CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 02156/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so in virtù di procura speciale su foglio allegato in calceal ricorso da l l ’ a vvocato [OSCURATO:PERSONA]Angelo ed elettivamente domiciliato in Roma, al vialedi [OSCURATO:PERSONA], n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] soc. coop.–[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Acireale, alla via Marchese di Sangiuliano, n. 112, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegatoin calce al controricorso. [OSCURATO:SOCIETA].– [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale per notar [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Fontanella di Borghese, n. 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE– RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – c.f. 00 799960158/[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale per notar [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 19, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] di RAGUSA – c.f. 0 00 26870881 – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, disgiuntamente e congiuntamente, in virtù di procura speciale in calce a l contro ricorso dall’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in Roma, alla via Portuense , n. 104 , presso AntoniaDe Angelis. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 1011/2016della Corte d’Appello di Catania, udita la relazione nella camera di consiglio del 20 ottobre 202 2 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto notificato in data 19.6.1999 il F allimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Siracusa con sentenza del 28.7.1995, citavaa comparire dinanzi al Tribunale di Siracusa la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi [OSCURATO:SOCIETA].). Esponeva che la società poi fallita aveva effettuato in periodo sospetto in favore dellaCassa [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della complessiva somma di lire 998.765.105 mediante cessioni di crediti e mandati irrevocabili all’incasso di crediti da essa vantatinei confronti della U.S.L. n. 26 di Siracusa. Esponeva che trattavasi di pagamenti effettuati con mezzi anormali , onde estinguere posizioni debitorie scadute ed esigibili. Chiedeva revocarsi ai sensi dell’art. 67 l.fall. gli atti solutori eseguiti con le anzidette modalità e condanna rsi la convenuta a restituire la somma di lire 998.765.105 con interessi e rivalutazione. 2.Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che la [OSCURATO:PERSONA] era gravata da esposizioni debitorie pur nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].p.a., del [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] di Augustas.p.a. [OSCURATO:SOCIETA] che, in virtùdi un accordo scritto siglato con la s.r.l. poi fallita e delle procure all’incasso che le era no stat e contestualmente conferite , aveva riscosso i crediti ceduti ovvero oggetto di mandato irrevocabile, ne aveva trattenuto per sé unicamente la frazione del 30%, ossia la somma di lire 253.530.510 a decurtazione delle proprie ragioni, ed aveva versatoalla [OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:SOCIETA] ed al la [OSCURATO:PERSONA] di Augusta gli importi restanti nelle misure percentuali dirispettiva pertinenza.[OSCURATO:SOCIETA] per il rigetto dell’avversa domandaovvero, in subordine , per il suo accoglimento nei limiti dell’importo di lire 253.530.510. 3. Il F allimento della [OSCURATO:PERSONA], all’uopo autorizzato, chiama v a in causa la [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] di Augusta. Chiedeva, subordinatamente, in ipotesi di mancato accoglimento della domanda esperita nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], condannarsi la [OSCURATO:PERSONA] restituire alla curatela la somma di lire 253.530.510 con interessi e rivalutazione, condannarsi la B a nc a Commerciale Italiana a restituire alla curatela la somma di lire 86.367.165con interessi e rivalutazione, condannarsi il [OSCURATO:SOCIETA] a restituire alla curatela la somma di lire 333.424.659con interessi e rivalutazione,condannarsi la [OSCURATO:PERSONA] di Augusta a restituire alla curatela la somma di lire 166.712.327con interessi e rivalutazione. 4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , avente causa da [OSCURATO:PERSONA], che dava atto dell’avvenuta percezione - da parte del la sua dante causa- dei pagamenti eseguiti dall a [OSCURATO:PERSONA] . Resisteva la [OSCURATO:PERSONA] di Augusta, che del pari dava atto dell’avvenuta percezione dei pagamenti eseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA]. 