CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20898/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a CATANIA il 06/08/1979 avverso la sentenza del 28/01/2026 del GIP TRIBUNALE di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];otv dea decisione Visti oh "at',i e la senteaso esaminato :; ricorso preposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso !a sentenza in epigrafe fticicata, cor. seguii-.0 giudizio definito con i rito del patteggiamento, è stata applicata ai predetto la pena concordata tra le parti per il reato di cui all'art.73, comma 1, d.P.R. 309/90. Rilevato che, a motivi di ricui -so la difesa lamenta: inosservanza ed erronea applicazione deiia legge pei•i:aic e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; inosservanza delle norme processuali stabilire a pena di nullità, di inutlizzabilità, di inammissibilità o di decadenza; manifesta illogicità della motivazione in relazione agii artt. 62-bis, 133 cod. pen., 73 d.P.R. 309/90. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 dei 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti .6.:il'esoressicpne ccc •oiontà cle.ii'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea quaiificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è ammessa irrioncinazione in sede d. Cctinsiderato che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi deil'art. 444 cod. i'accordo intervenuto esonera l'accusa clail'onei. e della prova e compoi .ta che ia sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considei-are sufficientemente motivata con una succinta descrizione dei fatto (anche deduct_ibiie dai capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua duciii -ficazione giuridica e della congruità della pena "patteggiata" (tra le tante, Sazi 4., i 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 9 34924), Nella ssoecie., ia sentenza impugnata si é attenuta a tali principi, avendo ii Tribunale evidenziato che dall'esame degli atti di indagine, succintamente richiamati, non emerge alcuna causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. :gen.; che i fatti sono stati cee-aettamente qualificati e che !a pena è congrua Considerato che la doal.ariza riguardante !a mancata concessione delle attenuanti generiche è tesa a .mettere a discussione termini dell'accordo, proponendo una censura che, non attingendo l'illegalità della pena, è inammissibile in questa sede. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità de; ricorso deve essere adottata "de pIano, aoiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente ; duole unico modello procedimentale per la dichiarazione d'inammissibilita dei ricorso a'. verso la sentenza di applicazione della pena, !a dicharcione seoa,a fce-malità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tcernila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa de! ricorrente (. Corte Coste pont. n. 186 del 13.6i2000). P.Q.M. Dichara P.Q.MMontagni