CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2024
Cassazione n. 38062/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen.; vizio di motivazione in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta recidiva. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto il profilo dedotto dalla difesa, avendo la Corte di merito, ai fini del diniego della richiesta di concessione del beneficio invocato, posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da precedenti anche specifici e l'entità del fatto. Considerato che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]