CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 giugno 2021
Cassazione n. 30698/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19518-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (P.I. 00731960837), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. di?., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai quali è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - con troricorrente - nonché 71L [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale ultimo sono tutti elett.te dom.ti in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 161; - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., dom.to per la carica in [OSCURATO:PERSONA] (MI), alla [OSCURATO:PERSONA], n. 20; - intimato - avverso la sentenza n. 7232/2014 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osservato che la [OSCURATO:SOCIETA]. impugnò, innanzi alla C.T.P. di Milano, i ruoli sottesi alle cartelle di pagamento notificatile dall'EQuITALIA e formati relativamente a riprese concernenti gli anni imposta dal 2001 al 2005; che la C.T.P. di Milano, con sentenza 375/29/13, dichiarò il ricorso inammissibile; che tale decisione fu appellata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 7232/2014, depositata il 24.12.2014, rigettò il gravame ritenendo - per quanto in questa sede ancora interessa - valide le notifiche delle cartelle di pagamento opposte; che avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Si sono costituite, con Ric. 2015 n. 19518 sez. ST - ud. 25-6-2021 -2- controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE e l'[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., mentre è rimasto intimato il [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che in prossimità dell'adunanza camerale parte ricorrente ha depositato un atto contenente "istanza di rinuncia ed estinzione del giudizio ex art. 390 c.p.c." (cfr. la relativa epigrafe), per effetto della avvenuta presentazione della istanza di cd. "rottamazione" delle cartelle emesse sulla base dei ruoli impugnati; che in allegato alla predetta istanza parte ricorrente ha depositato: a) la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate (doc. rif. AT-06890201700462290101) concernente la quantificazione delle somme, pari ad dalla C 68.275,96, dovute dalla società contribuente a seguito della avvenuta presentazione di istanza di definizione agevolata ex art. 6 cit.; b) il conseguente bollettino di pagamento dell'importo di C 68.275,96, saldato in data 27.7.2017; c) il provvedimento di sgravio dell'Agenzia delle Entrate del 18.3.2016; che l'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. (recte, 380-bis.1 cod. proc. civ.), con la quale ha dato atto della intervenuta definizione agevolata, ha accettato la rinuncia e si è rimessa all'apprezzamento della Corte in ordine alle spese; che in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi - come nella specie - della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.I n. 193 del 2016, conv. con modif. in I. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di Ric. 2015 n. 19518 sez. ST - ud. 25-6-2021 -3- estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass., Sez. 6, 3.10.2018, n. 24083, Rv. 650607-01); che a fronte di quanto precede, va dunque dichiarata l'estinzione del giudizio, nulla dovendosi disporre in relazione (1) alle spese, siccome assorbite dalla definizione agevolata di cui si è dato conto, né (2) al raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012 (applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso e non anche, come nel caso di specie, nell'ipotesi di declaratoria di cessazione della materia del contendere. Arg. da Cass., Sez. 3, 10.2.2017, n. 3542, Rv. 642858-01 e, da ultimo, da Cass., Sez. U, 25.6.2021, n. 18289). P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 25.6.2021. Il Presidente