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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02129/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 settembre 1991 avverso la sentenza resa il 19 novembre 2021 dalla CORTE di APPELLO di l'aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza resa 1'11 Febbraio 2020 dal Tribunale di Pescara che ha dichiarato la responsabilità dell'imputata per il reato di occupazione abusiva di un appartamento di edilizia popolare condannandola alla pena di 200 C di multa. 2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata deducendo vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche poiché la corte di appello ha omesso di pronunciarsi sul beneficio, nonostante fosse stato richiesto dalla difesa. 3.11 ricorso è inammissibile.

All'esito del dibattimento di primo grado le attenuanti generiche non erano state chieste e con l'appello si invocavano in ragione della condizione di incensurata della Carabet, che non consente di riconoscerle.

La corte di appello non ha formulato alcuna motivazione in merito al diniego del detto beneficio, ma la doglianza formulata con il gravame era inammissibile in quanto generica e manifestamente infondata, poiché il tribunale aveva già espressamente preso in considerazione le condizioni soggettive dell'imputata per determinare la pena nella sola sanzione pecuniaria e in misura molto contenuta e prossima al minimo edittale, stabilendola in appena 200 euro di multa.

In conclusione il tribunale aveva già valorizzato gli elementi di fatto richiamati con il ricorso per contenere la pena in misura molto lieve, e la corte, a fronte di una richiesta aspecifica e manifestamente infondata perché basata sulla mera condizione di incensurata, che di per sé non è idonea a giustificare il riconoscimento del beneficio, non era tenuta ad esplicitare il diniego, né avrebbe potuto valorizzare i medesimi elementi già presi in considerazione per contenere al minimo il trattamento sanzionatorio, per operare ulteriori riduzioni.

Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende [OSCURATO:PERSONA] Roma 19 ottobre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 settembre 1991 avverso la sentenza resa il 19 novembre 2021 dalla CORTE di APPELLO di l'aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza resa 1'11 Febbraio 2020 dal Tribunale di Pescara che ha dichiarato la responsabilità dell'imputata per il reato di occupazione abusiva di un appartamento di edilizia popolare condannandola alla pena di 200 C di multa. 2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata deducendo vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche poiché la corte di appello ha omesso di pronunciarsi sul beneficio, nonostante fosse stato richiesto dalla difesa. 3.11 ricorso è inammissibile. All'esito del dibattimento di primo grado le attenuanti generiche non erano state chieste e con l'appello si invocavano in ragione della condizione di incensurata della Carabet, che non consente di riconoscerle. La corte di appello non ha formulato alcuna motivazione in merito al diniego del detto beneficio, ma la doglianza formulata con il gravame era inammissibile in quanto generica e manifestamente infondata, poiché il tribunale aveva già espressamente preso in considerazione le condizioni soggettive dell'imputata per determinare la pena nella sola sanzione pecuniaria e in misura molto contenuta e prossima al minimo edittale, stabilendola in appena 200 euro di multa. In conclusione il tribunale aveva già valorizzato gli elementi di fatto richiamati con il ricorso per contenere la pena in misura molto lieve, e la corte, a fronte di una richiesta aspecifica e manifestamente infondata perché basata sulla mera condizione di incensurata, che di per sé non è idonea a giustificare il riconoscimento del beneficio, non era tenuta ad esplicitare il diniego, né avrebbe potuto valorizzare i medesimi elementi già presi in considerazione per contenere al minimo il trattamento sanzionatorio, per operare ulteriori riduzioni. Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende [OSCURATO:PERSONA] Roma 19 ottobre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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