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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20898/2026

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o a CATANIA il 06/08/1979 avverso la sentenza del 28/01/2026 del GIP TRIBUNALE di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];otv dea decisione Visti oh "at',i e la senteaso esaminato :; ricorso preposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso !a sentenza in epigrafe fticicata, cor. seguii-.0 giudizio definito con i rito del patteggiamento, è stata applicata ai predetto la pena concordata tra le parti per il reato di cui all'art.73, comma 1, d.P.R. 309/90.

Rilevato che, a motivi di ricui -so la difesa lamenta: inosservanza ed erronea applicazione deiia legge pei•i:aic e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; inosservanza delle norme processuali stabilire a pena di nullità, di inutlizzabilità, di inammissibilità o di decadenza; manifesta illogicità della motivazione in relazione agii artt. 62-bis, 133 cod. pen., 73 d.P.R. 309/90.

Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 dei 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti .6.:il'esoressicpne ccc •oiontà cle.ii'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea quaiificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è ammessa irrioncinazione in sede d.

Cctinsiderato che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi deil'art. 444 cod. i'accordo intervenuto esonera l'accusa clail'onei. e della prova e compoi .ta che ia sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considei-are sufficientemente motivata con una succinta descrizione dei fatto (anche deduct_ibiie dai capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua duciii -ficazione giuridica e della congruità della pena "patteggiata" (tra le tante, Sazi 4., i 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 9 34924), Nella ssoecie., ia sentenza impugnata si é attenuta a tali principi, avendo ii Tribunale evidenziato che dall'esame degli atti di indagine, succintamente richiamati, non emerge alcuna causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. :gen.; che i fatti sono stati cee-aettamente qualificati e che !a pena è congrua Considerato che la doal.ariza riguardante !a mancata concessione delle attenuanti generiche è tesa a .mettere a discussione termini dell'accordo, proponendo una censura che, non attingendo l'illegalità della pena, è inammissibile in questa sede.

Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità de; ricorso deve essere adottata "de pIano, aoiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente ; duole unico modello procedimentale per la dichiarazione d'inammissibilita dei ricorso a'. verso la sentenza di applicazione della pena, !a dicharcione seoa,a fce-malità.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tcernila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa de! ricorrente (.

Corte Coste pont. n. 186 del 13.6i2000).

P.Q.M.

Dichara P.Q.MMontagni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a CATANIA il 06/08/1979 avverso la sentenza del 28/01/2026 del GIP TRIBUNALE di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];otv dea decisione Visti oh "at',i e la senteaso esaminato :; ricorso preposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso !a sentenza in epigrafe fticicata, cor. seguii-.0 giudizio definito con i rito del patteggiamento, è stata applicata ai predetto la pena concordata tra le parti per il reato di cui all'art.73, comma 1, d.P.R. 309/90. Rilevato che, a motivi di ricui -so la difesa lamenta: inosservanza ed erronea applicazione deiia legge pei•i:aic e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; inosservanza delle norme processuali stabilire a pena di nullità, di inutlizzabilità, di inammissibilità o di decadenza; manifesta illogicità della motivazione in relazione agii artt. 62-bis, 133 cod. pen., 73 d.P.R. 309/90. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 dei 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti .6.:il'esoressicpne ccc •oiontà cle.ii'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea quaiificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è ammessa irrioncinazione in sede d. Cctinsiderato che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi deil'art. 444 cod. i'accordo intervenuto esonera l'accusa clail'onei. e della prova e compoi .ta che ia sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considei-are sufficientemente motivata con una succinta descrizione dei fatto (anche deduct_ibiie dai capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua duciii -ficazione giuridica e della congruità della pena "patteggiata" (tra le tante, Sazi 4., i 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 9 34924), Nella ssoecie., ia sentenza impugnata si é attenuta a tali principi, avendo ii Tribunale evidenziato che dall'esame degli atti di indagine, succintamente richiamati, non emerge alcuna causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. :gen.; che i fatti sono stati cee-aettamente qualificati e che !a pena è congrua Considerato che la doal.ariza riguardante !a mancata concessione delle attenuanti generiche è tesa a .mettere a discussione termini dell'accordo, proponendo una censura che, non attingendo l'illegalità della pena, è inammissibile in questa sede. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità de; ricorso deve essere adottata "de pIano, aoiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente ; duole unico modello procedimentale per la dichiarazione d'inammissibilita dei ricorso a'. verso la sentenza di applicazione della pena, !a dicharcione seoa,a fce-malità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tcernila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa de! ricorrente (. Corte Coste pont. n. 186 del 13.6i2000). P.Q.M. Dichara P.Q.MMontagni
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