Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 40519/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2017 emessa dalla Corte di appello di Venezia; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (parte civile non ricorrente), il quale si riporta alla memoria trasmessa in cancelleria con la nota spese; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati di indebita percezione - in forma tentata e consumata - di contributi comunitari relativi all'attività agricola svolta in zone montane, avendo dichiarato di avere la disponibilità di terreni sulla base di falsi contratti di affitto, nonché per aver omesso di dichiarare di essere stato sottoposto a misura di prevenzione personale.

2. Con il primo motivo di ricorso, l'imputato lamenta violazione di legge, anche con riferimento alla disciplina regolante l'accesso ai contributi per l'agricoltura, evidenziando come la normativa - interna e comunitaria all'epoca vigente - non richiedeva affatto che fosse dimostrata la disponibilità dei terreni sulla base di un valido titolo giuridico, essendo sufficiente la disponibilità di fatto dei terreni e l'effettiva conduzione degli stessi.

Per quanto concerne, invece, lo status di sottoposto a misura di prevenzione, il ricorrente rappresenta che l'art. 10, lett.f) della

I. 31 maggio 1965 n. 575, prevede che le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere contributi ed altre erogazioni, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Si sostiene, tuttavia, che la norma farebbe riferimento alla misura della sorveglianza speciale applicata ai soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, ipotesi non sussistente nei confronti del Varago.

3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, cumulativamente, la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato e la contraddittorietà della motivazione relativamente alla mancata sussistenza del consenso dei proprietari dei terreni rispetto al loro utilizzo da parte del Varago [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito indicate.

2. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna, emessa in relazione all'art. 316-ter cod. peri., ritenendo l'insussistenza di entrambe le condizioni ostative all'ottenimento dei contributi in agricoltura, individuate nella mancanza di un valido titolo attestante la disponibilità dei terreni, nonché nell'impossibilità di accedere al contributo in considerazione della sottoposizione a misura di prevenzione.

In presenza di due distinte cause, entrambe autonomamente idonee ad impedire il legittimo ottenimento del contributo, l'insussistenza del reato poteva essere utilmente dedotta solo in presenza di motivi di ricorso idonei ad invalidare entrambi i menzionati motivi ostativi al conseguimento delle somme erogate dalla [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Sulla base di tale premessa, ritiene la Corte che abbia natura dirimente la manifesta infondatezza del motivo di ricorso concernente la ritenuta violazione dell'art. 10

I. 31 maggio 1965, n.575, nella parte in cui prevede (lett. f) che i sottoposti a misura di prevenzione personale non possono ottenere «contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessì o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali».

Sostiene il ricorrente che la norma riguarderebbe esclusivamente i soggetti sottoposti a misura di prevenzione in quanto sospettati di appartenere ad associazioni di stampo mafioso.

Il motivo di ricorso non risulta esser stato dedotto in appello, il che ne preclude la proposizione per la prima volta in sede di legittimità.

A tale causa di inammissibilità si aggiunge il fatto che - a fronte del riconoscimento nelle sentenze di merìto dell'ipotesi disciplinata dall'art. 10 In. 575 del 1965 - il ricorrente non ha specificamente dedotto alcunché in ordine al provvedimento impositivo della misura di prevenzione ed alle ragioni sottese alla sua adozione.

Ne consegue che il motivo di ricorso, a prescindere dall'evidenzicausa di inammissibilità, risulta anche aspecifico. 2.2.

Una volta ritenuto che, in conseguenza della mera omessa indicazione della sottoposizione a misura dì prevenzione, il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. debba intendersi già perfezionato, ne consegue l'assorbimento dell'ulteriore motivo di doglianza concernente la dedotta rilevanza della disponibilità di fatto dei terreni per i quali si è ottenuto il contributo, anche in assenza di un valido titolo giuridico attributivo del possesso.

Nel caso di specie, ove pure si accogliesse la tesi del ricorrente, non verrebbe meno la sussistenza del reato, essendo di per sé sufficiente l'ulteriore motivo ostativo all'ottenimento del contributo, derivante dall'avvenuta sottoposizione a misura di prevenzione personale.

Per tale ragione il motivo di ricorso deve ritenersi generico ed aspecifico, con la conseguente dichiarazione dì manifesta infondatezza.

3. Le considerazioni sopra svolte determinano la manifesta infondatezza anche del secondo motivo di ricorso, concernente il vizio di motivazione in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, riferito alla consapevolezza dell'illegittima detenzione dei terreni per í quali l'imputato ha ottenuto il Contributo.

Anche tale doglíanza, infatti, risulta priva di effetto dirimente, nel momento in cui si ritiene che per la sussistenza del reato è sufficiente l'omessa indicazione della sottoposizione a misura di prevenzione.

4. L'inammissibilità del ricorso preclude anche la valutazione in merito all'intervenuta prescrizione del reato maturata in epoca successiva rispetto alla sentenza di appello, con conseguente conferma delle statuizioni civili in essa contenuta.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, che liquida in euro 3.510 oltre spese generali.

