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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 156/1992

ECLI:IT:COST:1992:156
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Bolzano, con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 novembre 1991, ha sollevato conflitto di attribuzione avverso il d.P.C.M. 9 agosto 1991, recante "Assegnazione, ai sensi della legge 28 febbraio 1990, n. 39, dello stanziamento di trenta miliardi in favore delle regioni per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per l'anno 1991".

Ha dedotto la violazione delle attribuzioni ad essa spettanti a norma degli artt. 8, primo comma, numeri 10, 13, 23 e 25; 9, primo comma, n. 10; 10 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA], nonché della propria autonomia finanziaria, garantitale dagli artt. 69 e segg. di detto Statuto e dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386.

Nel ricorso si esponeva che detto decreto (col quale è stato assegnato alla [OSCURATO:PERSONA]Adige un contributo di trecentocinquanta milioni di lire) è stato adottato sulla base dell'art. 11, comma terzo, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416 (convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39) - secondo il quale "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla erogazione di contributi alle regioni che predispongono, in collaborazione con i comuni di maggiore insediamento, programmi per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli stranieri immigrati, gli esuli ed i loro familiari" - nonché in base all'art. 2, comma primo, del d.m. 26 luglio 1990, n. 244 (emanato in relazione alla previsione contenuta nel sesto comma del medesimo art. 11 del d.-l. n. 416 del 1989), recante "norme regolamentari per l'erogazione di contributi alle regioni ai fini della realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli immigrati".

La ricorrente lamentava che, per quanto riguarda il Trentino-[OSCURATO:PERSONA], in base alle norme statutarie sopra menzionate ed all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, il contributo non doveva essere assegnato alla regione, ma alle province autonome, attenendo a materia di loro competenza e dovendo quindi il riferimento alle regioni come destinatarie del contributo in oggetto - contenuto sia nell'art. 11, comma terzo del d.-l. n. 416 del 1989, che nell'art. 2, comma primo, del d.m. n. 244 del 1990 - intendersi espresso, per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA], a favore delle province autonome e non della regione.

Con il ricorso si chiedeva, pertanto, che il decreto impugnato fosse dichiarato illegittimo ed annullato in parte qua.

Dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, riconoscendo che i fondi in questione sono di spettanza delle province autonome e non della Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA].

Successivamente, con memoria depositata il 14 febbraio 1992, la Provincia autonoma di Bolzano esponeva che, con d.P.C.M. 28 dicembre 1991, l'atto impugnato era stato modificato e lo stanziamento in questione era stato ripartito e direttamente assegnato, per le somme riguardanti il Trentino-[OSCURATO:PERSONA], alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

1. - Con il ricorso indicato in epigrafe, la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 1991, recante "Assegnazione ai sensi della legge 28 febbraio 1990, n. 39 dello stanziamento di trenta miliardi in favore delle regioni per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per l'anno 1991" - col quale era stato assegnato alla Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA] un contributo di trecentocinquanta milioni di lire - deducendo la violazione degli artt. 8, primo comma, nn. 10, 13, 23 e 25; 9, primo comma, n. 10; 10, n. 16, 69 e segg. dello Statuto speciale per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA], nonché l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, con la conseguente lesione delle proprie attribuzioni e della propria autonomia finanziaria, dovendo tale contributo essere erogato, per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA], non alla regione ma a ciascuna delle province autonome.

Successivamente alla proposizione del ricorso, il testo del decreto impugnato - con d.P.C.M. 28 dicembre 1991 pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] del 27 gennaio 1992, n. 21 - è stato modificato, provvedendosi ad attribuire direttamente, per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA], il contributo in questione, a ciascuna delle province autonome.

In relazione a tali modificazioni, la Provincia autonoma di Bolzano ha fatto istanza a questa Corte - con memoria depositata il 14 febbraio 1992 - affinché sia dichiarata cessata la materia del contendere, avendo il d.P.C.M. 28 dicembre 1991, in accoglimento dei rilievi formulati da essa provincia, disposto la modifica della indicazione "Trentino", già contenuta nel prospetto di ripartizione del contributo assegnato a ciascuna regione, di cui all'art. 1 dell'impugnato d.P.C.M. 9 agosto 1991, nel senso di assegnare la quota dello stanziamento di 350 miliardi (rectius 350 milioni) separatamente alle due province autonome: 155 miliardi (rectius 155 milioni) alla Provincia di Trento e 195 miliardi (rectius 195 milioni) a quella di Bolzano.

