CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17744/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 21894/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di peculato); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della violazione del bis in idem, per essere stata l'imputata processata dalla giurisprudenza contabile per gli stessi fatti, e al giudizio di responsabilità; Ritenuto il primo motivo inammissibile in ragione non solo della assenza di prova che i fatti oggetto dei due procedimenti siano gli stessi, ma, soprattutto, della autonomia della giurisdizione contabile rispetto a quella penale (Sez. 6, n. 1893 del 06/10/2020 - dep. 2021, Giangrande, Rv. 280586); Ritenuti gli altri motivi inammissibili in quanto generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, in ragione del contributo fornito, di non procedere alla liquidazione delle spese di difesa in favore della costituita parte civile; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2