CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 ottobre 2025
Cassazione n. 08747/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Siracusa 2.[OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Catania avverso la sentenza della Corte di appello di Catania emessa il 31/10/2025 udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa ai sensi dell'art. 599-biscod. proc. pen., la Corte di appello di Catania, accogliendo il concordato proposto dalle parti, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa del 21/10/2024, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati loro ascritti nei termini indicati nell'accordo. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite i rispettivi difensori, denunciando vizi di motivazione in relazione alla quantificazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha censurato, con unico motivo, l’eccessività della pena inflitta. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha censurato, con due distinti motivi, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di penale responsabilità, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e alla determinazione della pena inflitta. 3. Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de planoai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto le impugnazioni sono state proposte per motivi non consentiti. Ed infatti, secondo quanto costantemente affermato da questa Corte nei confronti della sentenza resa – come nel caso in esame – all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimisSez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619-01). Gli odierni ricorrenti non possono dunque denunciare vizi di motivazione relativi a motivi –quelli aventi ad oggetto la determinazione della pena e la concessione delle attenuanti generiche – cui avevano rinunciato concordando un nuovo trattamento sanzionatorio. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/2