5.Il giudizio (già interrotto e poi riassunto) veniva (nuovamente) interrotto a seguito della fusione per incorporazione del [OSCURATO:SOCIETA]” nella Banca di Roma, poiCapitalia. Nel prosieguo si costituiva il [OSCURATO:SOCIETA]., società di nuova costituzione(già denominata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), conferitaria del ramo d’azienda formato dalle attività e passività dell’estinto [OSCURATO:SOCIETA]., precedentemente confluito nella Banca di Roma.6. Con distinto atto , notificato in data 4/8.3.2004 , il F allimento. citava il [OSCURATO:SOCIETA]. a compariredinanzi al Tribunale di Siracusa. Rassegnavale st ess e conclusioni formula te nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA] con l’atto di citazione per chiamata in causa. 7.Si costituiva il [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], preliminarmente, la prescrizione dell’azione ex adversoesperita. [OSCURATO:SOCIETA] nel merito per il rigetto dell’avversa domanda. 8. Riunit i i giudizi , c on sent enza n. 861/2008 il Tribunale di Siracusa dichiarava inefficaci ai sensi dell’art. 67, 1° co., n. 2, l.fall. le cessioni dei crediti e i mandati irrevocabili all’incasso di cui all’iniziale citazione e condannava la [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione al curatore dell’importo di euro 515.819,12, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; dichiarava inammissibili le domande esperite dal curatore nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:PERSONA] di Augusta; rigettava la domanda esperita dal curatore nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA] nel giudizio in seguitoinstaurato e riunito al precedente. 9.Proponeva appello i l [OSCURATO:SOCIETA]. ( già [OSCURATO:PERSONA] ) . 9.1. Si costituivail Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] per il rigetto dell’avverso gravame. Proponeva appello incidentale condizionato avverso la declaratoria di inammissibilità delle domande subordinate spiegate nel primo giudizio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:PERSONA] di Augustanonché avverso i l rigetto de ll a domand a sp i e ga ta nel giudizio separatamente introdotto e poi riunito nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]. 9.2. Si costituivaUnicredit s.p.a. , quale successore del [OSCURATO:SOCIETA] .[OSCURATO:SOCIETA] per il rigetto del gravam e principale e del gravame incidentale condizionato del curatore. Proponeva a sua volta appello incidentalecondizionato. 9.3. Si costituivaIntesa [OSCURATO:SOCIETA]., quale successore d i [OSCURATO:PERSONA]. . [OSCURATO:SOCIETA] per il rigetto del gravame principale e del gravame incidentale condizionato del curatore. 9.4.Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] di Ragus a, quale successore della [OSCURATO:PERSONA] di Augusta. [OSCURATO:SOCIETA] per la declaratoria di improcedibilità e comunque per il rigetto del gravame incidentale condizionato del curatore e per il rigetto del gravame principale. 10. Con sentenza n. 1011/2016 la Corte d’Appello di Catania accoglieva parzialmente l’appello principale e per l’effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, dichiarava inefficaci i pagamenti effettuati dalla società fallita nei limiti dell’importo di euro 130.937,58 e condannava il [OSCURATO:SOCIETA] alla restituzione dell’anzidetto importo al curatore con gli interessi legali dalla domanda al soddisfo; condannava altresì il curatore a restituire al [OSCURATO:SOCIETA] le maggiori somme percepite per effetto della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado; rigettava ogni ulteriore motivo dell’appello principale;rigettava l’appello incidentale condizionato del F allimento ; dichiarava assorbit o l’ appell o incidentalecondizionato di [OSCURATO:SOCIETA]. Evidenziava la corte che il tribunale era incorso in ultrapetizione, allorché aveva revocato tout court le cessioni di credito ed i mandati irrevocabili all’incasso ed aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione dell’intera somma incassata,ossia non solo della somma in cassata nel proprio interesse e a decurtazione dell’esposizione debitoria nei suoi confronti gravante sulla s.r.l. poi fallita, “ma anche delle somme materialmente incassate nell’interesse della società mandante e dei terzi beneficiari dei pagamenti via via effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] (così sentenza d’appello, pag. 11). Evidenziava al contempo che, seppur con riferimento alla minor somma di lire 253.537.510,erano destituite di fondamento le ragioni di censura con cui la principale appellante aveva lamentato, e in relazioneall’elemento oggettivo e in relazioneall’elemento soggettivo, l’accoglimento della revocatoria. Evidenziava per altro verso - la corte - che era destituito di fondamento i l primo motivo dell’appello incidentale condizionato del Fallimento. Evidenziava che le banche chiamate in causa non erano state parti delle cessioni di credito e dei mandati irrevocabili all’incasso, sicché nei loro confronti non poteva “estendersi” l’originaria domanda di revocatoria dei pagamenti eseguiti con mezzi anormali da parte della società poi fallita a vantaggio della [OSCURATO:PERSONA]. Evidenziava quindi che a fronte dell’assoluta diversità dell’azione esperitanei confronti dell’originaria convenuta e delle azioni esperibili nei confronti de lle chiamate, correttamente il tribunale aveva dichiarato inammissibile l’ “estensione” della prima domanda nei confronti dellemedesime terze chiamat e . Evidenziava infineche correttamente il tribunale aveva rigettato la domanda spiegata dal curatore nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA] nel giudizio successivamente instaurato. Evidenziava analogamente che l’assoluta diversità dell’azione dapprima proposta rispetto a quella di seguito formula ta , nondimeno sulla scorta de gl i stessi presupposti fattuali,dava conto dell’ineccepibilità del rigetto. Evidenziava in particolare che il [OSCURATO:SOCIETA] non era stato parte delle cessioni dei crediti e dei mandati all’incasso conclusi dalla [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] eche il Fallimento neppure aveva a ddotto i presupposti per l’eventuale revocabilità dei pagamenti eseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] in favore del [OSCURATO:SOCIETA]. 11.Avverso tale s e ntenza ha proposto ricorso i l F allimento dell a [OSCURATO:PERSONA].r.l.; ne ha chiesto, sulla scorta di du e motiv i , la cassazione con ogni susseguente statuizione. [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato articolato in tre motivi; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso e, in ipotesi di accoglimento del ricorso principale, ha chiesto accogliersi il ricorso incidentale; in ogni caso con il favore delle spese. [OSCURATO:SOCIETA]. del pari ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi il ricorso principale con vittoriadelle spese. [OSCURATO:PERSONA] soc. coop.(incorporante il [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA]) parimenti ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso principale con il favore dellespese. [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa egual mente ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi improcedibile o rigettarsi il ricorso principale con vittoria dellespese. 12.Il ricorrente e [OSCURATO:SOCIETA] hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 13.Con il primo motivo il ricorrent e principale de nuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 67 l.fall. nell’originaria formulazione con riferimento agli artt. 1273 e ss. e 1703 ess. cod. civ.; l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazionesu punto decisivo e controverso . Deduce che ha errato la Corte di Catania“nel non ritenere revocabile l’intero pagamento effettuato dalla società fallita in favore di [OSCURATO:PERSONA] (così ricorso, pag. 11).Deduce che le cessioni di crediti e i mandati irrevocabili impugnati hanno sortito un effetto solutorio immediato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], nei limiti della quota a questa spettante, ma hanno costituito al contempo un pagamento con mezzi anormali pur nei confronti degli altri istituti di credito. Deduce segnatamente che lepattuizion i siglat e dalla s.r.l. poi fallita con la [OSCURATO:PERSONA] negozi mist i , i n ciascuno de i qual i all a cession e delcredito e a l mandat o irrevocabil e all’incasso si è co rrelat a un a convenzione di accolloovvero si è correlata una delegazione di pagamento . Deduce quindi che la [OSCURATO:PERSONA] , in rapporto al pagamento corrisposto agli altri istituti di credito, per le quote di rispettiva spettanza, ha operatoquale accollante del debito della s.r.l. poi fallita ovvero quale delegata al pagamento. Deduce che d’altrondeben si ammette la soggezione a revocatoria, qualora il terzo attenda al pagamento con denaro del fallito. 14.Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia , relativamente al rigetto dell’appello incidentale subordinato, la violazione o falsa applicazione dell’art. 67 l.fall. nell’originaria formulazione con riferimento agli artt. 2740 e 2741 cod. civ. Deduce che ha errato la C orte d i Catania a ritenere che nei confronti de lle banche chiamat e in causa non potesse estendersi l’originaria domanda di revocatoria, siccomenon erano stati prospettati i presupposti per la revocabilità dei pagamenti eseguiti a loro vantaggio. Deduce che ha esperitoin via subordinata nei confronti degli ulteriori istituti di credito una mera domanda di restituzione delle somme incassate , i cui presupposti non possono che ricondursi nell’alveo dell’art. 67, 1° co., n. 2, l.fall.15.I motiv i, fra loro connessi e congiuntamente esaminabili, sono destituiti di fondamento e da respingere. 16. Va opportunamente premesso che l ’azione revocatoria fallimentare obbliga senza dubbio il terzo soccombente alla restituzione di quanto ricevuto (art. 71 l.fall. ante “riforma”; art. 70, 2° co., l.fall. post “riforma”). Propriamente alla restituzione del bene specifico ovvero del denaro ricevuto. Allorché la revoca riguardi un atto estintivo di un debito pecuniario scaduto ed esigibile effettuato con un mezzo anormale (art. 67, 1° co., n. 2, l.fall.) , segnatamente mercé la cessione di un credito(cfr. Cass. 22.1.2009, n. 1617) , la restituzione ha ad oggetto il credito oggetto di cessione. Allorchéla revoca riguardi un atto estintivo di un debito pecuniario scaduto ed esigibile effettuato con un mezzo anormale (art. 67, 1° co., n. 2, l.fall.), segnatamente mercé un mandato in rem propriamall’incasso (con facoltà del mandatario di trattenere le somme incassate,onde estinguere un debito che il mandante ha nei suoi confronti; cfr. Cass. 8.5.1998, n. 4688), l’effetto restitutorio non ha ragione di esplicarsi, siccome soccorre esaustivamente la mera caducazione della legittimazione sostanziale del mandatario all’incasso. Ovviamente diversi sono gli effetti atti a prodursi , qualora il terzo soccombente in revocatoria – cessionario /mandatario - abbia incassato da l debitore ceduto il credito oggetto della cessione ovvero abbia incassato dal debitoredel mandante il credito oggetto del mandato in rem propriam . In simili evenienze l’effetto restitutorio ha motivo di esplicarsi pur nella seconda ipotesi (mandato in rem propriam all’incasso)e nondimeno in ambedue i casila restituzione ha ad oggetto propriamente il denaro incassato dal terzo soccombente in revocatoria.D’altronde, questa Corte spiega che oggetto della domanda di revocatoria fallimentare non è il bene in sé ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l’assoggettabilità ad esecuzione e, quindi, la liquidazione di un bene che, rispetto all’interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo valore; cosicché non solo la condanna al pagamento dell’equivalente monetario ben può essere pronunciata dal giudice, anche d’ufficio, in ogni caso in cui risulti impossibile larestituzione del bene, ma anche che la relativa domanda può essere proposta per la prima volta nel giudizio d’appello, in quanto non nuova ma ricompresa implicitamente nell’azione revocatoria stessa (cfr. Cass. 17.6.2009, n. 14098; Cass. (ord.) 8.11.2017,n. 26425). 17.Nel quadro delle testé opera t e puntualizzazioni si rimarca quanto segue. In primo luogo, nella specie, si è acquisito sin dalla costituzione innanzi al tribunale della [OSCURATO:PERSONA] , oltre che riscontro incon trovertibil e ed incontestato della estraneità della [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:PERSONA] di Augusta alle cessioni di credito , ai mandati irrevocabili all’incasso (del resto in ricorso, a pag. 12, si legge testualmente: “i soggetti hanno concluso un atto di cessione di credito nella parte in cui la società fallita ha ceduto il credito vantato nei confronti dell’USL alla [OSCURATO:PERSONA]”; al riguardo cfr. inoltre controricorso di Intesa [OSCURATO:SOCIETA], pag. 10;controricorso della [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, pag. 9),altresì riscontro incontrovertibile ed incontestato dell’ avvenut a riscossione , mercé le procure per notar Ciappina del 4.5.1994, del 30.6.1994 e del 21.7.1994(cfr. controricorso del [OSCURATO:PERSONA], pag. 15) , da parte della medesima originaria convenuta,per sé e, quale ( in ottemperanza alle istruzioni impartite dalla cedente poi fallita all’art. 2 di ciascuno dei contratti di cessione dei crediti: cfr. controricorso del [OSCURATO:PERSONA], pag. 18)mera delegata al pagamento, per contodelle banche chiamate in causa, dei crediti vantati dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della U.S.L. n. 26 di Siracusa oggetto delle cessioni, dei mandati in rem propriamall’incasso. Su tale scortasi rileva che ineccepibilmente il curatore del fallimento, iniziale attore, ha, in forza dell’invocata revoca ex art. 67, 1° co., n. 2, l.fall. (nell’abrogata formulazione) delle cessioni e dei mandati in rem propriam all’incasso, domandato - e con l’originario atto di citazione e con l’atto di citazione per chiamata in causa -la condanna alla restituzione del controvalore pecuniario. Cosicché, a rigore, contrariamente all’assunto della corte d’appello, non ha valenza la circostanza per cui la domanda del curatore riguarda sse esclusivamente i pagamenti –dapprima per l’importo di lire 998.765.105 e poi per i diversi importi meglio specificati per ciascun istituto di credito nell’atto di citazione per chiamata in causa -effettuati con mezzi anormali e non già i negozi di cessione di credito o di mandato all’incasso(cfr. sentenza d’appello, pag. 10). In secondo luogo, nella specie, si è acquisito sin dalla costituzione innanzi al tribunale della [OSCURATO:PERSONA] riscontro, del pari incontrovertibile ed incontestato,della corresponsione da parte della medesima iniziale convenuta , su delegazione di pagamento della [OSCURATO:PERSONA], di parte degli importi riscossi alla [OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:SOCIETA] ed alla [OSCURATO:PERSONA] di Augusta. Su tale scorta si rileva che il curatore del fallimento ha sì domandato la condanna alla restituzione delcontrovalorepecuniari o rispettivamente incassat o daciascuno degli istituti bancari chiamati in causa.E perònon ha provveduto ad impugnare ai sensi dell’art. 67, 1° co., n. 2, l.fall. – così c ome avrebbe dovuto – neppure con l’atto di chiamata in causa degli stessi istituti bancari la delegazione di pagamento che si era combinata con le cessioni di credito ovvero con i mandati in rem propriam all’incasso ( al riguardo cfr. in particolare controricorso della [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, pagg. 9 -10). 18.Del resto, è lo stesso curatore fallimentare che, con il primo mezzo di impugnazione, prospettache “i patti inter partes (…) sono negozi misti; da un lato i soggetti hanno concluso un atto di cessione di credito (…), dall’altro hanno, pure, concluso (…) una delegazione di pagamento (…)” (così ricorso, pag. 12). E questa Corte spiega che, al fine de lla esperibilità dell’azione revocatoria prevista dall’art. 67, 1° co., n. 2, l.fall., mezzi normali di pagamento, diversi dal denaro, sono soltanto quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro, come gli assegni circolari e bancari ed i vaglia cambiari; cosicché, ai sensi della suddetta disposizione di legge, va affermata la revocabilità, quale mezzo anormale dipagamento idonea a ledere la “ par condicio creditorum”, di unadelegazione che il debitore abbia posto in esse re allo scopo di estinguere la preesistente obbligazione pecuniaria, già scaduta ed esigibile (cfr. Cass. 15.7.2011, n. 15691, ove si aggiunge che non rileva la convinzione del creditore, che risulti consapevole dello stato d’insolvenza dell’obbligato, in ordine alla utilizzazione da parte del “solvens” di denaro proprio; Cass. 17.1.2003, n. 649; Cass. 9.12.1980, n. 6358, secondo cui, agli effetti dell’azione revocatoria fallimentare, costituiscono mezzi anormali di pagamento, come tali suscettibili di essere revocati, le cessioni di merci, la datio in solutum ed in genere tutti gli atti in cui il denaro entra in funzione non quale strumento di immediata e diretta soluzione, ma in via mediata e indiretta, quale effetto finale di altre forme negoziali; in particolare, nell’ipotesi di pagamento da parte di un terzo del debito di un soggetto successivamente fallito, l’anormalità del pagamento va individuata nella complessità del meccanismo satisfattorio posto in essere, estraneo alle comuni relazioni commerciali, corrisponda l’accordo intercorso fra il terzo ed il fallito allo schema tipico della delegazione o a quello dell’accollo). 19.L’impregiudicata efficacia – siccome immune da iniziative ex art. 67, 1° co., n. 2, l.fall. - della delegazi one di pagamento ha sortito , e non poteva che sortire, una duplice conseguenza. Per un verso, l’obbligazione restitutoriadella [OSCURATO:PERSONA], ancorata alla revoca exart. 