CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29425/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 7178/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Trieste di condanna per il reato di cui all'art. 612 c.2 cod.pen. in relazione all'art. 339 c.1, con recidiva reiterata specifica; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della circostanza aggravante dell'uso dell'arma è del tutto aspecifico rispetto alle precise argomentazioni della Corte di appello, che ha comparato le dichiarazioni della persona offesa con quelle del teste, convergenti quanto al fatto che l'imputato aveva proferito le espressioni minatorie brandendo il coltello all'indirizzo della vittima il che, a prescindere dalla circostanza se l'abbia o meno puntato alla gola della persona offesa, consente di ritenere integrata l'aggravante in parola; Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 giugno