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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021

Cassazione n. 46901/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Asti che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del delitto di spendita di monete false, irrogando le pene indicate in dispositivo. 2 - Propongono ricorso le imputate, a mezzo dei rispettivi difensori, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione, per entrambe, alla valutazione del compendio probatorio ed alla conseguente declaratoria di penale responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1 - I motivi dedotti sono interamente versati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come la ricostruzione dell'accaduto riferita dal testimone, indifferente, dovesse ritenersi pienamente attendibile, dovendosi pertanto dedurre, da parte della Lafleur, la spendita della moneta e, da parte della Derossi, il contestuale possesso, per la spendita, di altre monete.

Il loro concorso era evidente, avendo agito le imputate di conserva, sia nel prendere i prodotti, sia nel presentarsi alla cassa, cercando di spendere le false monete. 2 - All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando le medesime in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Vitto5iò_Stanislao [OSCURATO:PERSONA] g o,Pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Asti che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del delitto di spendita di monete false, irrogando le pene indicate in dispositivo. 2 - Propongono ricorso le imputate, a mezzo dei rispettivi difensori, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione, per entrambe, alla valutazione del compendio probatorio ed alla conseguente declaratoria di penale responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1 - I motivi dedotti sono interamente versati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come la ricostruzione dell'accaduto riferita dal testimone, indifferente, dovesse ritenersi pienamente attendibile, dovendosi pertanto dedurre, da parte della Lafleur, la spendita della moneta e, da parte della Derossi, il contestuale possesso, per la spendita, di altre monete. Il loro concorso era evidente, avendo agito le imputate di conserva, sia nel prendere i prodotti, sia nel presentarsi alla cassa, cercando di spendere le false monete. 2 - All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando le medesime in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Vitto5iò_Stanislao [OSCURATO:PERSONA] g o,Pa
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