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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 19761/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] lamenta il difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché non scandito dalla necessaria critica analisi della sentenza impugnata, che ha peraltro già riconosciuto le circostanze attenuanti generiche; Rilevato che il ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] si duole del trattamento sanzionatorío determinato con sentenza resa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. è inammissibile, poiché, per consolidato orientamento di questa Corte, l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono certamente inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della stessa; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, con condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'8 aprile 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 5fr [OSCURATO:PERSONA] CfIC

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] lamenta il difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché non scandito dalla necessaria critica analisi della sentenza impugnata, che ha peraltro già riconosciuto le circostanze attenuanti generiche; Rilevato che il ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] si duole del trattamento sanzionatorío determinato con sentenza resa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. è inammissibile, poiché, per consolidato orientamento di questa Corte, l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono certamente inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della stessa; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, con condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 5fr [OSCURATO:PERSONA] CfIC
Sentenza Cassazione n. 19761/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris