo o minimale) e comunque generico con riferimento al contenuto del manoscritto difensivo (non indicato) e irrilevante rispetto all'abuso di alcol rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] ersora [OSCURATO:PERSONA]