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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 09834/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO La Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa in data 29/04/2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torino 04/03/2020 riduceva la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di ricettazione come riqualificato.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione dell'art. 521 cod.proc.pen è manifestamente infondato avuto riguardo alla condanna per un fatto confessato dall'imputato nella sua prospettazione difensiva e rispetto alla quale quindi lo stesso era in condizione di difendersi; Considerato che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato non essendo stata riconosciuta alcuna aggravante bensì l'ipotesi di ricettazione di cui al primo comma dell'art. 648 cod.pen. e che alcun vizio si ravvisa nella motivazione della sentenza impugnata circa la sussistenza di elementi per affermare l'attenuante sono esposti a pag. 6 della motivazione della sentenza; ritenuto che il terzo motivo è meramente reiterativo in ragione delle circostanze esposte a pag. 7 della motivazione sull'insussistenza dei presupposti per riconoscere l'attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 07/02/2023 I Cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO La Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa in data 29/04/2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torino 04/03/2020 riduceva la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di ricettazione come riqualificato. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione dell'art. 521 cod.proc.pen è manifestamente infondato avuto riguardo alla condanna per un fatto confessato dall'imputato nella sua prospettazione difensiva e rispetto alla quale quindi lo stesso era in condizione di difendersi; Considerato che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato non essendo stata riconosciuta alcuna aggravante bensì l'ipotesi di ricettazione di cui al primo comma dell'art. 648 cod.pen. e che alcun vizio si ravvisa nella motivazione della sentenza impugnata circa la sussistenza di elementi per affermare l'attenuante sono esposti a pag. 6 della motivazione della sentenza; ritenuto che il terzo motivo è meramente reiterativo in ragione delle circostanze esposte a pag. 7 della motivazione sull'insussistenza dei presupposti per riconoscere l'attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/2023 I Cons