Così deciso il 29 settembre 2021 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2017 emessa dalla Corte di appello di Venezia; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (parte civile non ricorrente), il quale si riporta alla memoria trasmessa in cancelleria con la nota spese; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati di indebita percezione - in forma tentata e consumata - di contributi comunitari relativi all'attività agricola svolta in zone montane, avendo dichiarato di avere la disponibilità di terreni sulla base di falsi contratti di affitto, nonché per aver omesso di dichiarare di essere stato sottoposto a misura di prevenzione personale. 2. Con il primo motivo di ricorso, l'imputato lamenta violazione di legge, anche con riferimento alla disciplina regolante l'accesso ai contributi per l'agricoltura, evidenziando come la normativa - interna e comunitaria all'epoca vigente - non richiedeva affatto che fosse dimostrata la disponibilità dei terreni sulla base di un valido titolo giuridico, essendo sufficiente la disponibilità di fatto dei terreni e l'effettiva conduzione degli stessi. Per quanto concerne, invece, lo status di sottoposto a misura di prevenzione, il ricorrente rappresenta che l'art. 10, lett.f) della I. 31 maggio 1965 n. 575, prevede che le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere contributi ed altre erogazioni, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Si sostiene, tuttavia, che la norma farebbe riferimento alla misura della sorveglianza speciale applicata ai soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, ipotesi non sussistente nei confronti del Varago. 3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, cumulativamente, la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato e la contraddittorietà della motivazione relativamente alla mancata sussistenza del consenso dei proprietari dei terreni rispetto al loro utilizzo da parte del Varago [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito indicate. 2. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna, emessa in relazione all'art. 316-ter cod. peri., ritenendo l'insussistenza di entrambe le condizioni ostative all'ottenimento dei contributi in agricoltura, individuate nella mancanza di un valido titolo attestante la disponibilità dei terreni, nonché nell'impossibilità di accedere al contributo in considerazione della sottoposizione a misura di prevenzione. In presenza di due distinte cause, entrambe autonomamente idonee ad impedire il legittimo ottenimento del contributo, l'insussistenza del reato poteva essere utilmente dedotta solo in presenza di motivi di ricorso idonei ad invalidare entrambi i menzionati motivi ostativi al conseguimento delle somme erogate dalla [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Sulla base di tale premessa, ritiene la Corte che abbia natura dirimente la manifesta infondatezza del motivo di ricorso concernente la ritenuta violazione dell'art. 10 I. 31 maggio 1965, n.575, nella parte in cui prevede (lett. f) che i sottoposti a misura di prevenzione personale non possono ottenere «contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessì o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali». Sostiene il ricorrente che la norma riguarderebbe esclusivamente i soggetti sottoposti a misura di prevenzione in quanto sospettati di appartenere ad associazioni di stampo mafioso. Il motivo di ricorso non risulta esser stato dedotto in appello, il che ne preclude la proposizione per la prima volta in sede di legittimità. A tale causa di inammissibilità si aggiunge il fatto che - a fronte del riconoscimento nelle sentenze di merìto dell'ipotesi disciplinata dall'art. 10 In. 575 del 1965 - il ricorrente non ha specificamente dedotto alcunché in ordine al provvedimento impositivo della misura di prevenzione ed alle ragioni sottese alla sua adozione. Ne consegue che il motivo di ricorso, a prescindere dall'evidenzicausa di inammissibilità, risulta anche aspecifico. 2.2. Una volta ritenuto che, in conseguenza della mera omessa indicazione della sottoposizione a misura dì prevenzione, il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. debba intendersi già perfezionato, ne consegue l'assorbimento dell'ulteriore motivo di doglianza concernente la dedotta rilevanza della disponibilità di fatto dei terreni per i quali si è ottenuto il contributo, anche in assenza di un valido titolo giuridico attributivo del possesso. Nel caso di specie, ove pure si accogliesse la tesi del ricorrente, non verrebbe meno la sussistenza del reato, essendo di per sé sufficiente l'ulteriore motivo ostativo all'ottenimento del contributo, derivante dall'avvenuta sottoposizione a misura di prevenzione personale. Per tale ragione il motivo di ricorso deve ritenersi generico ed aspecifico, con la conseguente dichiarazione dì manifesta infondatezza. 3. Le considerazioni sopra svolte determinano la manifesta infondatezza anche del secondo motivo di ricorso, concernente il vizio di motivazione in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, riferito alla consapevolezza dell'illegittima detenzione dei terreni per í quali l'imputato ha ottenuto il Contributo. Anche tale doglíanza, infatti, risulta priva di effetto dirimente, nel momento in cui si ritiene che per la sussistenza del reato è sufficiente l'omessa indicazione della sottoposizione a misura di prevenzione. 4. L'inammissibilità del ricorso preclude anche la valutazione in merito all'intervenuta prescrizione del reato maturata in epoca successiva rispetto alla sentenza di appello, con conseguente conferma delle statuizioni civili in essa contenuta. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile come liquidate in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, che liquida in euro 3.510 oltre spese generali. Così deciso il 29 settembre 2021 I
Sentenza Cassazione n. 40519/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris