CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 1974
Cassazione n. 10221/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/10/1974 avverso l'ordinanza del 2/10/2024 del Tribunale di sorveglianza di Taranto dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere B. Calaselice [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha revocato/con effetti ex tunc, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale in atto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Onghia, in atto dal 14 maggio 2024. Considerato che i motivi proposti dalla difesa, avv. M. Besio (vizio di motivazione circa l'efficacia ex tunc della revoca disposta - primo motivo; inosservanza ed erronea applicazione di legge penale in ordine alla disposta revoca con effetti ex tunc - secondo motivo) sono manifestamente infondati perché l'asserito difetto di motivazione non emerge dalla lettura del provvedimento impugnato (v. p. 2 dell'ordinanza) e in quanto doglianze non consentite nella presente sede di legittimità. Rilevato, infatti, che il provvedimento impugnato giustifica, con motivazione esauriente e in linea con la giurisprudenza di questa Corte, le ragioni della disposta revoca con effetti retroattivi, segnalando/ non solo la qualità della violazione accertata (D'Onghia veniva sorpreso all'interno della sua autovettura con sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish, con ritiro della patente di guida), ma anche i motivi dell'efficacia retroattiva della disposta revoca. Considerato, infatti, che è stato attribuito significativo rilievo alla data prossima in cui la misura alternativa era stata concessa (14 maggio 2024) rispetto a quella della violazione delle prescrizioni acclarata (19 agosto 2024) nonché il lontano fine pena (3 febbraio 2028), precisando, poi, con ragionamento ineccepibile che, vista la data della violazione, senz'altro era evidente l'inesistenza, ab initio, di un effettivo recupero educativo (Sez. 1, n. 4687 del 27/11/2019, dep. 2020, Camusso, Rv. 278178 - 01; Sez. 1, n. 18247 dell'11/4/2014, Daccapo, non massimata; Sez. 1, n. 9314 del 19/2/2014, Attianese, non massimata; Sez. 1, n. 2667 del 18/10/2011, dep. 2012, Zangara, Rv. 251844). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in ragione dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 30 gennaio 2025 Il Consigliere estens