67, 1° co., n. 2, l.fall. unicamente delle cessioni dei crediti, dei mandati in rem propriamall’incasso risoltisi a vantaggio di tal ultimo istituto bancario, corretta mente è sta ta dalla Corte catanese circoscritta , nel suo contenuto,al quantum – lire 253.530.410 – delle somme per sé percepite dalla medesimaCassa [OSCURATO:PERSONA] . In questi termini, dunque, va rettificato (ai sensi dell’art. 384, u.c., cod. proc. civ.)il passaggio motivazionale del secondo dictum, nella parte in cui, in parziale accoglimento dell’appello principale ed a parziale modifica del primo dictum, la Corte siciliana ha , sì, e sa ttamente circoscritto la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al minor importo di lire 253.530.410e, nondimeno , ha er roneamente assunto,al riguardo, che il Tribunale di Siracusa fosse incorso in ultrapetizione, “posto che la domanda della curatela era relativa esclusivamente ai pagamenti effettuati con mezzi anormali, e non riguardava i diversi negozi di cessione di credito o di mandato all’incasso” (così sentenza d’appello, pag. 10). Per altro verso , va appieno condiviso , sia relativamente alla domanda subordinata svolta con l’atto di citazione per chiamata in causa siarelativamente alla domanda di cui al successivo e distinto atto di citazione esperito nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA], il rilievo della Corte siciliana alla stregua del quale la mera “trascrizione” del contenuto dell’iniziale domanda svolta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] , non v aleva “a concretare la proposizione di un’autonoma domanda nei confronti delle banche chiamate in causa”, in quanto estranee alle cessioni di credito ed ai mandati irrevocabili all’incasso (cfr. sentenza d’appello, pagg. 13 -14). Il surriferito rilievo della corte di merito va condiviso, più esattamente, atteso cheil contenuto e dell’iniziale domanda e della domanda di cui alla citazione per chiamata in causa e della domanda introduttiva del successivo e distinto giudizio non contemplava, evidentemente, alcuna istanza di revocadella delegazione di pagamento (del pari mezzo anormale di pagamento) conferita – sulla scorta delleprocure all’incasso per notar Ciappina - dalla s.r.l. poi fallit a alla (delegata) [OSCURATO:PERSONA]. Del resto, il curatore fallimentare ricorrente ha dato atto, con il secondo motivo di ricorso, di aver con l’atto di chiamata in causa domandato tout court in via subordinata la condanna degli istituti bancari chiamati in causa alla restituzione delle somme percepite (cfr. ricorso, pag. 18). 20.Gli esposti rilievi hanno di per sé valenza concludente ed assorbente pur in relazione alla previa argomentazione della corte distrettuale secondo cui dovevano reputarsi insussistenti i presupposti exart. 269 cod. proc. civ. ai fini dell’autorizzazione alla chiamata in causa cui l’originario attore aveva atteso, siccome –ha soggiunto la corte territoriale - l’interesse alla chiamata in causa degli ulteriori istituti di credito non poteva reputarsi insorto per effetto delle difese spiegate dal convenuto (cfr. sentenza d’appello, pag. 13). E tanto, in verità, a prescindere da unaduplice ulteriore notazione.La chiamata del terzo disposta, exart. 106 cod. proc. civ., ad istanza di parte è rimessa alla esclusiva valutazione discrezionale del giudice del merito, sicché l’esercizio del relativo potere non può formare oggetto d’impugnazione né, tanto meno, è sindacabile nel giudizio di appello e in quello di legittimità (cfr. Cass.19.1.2006, n. 984; Cass. sez. lav. 3.7.2009, n. 15693). Il curatore ricorrente, evidentemente a censura della previa argomentazione della corte d’appello, ha comunque addottoche gli istituti di credito chiamati in causa si erano costituiti in prim o grado senza nulla eccepire, così accetta ndo il contraddittorio sulla domanda spiegata nei loro confronti in via subordinata. 21.Il rigetto dei motivi del ricorso principale assorbe la disamina dei motividel ricorso incidentale, espressamente esperiti in via condizionata, “nel caso di accoglimento del ricorso principale” (così controricorso “[OSCURATO:SOCIETA]” s.p.a., pag. 28). 22.Le ragioni che hanno indotto al rigetto del ricorso principale esorbitano in maniera più che significativa dal complessivo tenore del le difese d i ciascun controricorrente. Il che giustifica l’integrale compensazione tra le parti tutte delle spese del presente giudizio di legittimità (la Corte costituzionale con sentenza n. 88/2017 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, 2° co., cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni). 23.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co . bis , d.p.r. cit., se dovuto. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorsoprincipale; dichiara assorbito nel rigetto del ricorso principale il ricorso incidentale condizionato di [OSCURATO:SOCIETA].; compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, 1° co.quater, d.p.r. n. 115/2002dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del Fallimento ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo