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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 gennaio 1975

Cassazione n. 41080/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/01/1975 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Monza aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta semplice documentale, in qualità di titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", fallita il 16 febbraio 2017; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputata, ha depositato una nota scritta con la quale ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata; - che l'unico motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza), con le quali la ricorrente non si è effettivamente confrontata; che, in ogni caso, va ribadito che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851); che la nota difensiva non contiene argomentazioni che consentano di superare il vaglio di inammissibilità del ricorso originario; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/01/1975 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Monza aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta semplice documentale, in qualità di titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", fallita il 16 febbraio 2017; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputata, ha depositato una nota scritta con la quale ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata; - che l'unico motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza), con le quali la ricorrente non si è effettivamente confrontata; che, in ogni caso, va ribadito che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851); che la nota difensiva non contiene argomentazioni che consentano di superare il vaglio di inammissibilità del ricorso originario; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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