CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17939/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della [OSCURATO:PERSONA] PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Elisabetta CENICCOLA, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udite le conclusioni dei difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Maranzano e Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Giunta, che hanno chiesto che la sentenza impugnata venga annullata con ogni conseguente statuizione; lette le conclusioni depositate dalla parte civile costituita FELICE Marcello, con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili o in subordine rigettati. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 09/06/2021, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale della stessa città, appellata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riducendo la pena agli stessi inflitta per i reati ascritti [OSCURATO:PERSONA] (capo 11 e 14 per il primo, entrambi capo 12 e 13), con conferma nel resto. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, proponendo diversi motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso Maranzano. 3.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione agli art. 34, 36 lett. g) e art. 37 cod. proc. pen.; la difesa aveva espressamente rilevato, con istanza presentata per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'incompatibilità ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen. di un componente del collegio, avendo lo stesso integrato il Tribunale collegiale in primo grado per nove udienze, pur non avendo preso parte alla deliberazione finale; nonostante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 34 e seg. cod. proc. pen. il componente del collegio ometteva di astenersi, così come la Corte di appello ometteva di motivare il rigetto. Nel corpo della motivazione della sentenza è mancato qualsiasi riferimento alla questione di incompatibilità sollevata dalla difesa. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge, attesa l'omessa considerazione della richiesta di discussione orale, che veniva immotivatamente rigettata con una considerazione sostanzialmente apodittica; la difesa dell'imputato aveva presentato istanza di discussione orale per la prima udienza del 20/01/2021 ai sensi dell'art. 23 del d.l. 149 del 2020, che veniva dichiarata tardiva; tuttavia la Corte di appello a causa del trasferimento del presidente del collegio in data 20/01/2021 disponeva un mero rinvio alla udienza del 09/06/2021 e riteneva, nonostante la nuova richiesta di trattazione orale del 10/05/2021, comunque, tardiva la richiesta di discussione orale. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, avendo errato la Corte nell'esprimere un giudizio di piena attendibilità alle dichiarazioni dei testi principali della pubblica accusa; manca qualsiasi riscontro probatorio del prestito ad usura, la ricostruzione è del tutto slegata dal materiale emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale, senza entrare effettivamente nel merito dei motivi di appello proposti. La Corte di appello richiama, inoltre, contraddittoriamente il tema della presenza del Maranzano presso l'abitazione della persona offesa al fine di richiedere la restituzione del denaro; non è mai emersa la pattuizione di interessi usurari; così come si deve ritenere manifestamente illogica la ricostruzione fornita in merito all'alloggio di proprietà della persona offesa; il fatto veniva attribuito al Maranzano, nonostante l'occupazione delle immobile fosse da riferire alla famiglia Spina. Manifesta illogicità emerge altresì nella ricostruzione del fatto di estorsione contestato al capo 11) mediante la rilettura del contenuto della intercettazioni con particolare riferimento al vantaggio derivante dalla attività di intermediazione nella restituzione del motorino. 4. Ricorso Giunta. 4.1. Con il primo motivo di ricorso veniva dedotta violazione di legge e di norme processuali in relazione agli art. 34. 36, 37 cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione in ordine alla mancata astensione di uno dei componenti della Corte di appello che aveva partecipato a numerose udienze nel giudizio di primo grado. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione avendo la Corte immotivatamente ritenuto non credibili le affermazioni del Giunta quanto al non aver percepito la natura usuraria del prestito; l'affermazione di responsabilità si basa esclusivamente sulle affermazioni del Felice, che dichiarava espressamente di non conoscere il Giunta e che il prestito e la determinazione degli interessi usurari era avvenuta solo con il Maranzano; il ricorrente non era presente al momento della pattuizione. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 393 cod. pen.; la Corte di appello doveva escludere la contestata estorsione, ritenendo sussistente al più l'ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; il ricorrente ha chiesto esclusivamente le somme oggetto di prestito e, dunque, riteneva di agire per l'esercizio di un diritto a supporto del Maranzano. 4.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen. ; erroneamente la Corte di appello ha dato una lettura riduttiva della scelta processuale del ricorrente di sottoporsi ad esame ed ammettere i fatti ascritti, rendendo sul punto una motivazione del tutto apparente. 5. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano rigettati 6. La parte civile costituita ha presentato memoria e conclusioni con la quale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo di ricorso del ricorso presentato da Maranzano è fondato e determina l'assorbimento degli altri motivi proposti. In tal senso, occorre considerare in via preliminare che dalla consultazione degli atti, possibile in relazione alla natura del vizio dedotto (Sez. u, n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01), è emerso che il procedimento in appello era stato rinviato per esigenze dell'ufficio, legate al mutamento di un componente del collegio, dalla data del 20/01/2021 alla data del 09/06/2021. Questa Corte ha già evidenziato, con principio che qui si intende ribadire, che in tema di disciplina emergenziale per il contrasto alla pandemia da Covid-19, la richiesta di discussione orale ai sensi dell'art. 23 del d.l. 9 novembre 2020, n. 149, riferendosi alla "decisione" dell'appello e non alla singola udienza, non va reiterata in caso di rinvio o differimento d'ufficio dell'udienza, con la conseguenza che, se il processo venga non di meno definito con rito camerale non partecipato, si radica una nullità generale a regime intermedio per violazione del principio del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione. Nel caso in esame il procedimento inizialmente fissato per la data del 20/01/2021 (per il quale era stata presentata una richiesta di trattazione orale non tempestiva) era stato rinviato per ragioni del tutto riferibili ad esigenze dell'ufficio. Ci si trova in questo caso di fronte ad una situazione singolare, ma comprensibile, nell'ottica di una piena garanzia delle esigenze difensive e del rispetto del principio del contraddittorio, atteso che la data per l'effettiva decisione dell'appello era chiaramente da identificare nell'udienza fissata per il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in considerazione della ratio posta alla base del rinvio, con evidente possibilità per la difesa di formulare una successiva, ulteriore e tempestiva, richiesta di trattazione orale, come avvenuto nel caso in esame. Ne consegue che - ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, come si deve ritenere nel caso in esame in presenza di un rinvio per ragioni di ufficio che determina una diversa data per la decisione dell'appello - lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 5. N. 44646 del 14/10/2021, Giaconi, Rv. 282172-01). Si è, pertanto, determinata una violazione del diritto al contraddittorio, tutelato dall'art. 111 della Costituzione e dall'art. 6 CEDU, e, conseguentemente, una nullità di ordine generale ex art. 178, comma primo, lett. c), e 180 cod. proc. pen., verificatasi nel corso del giudizio, che può essere utilmente dedotta, in un caso come quello di specie, entro la deliberazione della sentenza del grado successivo, e quindi con il ricorso per cassazione 2. Alla rilevata sussistenza della nullità tempestivamente dedotta con il ricorso per cassazione consegue la necessità di annullare la sentenza impugnata anche nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo perché proceda a nuovo giudizio, nonché l'assorbimento delle ulteriori ragioni di ricorso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appel