In effetti detta modificazione dell'atto impugnato, accogliendo integralmente l'oggetto della richiesta della Provincia di Bolzano, comporta la cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1992.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 2 aprile 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Bolzano, con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 novembre 1991, ha sollevato conflitto di attribuzione avverso il d.P.C.M. 9 agosto 1991, recante "Assegnazione, ai sensi della legge 28 febbraio 1990, n. 39, dello stanziamento di trenta miliardi in favore delle regioni per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per l'anno 1991". Ha dedotto la violazione delle attribuzioni ad essa spettanti a norma degli artt. 8, primo comma, numeri 10, 13, 23 e 25; 9, primo comma, n. 10; 10 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA], nonché della propria autonomia finanziaria, garantitale dagli artt. 69 e segg. di detto Statuto e dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386. Nel ricorso si esponeva che detto decreto (col quale è stato assegnato alla [OSCURATO:PERSONA]Adige un contributo di trecentocinquanta milioni di lire) è stato adottato sulla base dell'art. 11, comma terzo, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416 (convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39) - secondo il quale "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla erogazione di contributi alle regioni che predispongono, in collaborazione con i comuni di maggiore insediamento, programmi per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli stranieri immigrati, gli esuli ed i loro familiari" - nonché in base all'art. 2, comma primo, del d.m. 26 luglio 1990, n. 244 (emanato in relazione alla previsione contenuta nel sesto comma del medesimo art. 11 del d.-l. n. 416 del 1989), recante "norme regolamentari per l'erogazione di contributi alle regioni ai fini della realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli immigrati". La ricorrente lamentava che, per quanto riguarda il Trentino-[OSCURATO:PERSONA], in base alle norme statutarie sopra menzionate ed all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, il contributo non doveva essere assegnato alla regione, ma alle province autonome, attenendo a materia di loro competenza e dovendo quindi il riferimento alle regioni come destinatarie del contributo in oggetto - contenuto sia nell'art. 11, comma terzo del d.-l. n. 416 del 1989, che nell'art. 2, comma primo, del d.m. n. 244 del 1990 - intendersi espresso, per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA], a favore delle province autonome e non della regione. Con il ricorso si chiedeva, pertanto, che il decreto impugnato fosse dichiarato illegittimo ed annullato in parte qua. Dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, riconoscendo che i fondi in questione sono di spettanza delle province autonome e non della Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA]. Successivamente, con memoria depositata il 14 febbraio 1992, la Provincia autonoma di Bolzano esponeva che, con d.P.C.M. 28 dicembre 1991, l'atto impugnato era stato modificato e lo stanziamento in questione era stato ripartito e direttamente assegnato, per le somme riguardanti il Trentino-[OSCURATO:PERSONA], alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere. 1. - Con il ricorso indicato in epigrafe, la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 1991, recante "Assegnazione ai sensi della legge 28 febbraio 1990, n. 39 dello stanziamento di trenta miliardi in favore delle regioni per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per l'anno 1991" - col quale era stato assegnato alla Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA] un contributo di trecentocinquanta milioni di lire - deducendo la violazione degli artt. 8, primo comma, nn. 10, 13, 23 e 25; 9, primo comma, n. 10; 10, n. 16, 69 e segg. dello Statuto speciale per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA], nonché l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, con la conseguente lesione delle proprie attribuzioni e della propria autonomia finanziaria, dovendo tale contributo essere erogato, per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA], non alla regione ma a ciascuna delle province autonome. Successivamente alla proposizione del ricorso, il testo del decreto impugnato - con d.P.C.M. 28 dicembre 1991 pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] del 27 gennaio 1992, n. 21 - è stato modificato, provvedendosi ad attribuire direttamente, per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA], il contributo in questione, a ciascuna delle province autonome. In relazione a tali modificazioni, la Provincia autonoma di Bolzano ha fatto istanza a questa Corte - con memoria depositata il 14 febbraio 1992 - affinché sia dichiarata cessata la materia del contendere, avendo il d.P.C.M. 28 dicembre 1991, in accoglimento dei rilievi formulati da essa provincia, disposto la modifica della indicazione "Trentino", già contenuta nel prospetto di ripartizione del contributo assegnato a ciascuna regione, di cui all'art. 1 dell'impugnato d.P.C.M. 9 agosto 1991, nel senso di assegnare la quota dello stanziamento di 350 miliardi (rectius 350 milioni) separatamente alle due province autonome: 155 miliardi (rectius 155 milioni) alla Provincia di Trento e 195 miliardi (rectius 195 milioni) a quella di Bolzano. In effetti detta modificazione dell'atto impugnato, accogliendo integralmente l'oggetto della richiesta della Provincia di Bolzano, comporta la cessazione della materia del contendere. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1992. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 2 aprile 1992. Il cancelliere: FRUSCELLA
Sentenza Corte costituzionale n. 156/1992 — Fons Iuris — Fons Iuris