Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 156/1992
ECLI:IT:COST:1992:156
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Bolzano, con ricorso notificato al
Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 novembre 1991, ha
sollevato conflitto di attribuzione avverso il d.P.C.M. 9 agosto
1991, recante "Assegnazione, ai sensi della legge 28 febbraio 1990,
n. 39, dello stanziamento di trenta miliardi in favore delle regioni
per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per
l'anno 1991". Ha dedotto la violazione delle attribuzioni ad essa
spettanti a norma degli artt. 8, primo comma, numeri 10, 13, 23 e 25;
9, primo comma, n. 10; 10 e 16 dello Statuto speciale per il
Trentino-[OSCURATO:PERSONA], nonché della propria autonomia finanziaria,
garantitale dagli artt. 69 e segg. di detto Statuto e dall'art. 5
della legge 30 novembre 1989, n. 386.
Nel ricorso si esponeva che detto decreto (col quale è stato
assegnato alla [OSCURATO:PERSONA]Adige un contributo di
trecentocinquanta milioni di lire) è stato adottato sulla base
dell'art. 11, comma terzo, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416
(convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39) - secondo il quale
"con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede
alla erogazione di contributi alle regioni che predispongono, in
collaborazione con i comuni di maggiore insediamento, programmi per
la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli
stranieri immigrati, gli esuli ed i loro familiari" - nonché in base
all'art. 2, comma primo, del d.m. 26 luglio 1990, n. 244 (emanato in
relazione alla previsione contenuta nel sesto comma del medesimo art.
11 del d.-l. n. 416 del 1989), recante "norme regolamentari per
l'erogazione di contributi alle regioni ai fini della realizzazione
di centri di prima accoglienza e di servizi per gli immigrati".
La ricorrente lamentava che, per quanto riguarda il Trentino-[OSCURATO:PERSONA], in base alle norme statutarie sopra menzionate ed all'art. 5
della legge 30 novembre 1989, n. 386, il contributo non doveva essere
assegnato alla regione, ma alle province autonome, attenendo a
materia di loro competenza e dovendo quindi il riferimento alle
regioni come destinatarie del contributo in oggetto - contenuto sia
nell'art. 11, comma terzo del d.-l. n. 416 del 1989, che nell'art. 2,
comma primo, del d.m. n. 244 del 1990 - intendersi espresso, per il
Trentino-[OSCURATO:PERSONA], a favore delle province autonome e non della
regione.
Con il ricorso si chiedeva, pertanto, che il decreto impugnato
fosse dichiarato illegittimo ed annullato in parte qua.
Dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello
Stato, riconoscendo che i fondi in questione sono di spettanza delle
province autonome e non della Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA].
Successivamente, con memoria depositata il 14 febbraio 1992, la
Provincia autonoma di Bolzano esponeva che, con d.P.C.M. 28 dicembre
1991, l'atto impugnato era stato modificato e lo stanziamento in
questione era stato ripartito e direttamente assegnato, per le somme
riguardanti il Trentino-[OSCURATO:PERSONA], alle Province autonome di Trento
e di Bolzano. Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la cessazione
della materia del contendere.
1. - Con il ricorso indicato in epigrafe, la Provincia autonoma di
Bolzano ha impugnato il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 9 agosto 1991, recante "Assegnazione ai sensi della legge 28
febbraio 1990, n. 39 dello stanziamento di trenta miliardi in favore
delle regioni per la realizzazione di centri di prima accoglienza e
di servizi per l'anno 1991" - col quale era stato assegnato alla
Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA] un contributo di trecentocinquanta
milioni di lire - deducendo la violazione degli artt. 8, primo comma,
nn. 10, 13, 23 e 25; 9, primo comma, n. 10; 10, n. 16, 69 e segg.
dello Statuto speciale per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA], nonché l'art. 5
della legge 30 novembre 1989, n. 386, con la conseguente lesione
delle proprie attribuzioni e della propria autonomia finanziaria,
dovendo tale contributo essere erogato, per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA],
non alla regione ma a ciascuna delle province autonome.
Successivamente alla proposizione del ricorso, il testo del
decreto impugnato - con d.P.C.M. 28 dicembre 1991 pubblicato sulla
[OSCURATO:PERSONA] del 27 gennaio 1992, n. 21 - è stato modificato,
provvedendosi ad attribuire direttamente, per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA],
il contributo in questione, a ciascuna delle province autonome.
In relazione a tali modificazioni, la Provincia autonoma di
Bolzano ha fatto istanza a questa Corte - con memoria depositata il
14 febbraio 1992 - affinché sia dichiarata cessata la materia del
contendere, avendo il d.P.C.M. 28 dicembre 1991, in accoglimento dei
rilievi formulati da essa provincia, disposto la modifica della
indicazione "Trentino", già contenuta nel prospetto di ripartizione
del contributo assegnato a ciascuna regione, di cui all'art. 1
dell'impugnato d.P.C.M. 9 agosto 1991, nel senso di assegnare la
quota dello stanziamento di 350 miliardi (rectius 350 milioni)
separatamente alle due province autonome: 155 miliardi (rectius 155
milioni) alla Provincia di Trento e 195 miliardi (rectius 195
milioni) a quella di Bolzano.
In effetti detta modificazione dell'atto impugnato, accogliendo
integralmente l'oggetto della richiesta della Provincia di Bolzano,
comporta la cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1992.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 2 aprile 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA