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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41264/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di ricettazione e di mancata riqualificazione del fatto nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen., sono manifestamente infondati; che, al riguardo, la Corte di appello (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) ha evidenziato che l'imputato era stato trovato a bordo del ciclomotore compendio di furto e che non aveva fornito alcuna attendibile giustificazione di tale possesso, sicché era da ritenersi provata la sua consapevolezza in ordine alla provenienza delittuosa del mezzo, con conseguente esclusione dell'ipotesi contravvenzionale di incauto acquisto; che si tratta di argomentazioni in linea con i consolidati principi di legittimità secondo cui, la circostanza che l'imputato sia stato trovato nella disponibilità di un bene provento di delitto e non abbia fornito alcuna attendibile giustificazione in ordine a tale possesso, integra il dolo del delitto di ricettazione (pacificamente configurale anche nella forma eventuale), perché rivelatrice di una volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede ( tra le tante, Sez. 2, n. 41423 del 27/10/2010, Tenne, Rv. 248718; Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265; Sez. 2, n. 50952 del 26/11/2013, Telli, Rv. 257983; Sez. 1, n. 13599 del 13/03/2012 Pomella, Rv. 252285; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120).

Tale principio non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713).

Non si richiede, in tal modo, all'imputato di provare la provenienza del possesso della cosa, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine di tale disponibilità, assolvendo non ad un onere probatorio, bensì di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice di merito e comunque valutabili dallo stesso secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez.

U. n. 35535 del 12.7.2007, Ruggiero, Rv. 236914, in motivazione). ritenuto che il terzo motivo, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen, è pure manifestamente infondato avendo la Corte di appello (pag. 4 della sentenza impugnata) affermato che il ciclomotore ricettato non era di valore irrisorio, in conformità al costante indirizzo ermeneutico di legittimità secondo cui, ai fini della attenuante de qua occorre innanzitutto considerare il danno in sé, da valutarsi in relazione al valore economico della cosa, che deve essere non solo lieve, ma di rilevanza minima e di entità quasi trascurabile. ritenuto che anche il quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento di attenuanti generiche, sia manifestamente infondato; che, infatti, i giudici di appello hanno valorizzato, in ordine al diniego della diminuente, l'assenza di elementi positivi dando conto, altresì, di due precedenti penali specifici a carico dell'imputato (pagg. 4 della sentenza), in tal modo applicando correttamente il consolidato orientamento di questa Corte per il quale il riconoscimento di attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto dell'imputato, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione della circostanza in parola (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.). ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di ricettazione e di mancata riqualificazione del fatto nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen., sono manifestamente infondati; che, al riguardo, la Corte di appello (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) ha evidenziato che l'imputato era stato trovato a bordo del ciclomotore compendio di furto e che non aveva fornito alcuna attendibile giustificazione di tale possesso, sicché era da ritenersi provata la sua consapevolezza in ordine alla provenienza delittuosa del mezzo, con conseguente esclusione dell'ipotesi contravvenzionale di incauto acquisto; che si tratta di argomentazioni in linea con i consolidati principi di legittimità secondo cui, la circostanza che l'imputato sia stato trovato nella disponibilità di un bene provento di delitto e non abbia fornito alcuna attendibile giustificazione in ordine a tale possesso, integra il dolo del delitto di ricettazione (pacificamente configurale anche nella forma eventuale), perché rivelatrice di una volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede ( tra le tante, Sez. 2, n. 41423 del 27/10/2010, Tenne, Rv. 248718; Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265; Sez. 2, n. 50952 del 26/11/2013, Telli, Rv. 257983; Sez. 1, n. 13599 del 13/03/2012 Pomella, Rv. 252285; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120). Tale principio non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713). Non si richiede, in tal modo, all'imputato di provare la provenienza del possesso della cosa, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine di tale disponibilità, assolvendo non ad un onere probatorio, bensì di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice di merito e comunque valutabili dallo stesso secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. U. n. 35535 del 12.7.2007, Ruggiero, Rv. 236914, in motivazione). ritenuto che il terzo motivo, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen, è pure manifestamente infondato avendo la Corte di appello (pag. 4 della sentenza impugnata) affermato che il ciclomotore ricettato non era di valore irrisorio, in conformità al costante indirizzo ermeneutico di legittimità secondo cui, ai fini della attenuante de qua occorre innanzitutto considerare il danno in sé, da valutarsi in relazione al valore economico della cosa, che deve essere non solo lieve, ma di rilevanza minima e di entità quasi trascurabile. ritenuto che anche il quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento di attenuanti generiche, sia manifestamente infondato; che, infatti, i giudici di appello hanno valorizzato, in ordine al diniego della diminuente, l'assenza di elementi positivi dando conto, altresì, di due precedenti penali specifici a carico dell'imputato (pagg. 4 della sentenza), in tal modo applicando correttamente il consolidato orientamento di questa Corte per il quale il riconoscimento di attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto dell'imputato, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione della circostanza in parola (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.). ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
Sentenza Cassazione n. 41264/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris