CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32678/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato quella del Tribunale di Parma, che condannava il ricorrente alla pena di anni due di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216 comma 1 n.2 RD 267/1942); Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine agli artt. 216, comma 1, n.2, 217 I. fall., 62 bis cod. pen. e 99 cod. pen. - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Le censure presentate nel ricorso e anche nei motivi di appello sono oltremodo generiche. La Corte di appello ha argomentato sulle ragioni che non consentono di ritenere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, e il ricorso lamenta il diniego delle stesse, risultando del tutto aspecifico; inoltre, la pena è stata determinata nel minimo edittale, cosicché alcuna censura può essere mossa alla sentenza di appello;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Considerato che nulla va disposto quanto alle spese in favore della parte civile, in quanto nel caso in esame, in applicazione di un condiviso principio di diritto, costantemente enunciato in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, od il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. U, n. 877 ud. 14/07/2022, dep. 12/01/2023, Sacchettino, par. 20.3; Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass.); P.Q.M